Infortunio non sul lavoro, cosa spetta al lavoratore?

Simone Micocci

2 Luglio 2025 - 17:55

Come viene trattato l’infortunio non sul lavoro a seconda dei casi. Quando viene riconosciuto e pagato.

Infortunio non sul lavoro, cosa spetta al lavoratore?

La tutela dei lavoratori passa anche e soprattutto dai casi di infortunio.

Il dipendente che si fa male sul lavoro ha diritto a curarsi e riposarsi senza ripercussioni sulla retribuzione e sull’occupazione, motivo per cui deve ricevere un’indennità dall’Inail oltre a un eventuale risarcimento dal datore di lavoro se ha delle responsabilità.

Il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro è fondamentale per godere di queste tutele e dipende dalle circostanze in cui è avvenuta la lesione. In linea generale, vengono classificati come infortuni sul lavoro quelli che occorrono durante l’orario lavorativo e nella sede di impiego, in cui c’è una causa violenta correlata allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Esistono però delle situazioni in cui anche l’infortunio non sul lavoro viene riconosciuto ai fini dell’indennità o del risarcimento, a patto che sia avvenuto comunque in occasione di lavoro.

Quello che potrebbe apparire come un incidente estraneo all’impiego può invece essere considerato un infortunio professionale se sussistono determinate condizioni.

Posto che la contrattazione collettiva e individuale può prevedere condizioni più favorevoli, vediamo come viene trattato l’infortunio che non avviene sul lavoro e quando viene riconosciuto.

Orario di lavoro

Come anticipato, di solito l’infortunio sul lavoro viene considerato tale e indennizzato se avviene durante l’orario lavorativo. Altrimenti, il dipendente potrebbe avere qualsiasi incidente estraneo all’attività lavorativa e pretendere la copertura dell’Inail.

L’orario di lavoro, tuttavia, non è un criterio rigido per determinare l’indennizzo o la responsabilità del datore di lavoro. La causa violenta deve comunque essere attribuibile all’attività lavorativa, con un dimostrabile nesso causale, e il comportamento del lavoratore non deve essere colpevole. Ciò significa che chi subisce danni nell’orario di lavoro perché sta svolgendo tutt’altra attività rispetto a quella prevista non ha diritto al riconoscimento dell’infortunio. In particolare, è escluso il riconoscimento quando c’è stato un rischio elettivo, ossia un comportamento del tutto estraneo all’attività professionale e deliberato.

Al contrario, l’infortunio può essere considerato sul lavoro anche se avviene al di fuori dell’orario contrattuale se è comunque correlato all’attività lavorativa. La legge, inoltre, prescrive di tutelare il personale tenendo conto anche di imprudenze e negligenze. Il caso più tipico è quello del lavoratore che arriva sulla sede in anticipo e si ferisce prima di iniziare la propria giornata. Come ricordato dalla sentenza n. 40706/2017 della Corte di Cassazione, il dipendente deve essere tutelato anche dai suoi stessi errori o disattenzioni, se correlati all’attività lavorativa, e comunque indipendentemente dall’orario di lavoro. Quest’ultimo serve per ragioni organizzative e non fa parte delle misure di sicurezza. A tal proposito, l’infortunio è riconosciuto se il dipendente ha ragione di trovarsi sul luogo di lavoro (o nelle sue pertinenze), per esempio su richiesta del datore di lavoro o in prossimità del proprio turno.

Luogo di lavoro

Come per l’orario di lavoro, anche il concetto di luogo di lavoro è più ampio di quanto si possa immaginare. Deve essere considerato come luogo di lavoro non soltanto la sede abituale in cui il dipendente svolge le proprie mansioni, ma qualsiasi posto in cui debba andare per motivazioni lavorative.

Per esempio, bisogna includere l’aula dove si riceve la formazione professionale, la mensa e qualsiasi altro luogo correlato allo svolgimento dell’attività lavorativa. L’autista che percorre il tragitto previsto, deviando solo per cause di forza maggiore, e si ferma dove necessario è sempre sul luogo di lavoro, per esempio. Anche da questo punto di vista conta soprattutto il nesso causale tra l’infortunio e l’attività lavorativa.

Infortunio in itinere

L’infortunio in itinere è lo specifico caso in cui l’infortunio avviene fuori dall’orario di lavoro e dal luogo di lavoro in senso stretto, ma deve essere indennizzato.

Ciò riguarda gli spostamenti che il lavoratore effettua per motivi professionali e in particolare il tragitto tra il proprio domicilio e la sede di lavoro (e viceversa). Si tratta comunque di infortunio sul lavoro se è stato percorso il tragitto più breve, senza deviazioni che non siano:

  • dovute a cause di forza maggiore (incidenti, lavori stradali e così via);
  • disposizioni del datore di lavoro;
  • brevi pause che non aggravano l’esposizione al rischio.

Si considera infortunio in itinere quello che occorre a queste condizioni e sulla via pubblica, mentre il dipendente va o torna dal lavoro oppure si sposta per esigenze lavorative. Se l’azienda non dispone di un servizio mensa interno si considera infortunio in itinere anche quello occorso nel tragitto per consumare il pasto in pausa pranzo. Se però si utilizza un mezzo di trasporto privato, come l’auto, questa circostanza deve essere necessaria e motivata in base alle distanze e all’efficienza del mezzo di trasporto pubblico nel caso specifico.

Chi si muove a piedi, con i mezzi pubblici o in bicicletta (equiparata ad andare a piedi) non deve invece motivare la scelta del mezzo di spostamento.

Infortunio in smartworking

I dipendenti in smartworking hanno diritto al riconoscimento dell’infortunio sul lavoro, se avviene durante lo svolgimento delle attività lavorative ma anche quelle accessorie o preparatorie.

Il luogo di lavoro, in questo caso, è l’abitazione del lavoratore o altro posto in cui svolge abitualmente le proprie mansioni. Il danno deve essere correlato all’occupazione e non dovuto al rischio elettivo.

Infine, anche per il personale in smartworking viene riconosciuto l’infortunio in itinere, se gli spostamenti sono dovuti a esigenze professionali. La sentenza del 16 settembre 2024 del tribunale di Milano, inoltre, ha riconosciuto l’infortunio in itinere al lavoratore in smartworking nel tragitto dall’abitazione alla scuola della figlia minore.

L’adempimento dei doveri genitoriali ha comportato una breve sospensione dell’attività lavorativa, non pregiudicando il riconoscimento dell’infortunio.

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