La malattia non professionale è un evento morboso che coinvolge il dipendente e, come tale, gli impedisce di rendere la prestazione lavorativa manuale e/o intellettuale indicata nel contratto di lavoro.
A seconda della qualifica del dipendente e del settore Inps di appartenenza dell’azienda, il trattamento economico per gli eventi di malattia è:
- Garantito dallo stesso Istituto, grazie ad un’indennità economica in genere anticipata in busta paga dall’azienda (ed un’integrazione a carico di quest’ultima se prevista dal Ccnl applicato);
- In alternativa, interamente in capo al datore di lavoro.
La corretta qualificazione in busta paga della malattia passa attraverso l’inserimento nel calendario presenze dei giorni di assenza del lavoratore.
Analizziamo quindi in dettaglio gli errori da evitare.
Copertura di sabati e domeniche: come comportarsi?
Un primo errore da evitare nell’inserimento presenze è quello di considerare come giorni di malattia anche i sabati e le domeniche tra due settimane coperte da certificato medico.
Può infatti accadere che:
- La settimana 1 sia interessata da certificato medico dal lunedì al venerdì;
- La settimana 2 (successiva) abbia un altro certificato medico dal lunedì al venerdì, marcato come «inizio».
In quest’ipotesi il sabato e la domenica tra la settimana 1 e la settimana 2 non devono essere considerati come malattia.
Il datore di lavoro è infatti tenuto a qualificare come coperti da malattia esclusivamente i giorni compresi nel periodo di prognosi, risultanti dal certificato trasmesso dal medico all’Inps in via telematica.
Facciamo l’esempio del dipendente Caio, per il quale risultano:
- Certificato medico «inizio» da lunedì 3 aprile a venerdì 7 aprile;
- Certificato medico «inizio» da lunedì 10 a giovedì 13 aprile.
In tal caso sabato 8 e domenica 9 aprile non dovranno essere qualificati come malattia.
Identica conclusione anche se il secondo certificato è marcato come «continuazione». Prudenzialmente infatti, considerato che la prognosi precedente si è arrestata a venerdì 7 aprile, il sabato e la domenica non saranno inseriti in presenze come malattia, posto che il secondo certificato indica come inizio prognosi lunedì 10 aprile.
Certificato cartaceo presentato dal lavoratore
Il medico o la struttura sanitaria che visita il lavoratore è tenuto ad inviare la certificazione telematica di malattia all’Inps. In tal caso il dipendente è esonerato dall’invio della documentazione in forma cartacea, mantenendo comunque l’onere di controllare l’avvenuta trasmissione del certificato.
Il lavoratore, inoltre, è tenuto a chiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato (il cosiddetto «puc»), per comunicarlo al datore di lavoro, qualora richiesto.
Nelle ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, non è possibile inviare telematicamente all’Inps il certificato, il medico o la struttura sanitaria lo rilasciano in modalità cartacea.
A questo punto il lavoratore è obbligato ad inviare all’Inps il certificato di diagnosi ed al datore di lavoro l’attestato di malattia (con la sola prognosi) entro due giorni dal rilascio.
L’azienda, pertanto, potrà qualificare in presenze l’evento come malattia, soltanto se il lavoratore fornisce prova di aver trasmesso la diagnosi all’Inps.
Dipendente che rientra in anticipo al lavoro
Il dipendente in malattia è tenuto ad astenersi dal rendere la prestazione lavorativa per l’intero periodo di prognosi indicato nel certificato medico.
E’ pertanto precluso un rientro anticipato al lavoro, prima della data di fine prognosi.
Fanno eccezione le ipotesi in cui l’interessato ottiene il rilascio di un certificato medico marcato come «rettifica» in cui viene anticipata la data di fine prognosi. In questi frangenti il lavoratore potrà rientrare al lavoro il giorno successivo.
Attenzione agli infortuni non coperti dall’Inail
Gli infortuni sul lavoro si qualificano come ogni lesione del lavoratore originata, in occasione di lavoro, da una causa violenta da cui può derivare un’inabilità al lavoro:
- Permanente (assoluta o parziale);
- Temporanea assoluta (comporta l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni);
ed altresì, in alcuni casi, la morte del lavoratore.
Se l’Inail, in qualità di soggetto tenuto ad assicurare prestazioni economico-sanitarie al lavoratore infortunato, valuta l’evento come malattia comune e non infortunio:
- Informa il datore di lavoro dell’impossibilità di garantire le prestazioni;
- Segnala l’evento all’Inps, in modo tale che l’Istituto lo prenda in carico come malattia comune.
Tra la segnalazione dell’Inail sulla non indennizzabilità dell’evento come infortunio e la presa in carico della malattia da parte dell’Inps, possono trascorrere settimane.
Di conseguenza il datore di lavoro, anche se in possesso della comunicazione Inail ma in mancanza di notizie da parte dell’Inps è tenuto a continuare a qualificare l’evento come infortunio.
Una volta ricevuta la comunicazione ufficiale da parte dell’Inps il datore di lavoro potrà, a quel punto, ricalcolare l’evento pregresso come malattia e non infortunio, con tutte le conseguenze economiche in termini di conteggio dell’indennità a carico dell’Istituto ed integrazione e carenza in capo all’azienda.
Malattia dipendenti neo-assunti
I certificati medici di malattia, come anticipato, vengono trasmessi dal medico all’Inps in via telematica. Il datore di lavoro può chiedere all’Istituto la ricezione dei certificati via posta elettronica certificata (Pec) o accedere all’apposita piattaforma presente sul portale «inps.it - Lavoro - Consultazione dei certificati medici telematici», in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns.
Una volta effettuato l’accesso e indicata la matricola aziendale (codice che identifica l’azienda nei suoi rapporti con l’Inps) l’utente avrà a disposizione, per l’intervallo temporale indicato, tutti i certificati di malattia presentati all’Istituto.
Dal momento che a ciascun lavoratore è abbinata la matricola Inps aziendale, può accadere che un neo-assunto, nei primi mesi di contratto, non sia ancora agganciato all’azienda e, pertanto, i suoi certificati non saranno presenti sulla piattaforma di consultazione.
È infatti necessario che il datore invii all’Inps la denuncia mensile UniEmens entro la fine del mese successivo quello di competenza e, nella stessa, indichi i dati del lavoratore assunto. Una volta che l’Inps ha correttamente elaborato l’UniEmens i certificati riguardanti il dipendente saranno consultabili dal datore di lavoro.
Di conseguenza, a fronte di un’eventuale assenza del lavoratore, non qualificata come ferie, permessi o altri eventi, è opportuno chiedere a quest’ultimo il codice puc del certificato. A questo punto, munito del codice fiscale, il datore di lavoro potrà scaricare il documento collegandosi sempre al sito «inps.it - Tutti i servizi - Attestati malattia Consultazione».