Indennità di trasferta, quando spetta e come si calcola il rimborso

Patrizia Del Pidio

9 Luglio 2026 - 13:06

Trasferte di lavoro: quando spetta l’importo forfetario o il rimborso a piè di lista. Regole di calcolo in busta paga e obblighi di tracciabilità per l’indennità di trasferta.

Indennità di trasferta, quando spetta e come si calcola il rimborso

Cos’è l’indennità di trasferta e quando spetta? Ai lavoratori dipendenti può essere capitato di svolgere la propria attività lavorativa fuori della sede aziendale. Proprio in occasione di questi eventi è fondamentale conoscere come funziona l’indennità di trasferta e come si calcola il rimborso spese che spetta.

A quale trattamento economico ha diritto il dipendente che fa trasferte? L’indennità di trasferta è un emolumento che l’azienda eroga per compensare il lavoratore del maggiore stress psico-fisico a cui è sottoposto a causa dello spostamento e per rimborsare le spese che ha dovuto sostenere per viaggio, vitto e alloggio.

Su questo argomento è intervenuta anche la Legge di Bilancio 2025 che ha introdotto una novità importantissima: le spese di trasferta dal 2025 devono essere obbligatoriamente tracciabili affinché il datore di lavoro possa portarle in deduzione fiscale.

Le indennità riconosciute ai dipendenti per le trasferte non sono sempre uguali e generalmente il contratto nazionale di categoria stabilisce modalità e termini di pagamento che variano in base al settore di impiego.

A livello pratico si può dire che esistono diversi tipi di indennità: in alcuni casi è riconosciuto un rimborso forfetario fisso (con le spese sostenute che restano a carico del dipendente), in altri casi si applica il sistema analitico a piè di lista o il sistema misto con il quale il datore di lavoro rimborsa con precisione le spese sostenute dal dipendente per affrontare la trasferta (che devono essere documentate).

Vediamo di seguito quando è riconosciuta l’indennità di trasferta, come si calcola l’importo spettante in busta paga e i casi specifici previsti dai diversi contratti.

Indennità di trasferta: cos’è?

Il motivo per cui il lavoratore può vedersi riconoscere questa indennità è contenuto nel suo stesso nome. Detta somma integrativa dello stipendio - detta anche ’diaria giornaliera’ - consiste in una particolare indennità assegnata al lavoratore, in aggiunta o al posto del rimborso delle spese, per l’ipotesi del temporaneo svolgimento dell’attività lavorativa in luogo differente dalla sede di lavoro di cui al contratto.

Nel dettaglio, con trasferta si intende:

un mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa o professionale

Di conseguenza, al termine della trasferta si fa ritorno nel solito luogo di lavoro.

Visto il carattere eccezionale di tale strumento, questo viene anche regolamentato dai diversi contratti collettivi i quali prevedono un trattamento differente a seconda dei casi.

Il tutto nel rispetto di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con le sentenze 5359/2001 e 1555/2003, con le quali viene chiaramente detto che il datore di lavoro ha il dovere di compensare il dipendente per il disturbo generato dalla trasferta con il pagamento di una relativa indennità.

Di seguito vedremo cosa stabiliscono i più importanti contratti collettivi; prima, però, ecco alcune regole generali sull’indennità di trasferta e sulle tipologie oggi previste.

Le diverse tipologie di indennità di trasferta

Per sapere come funziona l’indennità di trasferta e il suo corrispettivo rimborso, è necessario chiarire che ne esistono almeno tre diverse tipologie:

  • rimborso forfetario: è la tipologia più utilizzata, conosciuta meglio come indennità di trasferta giornaliera. Questa stabilisce che al dipendente spetta una somma prestabilita per ogni giorno di trasferta, indipendentemente dalle spese affrontate;
  • rimborso spese, o rimborso a piè di lista: questo invece corrisponde a una mera restituzione delle somme spese dal lavoratore per affrontare la trasferta. Spetta a questo, al ritorno, consegnare al datore di lavoro una nota spese con tutti i giustificativi necessari per il rimborso;
  • rimborso misto: una parte dell’indennità di trasferta viene calcolata in maniera forfetaria, mentre l’altra tiene conto delle spese affrontate per vitto e alloggio.

Il calcolo, dunque, dipende dalla tipologia d’indennità di trasferta riconosciuta. Nel primo caso, ossia quello del rimborso forfettario, questo viene definito dal contratto collettivo in tabelle aggiornate ogni anno, mentre nel secondo varia appunto a seconda dell’importo complessivo delle spese sostenute per la trasferta.

Concentriamoci, dunque, sulla prima tipologia, sottolineando che tale indennità è giornaliera e va corrisposta per tutte le giornate in cui ha luogo la trasferta, comprese quelle che non rientrano nel normale orario di lavoro. Spetta, dunque, l’indennità quando la trasferta comprende anche domeniche e festivi, come pure eventuali giornate coperte da indennità di malattia.

Non spetta alcuna indennità, invece, nelle giornate in cui si usufruisce di un permesso, anche se retribuito.

La tassazione dei rimborsi spese

È importante sapere che per le indennità si applicano dei criteri di tassazione differenti da quanto previsto per lo stipendio.

L’indennità di trasferta forfettaria, infatti, è esente da imposizione fiscale e contributiva quando è al di sotto di una certa soglia, ossia:

  • 46,48 euro giornalieri nel caso di trasferta in Italia;
  • 77,47 euro giornalieri per la trasferta all’estero.

Oltre le suddette soglie si applicano le tasse, come pure i contributi dovuti all’Inps, ma solamente sulla cifra eccedente.

I rimborsi spese per vitto e alloggio, sia nel caso del rimborso a piè di lista che per quello misto, non sono invece tassati. Eventuali rimborsi di altre spese, quando questi si aggiungono all’indennità di trasferta forfettaria, concorrono invece alla formazione del reddito imponibile e sono regolarmente tassati.

A tal proposito, nel caso del rimborso misto, dove oltre all’indennità forfettaria viene anche riconosciuto un rimborso spese, il limite al di sotto del quale l’indennità non viene tassata è più basso, in quanto:

  • trasferta in Italia: 30,99 euro in caso di rimborso del solo vitto o del solo alloggio, 15,49 euro se vengono rimborsate tutte le spese di viaggio (sia vitto che alloggio, oltre al viaggio);
  • trasferta all’estero: 51,65 euro in caso di rimborso del solo vitto o del solo alloggio, 25,82 euro se vengono rimborsate tutte le spese di viaggio.

Mentre, come detto sopra, le spese rimborsate per vitto e alloggio sono interamente esentasse.

Indennità di trasferta, i rimborsi in base al CCNL

In più di un’occasione abbiamo ribadito l’importanza del contratto collettivo per il calcolo dell’indennità spettante in caso di trasferta. Vediamo, dunque, cosa stabiliscono in tal senso alcuni dei più importanti CCNL.

CCNL Commercio

Qui viene precisato che si parla di trasferta esclusivamente quando la prestazione lavorativa viene svolta per tutto l’orario di lavoro presso una sede distante almeno 60 chilometri da quella abituale o comunque raggiungibile con tempo superiore a un’ora. In tal caso al lavoratore dipendente viene riconosciuto:

  • rimborso delle spese di vitto e alloggio;
  • rimborso delle spese non documentabili fino a un massimo di 15,00 euro al giorno per le trasferte in Italia, 25,00 euro per le trasferte all’estero.
  • diaria giornaliera pari al 70% della retribuzione oraria netta per tutte le ore di viaggio che superano le due ore giornaliere. Nel caso del lavoratore conduttore del mezzo di trasporto, a questo spetterà l’intera retribuzione.

CCNL metalmeccanici

In questo caso spetta un’indennità di trasferta forfettaria intera 49,68 euro, alla quale si aggiunge un contributo di massimo 12,89 euro per il pasto principale o serale, più altri 23,90 euro per un eventuale pernottamento (in vigore dal 1° giugno 2024).

CCNL studi professionali

Spetta una diaria variabile a seconda della durata della trasferta. Quando questa dura più di 8 ore e non più di 24, spetta una forfait di 16,00 euro al giorno.

Sopra le 24 ore, invece, spettano 30,00 euro al giorno. Se la missione ha una durata superiore al mese, la diaria è di 27 euro.

CCNL Edili industria

Nel caso dei lavoratori dell’edilizia, si considera trasferta già il servizio prestato in un cantiere differente da quello per il quale è stato assunto. In questo caso l’indennità è pari al 10% della retribuzione.

CCNL chimici farmaceutici

Quando la trasferta dura tra le 12 e le 24 ore, l’indennità forfetaria è pari al 50% della retribuzione. Tuttavia, se il lavoratore è solito partire in trasferta, l’importo della suddetta indennità si riduce del 20%.

CCNL trasporti e spedizione merci (Confetra)

L’indennità varia a seconda della durata della trasferta Nel dettaglio, per le trasferte su territorio nazionale, l’importo va da 20,60 euro, per le trasferte con durata compresa tra le 6 e le 12 ore, a 31,82 euro quando la trasferta dura più di 12 ore ma meno di 18. Si sale a 39,96 euro quando la durata è compresa tra le 18 e le 24 ore.

Calcolo rimborso chilometrico

Il datore di lavoro in caso di trasferta del suo dipendente deve corrispondergli una indennità giornaliera non imponibile e detraibile.

Questa indennità altro non è che un rimborso chilometrico che tiene conto del carburante consumato dal veicolo e del suo naturale logorio causato della trasferta: il calcolo viene effettuato sulla base di apposite tabelle Aci.

Il sito ACI predispone una pagine dedicata, nella quale è possibile accedere al servizio che “permette di calcolare i costi chilometrici necessari per quantificare l’importo dei rimborsi spettanti dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro”.

La tabella ACI 2026 è consultabile di seguito:

Costo chilometrico rimborso
Tabella ACI 2026

Facciamo un esempio: se la trasferta è stata pari a 50 km (tra andata e ritorno), percorsi con un’auto STELVIO 2.0 T 280CV, il costo chilometrico della tabella è di 0,9240. Il rimborso che spetta al lavoratore è quindi 46,20€ (ovvero 0,9240€ x 50 km).

Indennità di trasferta e di trasferimento

Occorre precisare che l’indennità di trasferta si differenzia da quella di trasferimento.

Si parla di trasferta, iinfatti, quando lo spostamento in altra sede lavorativa è momentaneo, e non definitivo. La situazione è ben diversa dal trasferimento, che manca della temporaneità e invece si fonda su uno spostamento definitivo - o comunque molto lungo - del lavoratore in altra sede aziendale.