Infortunio dipendente: quali errori evitare?

Paolo Ballanti

3 Luglio 2023 - 17:44

La denuncia di infortunio è fondamentale per ottenere le prestazioni economico-sanitarie dell’Inail. Vediamo in dettaglio quali errori evitare, dannosi sia per l’azienda che per il lavoratore

Infortunio dipendente: quali errori evitare?

Lo svolgimento dell’attività lavorativa espone il dipendente al rischio di subire un infortunio o essere colpito da malattia professionale.

In questi casi l’assicurazione Inail interviene con l’obiettivo di garantire prestazioni economico - sanitarie in favore del dipendente interessato.

Al pari di quanto avviene con le polizze casa e auto, al verificarsi di un infortunio / malattia professionale il datore di lavoro è tenuto a segnalare l’evento all’Inail al fine di attivare la copertura assicurativa dell’Istituto.

L’adempimento in questione è, come intuibile, di estrema importanza tanto che l’omessa o ritardata denuncia di infortunio espone l’azienda a sanzioni amministrative particolarmente salate.

Inoltre, posto che proprio dalla compilazione della denuncia dipende la valutazione, da parte dell’Inail, sull’indennizzabilità o meno dell’infortunio, è bene evitare alcuni errori in sede di invio della denuncia stessa. Analizziamo la questione in dettaglio.

Chiedere di anticipare le somme in busta paga senza autorizzazione

Nel compilare la denuncia di infortunio il datore di lavoro è tenuto a indicare se l’indennità economica a carico dell’Inail sarà:

  • Pagata direttamente al dipendente dall’Istituto;
  • Anticipata in busta paga dall’azienda stessa.

In questa seconda ipotesi, le somme a carico dell’Inail vengono erogate all’azienda, la quale dovrà indicare nella denuncia di infortunio, se intende ricevere le somme:

  • A mezzo vaglia postale / assegno circolare;
  • In alternativa con accredito su conto corrente bancario o postale o altro strumento elettronico di pagamento dotato di codice iban.

In questa seconda ipotesi è necessario riportare nell’apposito riquadro il codice iban.

Da notare che, al fine di anticipare in busta paga gli importi, il datore di lavoro deve ottenere una specifica autorizzazione dall’Istituto, ai sensi dell’articolo 70, D.P.R. numero 1124/1965.

Un errore, in sede di compilazione della denuncia, è quello di dichiarare la volontà di anticipare in cedolino le somme, pur in assenza di autorizzazione.

Denunciare un evento senza avere il certificato Inail

All’interno della denuncia di infortunio è necessario riportare in un’apposita sezione:

  • Numero identificativo del certificato medico;
  • Data di rilascio del certificato medico;
  • Data in cui il datore di lavoro ha ricevuto il certificato medico;
  • Se trattasi di prognosi riservata e di malattia infortunio;
  • Periodo di prognosi dal / al.

L’indicazione del numero del certificato medico permette all’Inail di incrociare la denuncia con il certificato stesso già trasmesso dal medico attraverso l’apposito applicativo online «Certificati medici di infortunio».

Nel caso in cui il dipendente non presenti al datore di lavoro il certificato medico compilato sull’apposito modulo «1 SS - Certificazione medica di infortunio lavorativo» e nemmeno il numero identificativo del documento, l’azienda si trova nell’impossibilità di procedere all’invio della denuncia all’Inail.

In tal caso è necessario sollecitare il lavoratore affinché fornisca il modulo 1 SS compilato dal personale sanitario.

Non è infatti possibile, per il datore di lavoro, trasmettere una denuncia di infortunio all’Inail in possesso di un documento rilasciato in carta libera da un medico, nonostante nello stesso vengano riportati i dettagli dell’evento occorso e che il medesimo è qualificato appunto come infortunio.

Non denunciare un infortunio per valutazione personale del datore di lavoro

Nel caso in cui il lavoratore fornisca all’azienda il numero identificativo del certificato di infortunio e la sua data di rilascio, oltre ai giorni di prognosi ed altresì copia del certificato stesso, redatto sull’apposito modulo 1 SS, il datore di lavoro è obbligato a trasmettere all’Inail:

  • La denuncia telematica di infortunio, per gli eventi che comportano una prognosi superiore a 3 giorni, escluso quello dell’evento;
  • La comunicazione di infortunio, per gli eventi che comportano un’assenza dal lavoro per almeno un giorno (escluso quello dell’evento) e sino a 3 giorni.

Mentre la denuncia dev’essere trasmessa entro:

  • 2 giorni da quello della ricezione dei riferimenti del certificato medico;
  • 24 ore dall’evento in caso di morte o pericolo di morte;

la comunicazione di infortunio è inviata all’Inail entro 48 ore dalla ricezione dell’apposito certificato medico.

Nel rispetto delle scadenze citate l’azienda è obbligata ad inviare la denuncia / comunicazione a prescindere da qualsiasi opinione o valutazione della stessa sulla qualificazione dell’evento come infortunio.

Il datore di lavoro che, in presenza dei presupposti di legge, non procede alla denuncia / comunicazione all’Inail incorre in sanzioni amministrative pecuniarie:

  • Da un minimo di 1.290,00 ad un massimo di 7.745,00 euro in caso di omessa o ritardata denuncia all’Inail degli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni;
  • Da un minimo di 1.228,50 ad un massimo di 5.528,28 euro in caso di omessa comunicazione all’Inail degli infortuni superiori a 3 giorni;
  • Da un minimo di 614,25 ad un massimo di 2.211,31 euro per omessa comunicazione all’Inail degli infortuni da 1 a 3 giorni.

Non inserire in denuncia i dati retributivi

Come anticipato, le prestazioni Inail si traducono in una copertura economica dei giorni di assenza dal lavoro. A tal proposito, al fine di permettere all’Istituto di calcolare e determinare l’indennità spettante al lavoratore, è necessario compilare l’apposita sezione «Dati retributivi» in cui riportare, a seconda dei casi:

  • Dati retributivi occorrenti per la determinazione della retribuzione media giornaliera;
  • Dati retributivi occorrenti per la determinazione della retribuzione media giornaliera per gli addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali;
  • Dati retributivi occorrenti per la determinazione della retribuzione media giornaliera per i dipendenti con rapporto di lavoro part-time.

Nella prima ipotesi, ad esempio, è necessario riportare l’ammontare della retribuzione, oltre a:

  • Variazione dei compensi;
  • Elementi aggiuntivi della retribuzione;

intervenuti nei 15 giorni precedenti la data dell’infortunio.

Sono altresì richiesti gli elementi aggiuntivi a base annuale, come:

  • Tredicesima mensilità;
  • Premio di produzione;
  • Altre mensilità aggiuntive;
  • Ferie, festività e riposi compensativi trasformati in ferie;
  • Maggiorazione omnicomprensiva in edilizia, agricoltura, etc.

In caso di mancata compilazione della parte relativa ai dati retributivi, l’Inail di norma invita, in un secondo momento, il datore di lavoro a fornire le informazioni in parola.

Naturalmente, questo ulteriore adempimento ha come conseguenza quella di ritardare la procedura di erogazione delle spettanze economiche, a svantaggio del lavoratore stesso il quale si vedrà riconoscere le somme dall’Inail con ritardo rispetto alle ipotesi di invio della denuncia completa di tutti i dati.