Sono molti i proprietari che nel 2026 non dovranno pagare l’Imu. Vediamo chi ha diritto all’esenzione.
Il pagamento dell’acconto Imu 2026 si avvicina sempre di più: la scadenza ultima per versare l’acconto è fissata al 16 giugno. Tutti coloro che hanno un immobile si preparano a versare l’imposta, ma alcuni proprietari non devono pagarla.
Non tutti, infatti, sono tenuti al versamento dell’imposta perché sono previste diverse esenzioni. Quella più conosciuta è relativa all’abitazione principale, ovvero l’immobile in cui il proprietario e il suo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza. Per essere riconosciuta l’esenzione, in ogni caso, è necessario che l’immobile non sia accatastato in una categoria di lusso.
Oltre all’esenzione per l’abitazione principale, però, esistono diverse tipologie di esenzioni che permettono di non versare l’imposta o di pagarla in modo ridotto. Per poterne beneficiare bisogna rientrare in particolari casistiche e possedere precisi requisiti.
Da diversi anni, oltre alle esenzioni previste stabilmente dalla normativa, c’è un’importante novità che riguarda i coniugi che hanno una doppia residenza: non sono più tenuti a pagare l’Imu su entrambi gli immobili in cui vivono ma possono godere della doppia esenzione a patto che entrambi riescano a dimostrare che la residenza non sia fittizia.
Particolare attenzione il legislatore, poi, la dedica al disabile o all’anziano che, pur avendo una sola abitazione, ha dovuto spostare la residenza in una casa di cura. Anche in questo caso sono richiesti requisiti ben precisi per avere diritto all’esenzione che, tra l’altro, deve essere prevista dalla delibera comunale.
Esistono esenzioni, inoltre, per le abitazioni che non sono agibili o abitabili, in fase di ristrutturazione, colpite da eventi sismici, ecc...
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Per questi immobili l’Imu non si paga
Oltre all’abitazione principale sono esentate dal pagamento dell’Imu anche le pertinenze che vanno individuate in quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito come cantine e solai), C/6 (stalle e scuderie, garage) e C/7 (tettoie chiuse o aperte). Per queste tipologie di immobili l’esenzione è valida soltanto per una unità per ognuna delle categorie catastali: si può non pagare l’Imu su una cantina, un garage e una tettoia, per esempio, ma si deve pagare l’Imu su almeno una tra solaio e cantina (entrambe le unità sono categoria C2).
L’Imu non si paga su:
- le unità immobiliari che appartengono a cooperative edilizie a proprietà indivisa che sono adibite ad abitazione principale dai soci;
- gli alloggi sociali;
- la casa coniugale assegnata, dopo la separazione legale, il divorzio o l’annullamento, al coniuge;
- l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per cui non sono richieste la dimora abituale e la residenza anagrafica.
L’Imu non deve essere pagata neanche su:
- gli immobili merce, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. L’esenzione è riconosciuta fino a quando permane tale destinazione e non siano locati;
- gli immobili inagibili e inabitabili, quelli danneggiati da eventi sismici e calamità naturali. L’esenzione permane per tutto il periodo in cui l’immobile risulta inagibile;
- gli immobili del terzo settore destinati a svolgere attività non commerciali di interesse generale (didattiche, culturali o sanitarie, per esempio);
- gli immobili occupati abusivamente a patto che sia stata presentata apposita denuncia alle forze dell’ordine.
L’imposta si paga, invece, al 50% su un solo immobile posseduto da cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, già pensionati nel Paese di residenza, a patto che non risulti locato o concesso in comodato d’uso.
Imu separati e divorziati
L’Imu è un’imposta dovuta da tutti coloro che hanno un diritto reale sull’immobile e sono esclusi dal pagamento solo gli immobili adibiti ad abitazione principale. I proprietari di un appartamento o di una casa, quindi, sono tenuti al pagamento a meno che l’immobile non sia adibito ad abitazione principale.
Quando due coniugi si separano o divorziano e sono comproprietari di una casa, il coniuge che è costretto a lasciare la casa coniugale deve spostare la sua residenza. L’immobile, per questo coniuge, quindi, non è più adibito ad abitazione principale anche se rimane il diritto reale sull’immobile, visto che ne rimane comproprietario. E questo potrebbe far pensare che sia soggetto al pagamento dell’Imu.
Ma l’autorità giudiziaria assegna l’immobile a uno solo dei coniugi stabilendo, di fatto, quale dei due abbia il diritto di abitazione negandolo all’altro. In questo caso l’obbligo del pagamento dell’Imu non è più legato alla proprietà dell’immobile ma al diritto di abitazione.
Solo il coniuge assegnatario dell’immobile, quindi, è tenuto al pagamento dell’Imu, ma se l’immobile non è di lusso, avendo in esso la residenza ed essendo, quindi, abitazione principale, rientra di diritto nell’esenzione dal pagamento.
Il coniuge non assegnatario, invece, pur restando proprietario, rimane come “nudo proprietario” dell’immobile visto che non può né abitarlo né venderlo. Proprio per questo motivo, non è tenuto al pagamento dell’Imu.
A chiarire questo punto molto delicato è la circolare 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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