Indennità di trasferta

L’indennità di trasferta spetta ai dipendenti pubblici, compresi gli appartenenti alle Forze Armate, che svolgono una missione in località distanti almeno 30 chilometri dall’abituale posto di lavoro.

L’indennità di trasferta spetta ogni 24 ore, me l’importo è ridotto del 10% dopo i primi 45 giorni di missione continuativa, del 20% dopo il 90° giorno. Sono ridotte anche quelle indennità spettanti per le trasferte:

  • nei Comuni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti (del 10%);
  • nei Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti (del 20%).

È la Legge n°836 del 18 dicembre del 1973 a stabilire tutte le norme relative alle indennità di trasferta dei dipendenti statali; per saperne di più potete scaricare il testo della suddetta Legge:

Testo Legge 836/1973
Clicca qui per scaricare il testo della Legge n°836 del 18 dicembre del 1973 che stabilisce le norme relative alle indennità di trasferta.

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Maria Stella Rombolà

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