Imu residenti all’estero 2023, casi di riduzione e soggetti obbligati

Nadia Pascale

29/11/2023

29/11/2023 - 14:47

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Imu 2023, sono tenuti al pagamento coloro che risiedono all’estero ma hanno un’abitazione in Italia? Ecco la disciplina per ottenere la riduzione degli importi.

Imu residenti all’estero 2023, casi di riduzione e soggetti obbligati

Per chi è residente all’estero vige l’obbligo di versare l’Imu? Sono numerosi gli italiani residenti all’estero, nella maggior parte dei casi per motivi di lavoro, che possiedono in Italia almeno un immobile, spesso ereditato, e proprio per questo è necessario fornire chiarimenti in merito all’obbligo di pagamento di Imu per questi soggetti.
Ricordiamo fin da ora che con la Legge di Bilancio 2020, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata abrogata la TASI (Tassa sui servizi indivisibili).

Non tutti gli italiani residenti all’estero devono pagare l’Imu sugli immobili che detengono in Italia. In alcuni casi, infatti, sono previste esenzioni dal pagamento per l’abitazione principale e la riduzione per quel che riguarda la Tari (la tassa sui rifiuti).

Imu residenti all’estero 2023

L’Imu è l’Imposta municipale propria che si applica agli immobili (edifici, terreni, aree fabbricabili). Nella maggior parte dei casi l’imposta non deve essere versata sulla prima casa, tranne nel caso in cui debba essere considerata di lusso.

Per gli italiani residenti all’estero si applicano norme specifiche in quanto, se risiedono all’estero, non può essere considerato prima casa l’immobile detenuto in Italia.
A partire dal 2021, infatti, non sono previste agevolazioni per gli iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’estero).

Occorre però distinguere il caso in cui tali soggetti siano anche titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Tali soggetti infatti possono godere di un’agevolazione su un unico immobile non locato o dato in comodato. Per questo immobile la riduzione IMU è del 50%.

Solo per l’annualità 2022, l’esenzione era stata innalzata al 62,5% (art. 1, comma 743, Legge 234/2021).

L’articolo 1 comma 48 della legge 178 del 2020, legge di bilancio per il 2021 prevede :

A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU.

Quali Paesi hanno sottoscritto convenzioni con l’Italia per riduzione Imu?

Con la risoluzione dell’11 giugno n°5 il MEF sottolinea che hanno diritto a tale riduzione Imu e Tari i titolari di pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in altri paesi.

Rientrano tra i Paesi beneficiari: i Membri UE, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, Svizzera e Regno Unito.

I Paesi extra-europei con cui l’Italia ha stipulato convenzioni sono: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell’ex-Jugoslavia (Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma), Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela.
La riduzione può essere fatta valere per una sola abitazione non locata e non concessa in comodato d’uso.

Imu residenti all’estero: come pagare le imposte sulla casa

Gli italiani residenti all’estero che devono pagare l’Imu sono tenuti a effettuare il pagamento delle imposte sulla casa tramite bonifico bancario, in favore del Comune di riferimento. Anche i residenti all’estero devono rispettare i termini di scadenza per il versamento dell’acconto o del saldo.

Ricordiamo che l’acconto Imu deve essere versato entro il 16 giugno, il saldo entro il 16 dicembre di ogni anno. Per il 2023 la scadenza del saldo Imu è lunedì 18 dicembre 2023 perché il 16 dicembre è sabato.

Le coordinate sul bonifico devono essere richieste presso l’Ufficio Tributi del Comune dove si trova l’immobile.

Tuttavia l’AIRE spiega che è buona norma inserire nella causale del versamento i dati presenti nel modello F24 e cioè:

  • codice fiscale o Partita IVA;
  • indicazione dell’imposta versata, Imu o Tasi;
  • anno di riferimento;
  • indicare se si tratta dell’acconto o del saldo dell’imposta;
  • codici tributo.

Il Comune potrebbe richiedere di inviare anche una copia del bonifico per mezzo di Fax o posta elettronica.

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