Isee, il genitore non convivente è obbligato a fornire i dati di redditi e patrimoni?

Ilena D’Errico

20/07/2023

Come fare se il genitore non convivente non vuole fornire i dati di redditi e patrimoni per l’Isee minorenni? È obbligato? Ecco cosa dice la legge.

Isee, il genitore non convivente è obbligato a fornire i dati di redditi e patrimoni?

I genitori non sposati e non conviventi sono comunque entrambi obbligati a essere presenti nell’Isee dei figli minorenni, in cui il genitore non convivente compare come componente attratta o aggregata. Così, è poi possibile ottenere in misura piena le agevolazioni fiscali per i figli, tra cui anche l’assegno unico, ma non solo.

Se i genitori sono in buoni rapporti o magari sono ancora una coppia non sorge alcun problema di sorta, se non questo passaggio in più nella compilazione dell’Isee. Le cose si complicano inevitabilmente quando fra i genitori c’è conflitto e quello non convivente non vuole collaborare, o comunque vuole mantenere riservati i propri dati personali. Ci si chiede quindi se sia obbligato a fornire i dati di redditi e patrimoni e come bisogna procedere.

Il genitore non convivente è obbligato a fornire i dati di redditi e patrimoni?

Dato che i redditi e i patrimoni appartengono a informazioni riservate di un individuo, non c’è un vero e proprio obbligo legale in tal senso. Non si tratta di una vera e propria lacuna legislativa, perché la questione può essere facilmente aggirata e dipende più che altro da una mancanza di regolamentazione nella struttura delle singole agevolazioni.

Di fatto, pare che nel pensare ad agevolazioni come l’assegno unico, il bonus asilo nido, il reddito di cittadinanza (sostituito poi dall’assegno di inclusione dal 2024), non siano stati presi in considerazione i casi di conflittualità fra genitori non conviventi. Vediamo quindi come può essere aggirata la questione per ognuna delle agevolazioni citate.

Da un lato è bene precisare che non vi è un obbligo riguardo alla comunicazione di redditi e patrimoni, però impedire la compilazione dell’Isee del figlio minorenne danneggia gli interessi del minore, che non potrà ricevere le agevolazioni o comunque non in forma piena.

C’è poi da considerare che eventuali timori riguardo alla privacy possono facilmente essere ovviati presentando personalmente il proprio Isee e comunicando all’altro genitore soltanto il suo numero di protocollo, così che non vengano alla luce i dati personali. Oltretutto, il diniego può rivelarsi pressoché inutile: l’altro genitore potrebbe agire in sede legale per chiedere l’esclusione dal nucleo familiare del figlio (pur rilevante solo per le agevolazioni), non senza costi.

Il genitore non convivente non vuole comunicare redditi e patrimoni, cosa fare

Partendo dal presupposto che non è possibile obbligare direttamente l’altro genitore a fornire i suoi dati personali, anche laddove necessari negli interessi del figlio, si possono comunque adottare alcune strategie per aggirare l’ostacolo.

Dato che le agevolazioni fiscali, per quanto necessarie e talvolta provvidenziali, non sono considerate questioni di massima urgenza, il primo metodo per intervenire è quello di procedere con una diffida. Quest’ultima, magari scritta dal proprio avvocato (anche con gratuito patrocinio) intimerà all’altro genitore di comunicare perlomeno il numero di protocollo Isee ai fini delle agevolazioni necessarie per il minore.

L’elemento per così dire coercitivo è come in tutte le diffide la causa civile, che il richiedente si impegna a richiedere in caso di inadempimento. L’inizio di una causa civile può essere funzionale allo scopo, non tanto per l’agevolazione in sé, quanto più per la richiesta di assegno di mantenimento. L’erogazione dell’assegno di mantenimento, infatti, deroga l’inclusione dell’altro genitore nell’Isee del figlio minorenne e fornisce al genitore collocatario un aiuto nelle spese. D’altra parte, il mantenimento risulta sicuramente più oneroso rispetto alla sola comunicazione di un dato, e in questo risiede l’elemento di forza della diffida.

Laddove dovessero mancare i presupposti per il mantenimento (comunque quasi mai), non si esclude che il giudice possa richiedere anche di consentire al figlio minore di ottenere la prestazione, obbligando il genitore a collaborare. Di fatto, però, si tratta di un aspetto difficilmente considerato dalle corti, soprattutto per agevolazioni come l’assegno unico.

Quest’ultimo, infatti, non deve essere necessariamente erogato al genitore collocatario, ma anzi è suddiviso fra i due genitori con affidamento congiunto, salvo diversi accordi. Di conseguenza, non è possibile obbligare l’altro genitore a richiedere la “propria” metà, ma in questo modo dovrà provvedere alle spese per il figlio senza usufruire dell’aiuto.

Il giudice può comunque sentenziare l’estraneità dell’altro genitore rispetto al nucleo familiare del minore, eliminando così l’obbligo di inclusione nell’Isee. Lo stesso accade quando c’è un affidamento esclusivo, un provvedimento che allontana l’altro genitore dalla residenza del minore oppure una decadenza della potestà genitoriale.

Di fatto, se l’altro genitore non vuole fornire i propri dati personali, è possibile risolvere la questione in modi diversi a seconda della causa. Da un lato, è possibile eliminare il problema della componente aggiuntiva (con il mantenimento o le altre modalità viste), utile ad esempio nei casi di irreperibilità o disinteresse. Altrimenti, pur essendo riconosciuta la lacuna nella forma dell’Isee minorenni, non si potrà fare nulla di più, considerando comunque le ripercussioni economiche a carico del genitore non collocatario.

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