C’è tempo fino al 10 settembre per modificare l’Elenco B dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e fino al 30 settembre per il versamento. Ecco cosa sapere.
Imposta di bollo fatture elettroniche, entro il 30 settembre il versamento ma non tutti sono obbligati.
Entro il 30 settembre 2025 c’è l’obbligo di versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, scopriamo chi è tenuto all’adempimento e in quali casi si può evitare.
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si applica alle fatture emesse senza addebito Iva e di importo superiore a 77,47 euro, non sono soggette a bollo le fatture riguardanti le operazioni non imponibili IVA. Indipendentemente dal valore della fattura elettronica, l’importo dell’imposta di bollo è sempre di 2 euro.
Ecco le scadenze dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, il pagamento da effettuare entro il 30 settembre 2025 e come conoscere gli importi.
Imposta di bollo fatture elettroniche, chi deve versarla entro il 30 settembre
L’importo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere versato trimestralmente, di conseguenza entro il 30 settembre 2025 deve essere versato l’importo maturato nel secondo trimestre 2025. Ci sono però dei casi in cui l’importo non è dovuto, o meglio, può essere differito.
Il Decreto Semplificazioni n. 73/2022, convertito nella legge n. 122/2022, ha previsto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. La novità principale è l’innalzamento della soglia che consente di differire il versamento dell’imposta di bollo. Il limite è passato da 250 euro a 5.000 euro. Ne consegue che i versamenti sono dovuti entro:
- 31 maggio per le fatture emesse nel primo trimestre (gennaio, febbraio, marzo);
- 30 settembre per il secondo trimestre (aprile, maggio e giugno);
- 30 novembre per il terzo trimestre (luglio, agosto, settembre);
- 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno successivo per il quarto trimestre (ottobre, novembre, dicembre).
Chi nel primo trimestre matura debiti da imposta di bollo inferiori a 5.000 euro, può differire il versamento al 30 settembre, se gli importi del primo e del secondo trimestre sono ancora inferiori alla soglia di 5.000 euro, può differire il versamento al 30 novembre.
Ne consegue che entro il 30 settembre 2025 devono versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse solo i contribuenti che nel primo semestre, o nel secondo trimestre, hanno maturato un debito superiore a 5.000 euro. Negli altri casi il pagamento può essere differito.
Come faccio a conoscere gli importi dovuti per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche?
Il contribuente può conoscere gli importi dovuti accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate con:
Occorre accedere alla sezione “fatture e corrispettivi”, qui è possibile trovare 2 elenchi:
- Elenco A;
- Elenco B.
L’Elenco A non è modificabile e contiene le fatture assoggettate a imposta di bollo virtuale dal contribuente al momento dell’emissione della fattura. Queste fatture hanno la dicitura “Assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014”.
Per inserire l’imposta di bollo sulla fattura elettronica basta valorizzare il campo “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.
L’Elenco B è modificabile e comprende le fatture elettroniche a cui non è stato applicato il bollo virtuale e che secondo l’Agenzia delle Entrate devono, invece, essere assoggettate all’imposta. Il contribuente può modificare tale lista, ma può essere chiamato a giustificare tale scelta.
La modifica può essere effettuata per le fatture elettroniche del secondo trimestre entro il 10 settembre. Trascorso tale termine, il sistema dell’Agenzia delle Entrate elabora il modello F24 con gli importi che il contribuente deve versare.
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