Cosa succede se il condominio delibera la ripartizione dei debiti dei morosi ai condomini che sono già in regola con i pagamenti? Il Tribunale di Napoli chiarisce importanti principi.
Condomini morosi? Storica sentenza del Tribunale di Napoli che libera i condomini non morosi dall’obbligo di pagare le quote delle spese condominiali non versate dagli altri co-obbligati.
Nel caso in oggetto un inquilino ha impugnato una delibera dell’Assemblea di riparto delle quote delle spese condominiali che obbligava gli inquilini al versamento di ulteriori 1.500 euro.
Il ricorrente in un primo momento versa il dovuto, in un secondo momento effettua dei controlli e si rende conto che il versamento aveva a oggetto quote degli anni 2014-2015 per i quali aveva già versato gli importi a lui spettanti.
Scopre, quindi, che il pagamento era dovuto per morosità accumulate da altri inquilini e pari a 35.000 euro.
Il condomino chiede in sede assembleare la restituzione delle somme. L’assemblea nega tale diritto giustificando la richiesta come “aumenti non preventivati”. Il condomino propone ricorso.
Ecco cosa dice il Tribunale di Napoli nella sentenza 1822 del 2026 in merito alla ripartizione delle spese condominiali agli inquilini non morosi.
Ripartizione spese agli inquilini non morosi: è lecito?
Nel caso in oggetto in sede di giudizio si accerta che gli importi richiesti sono effettivamente riferibili agli anni 2014-2015 e che il condomino per tali annualità aveva provveduto a regolare tutti i pagamenti di sua spettanza.
Inoltre, dagli atti risulta che negli stessi anni non sono maturati maggiori costi e sopravvenienze o spese straordinarie non preventivate. Anzi, la magistratura sottolineava un’anomalia di spese - emerse a distanza di ben dieci anni - e senza essere mai comparse nei rendiconti precedenti.
Si verifica, quindi, che il debito nasce dal mancato pagamento delle quote da parte di alcuni condomini morosi. L’importo viene riaddebitato a condomini in regola con i pagamenti. Secondo il Tribunale di Napoli tale decisione supera i limiti di poteri riconosciuti all’Assemblea condominiale.
In caso di urgenza le quote possono essere chieste agli inquilini non morosi
La sentenza 1822 del 4 febbraio 2026 precisa però che tale principio generale, cioè la non ripartibilità delle quote di spese condominiali dei morosi a carico dei condomini in regola con i pagamenti, può subire delle eccezioni in casi di unanimità e motivi straordinari di effettiva e improrogabile urgenza.
La norma prevede che il creditore del condominio possa agire contro i condomini, in regola con i pagamenti, soltanto dopo aver escusso i morosi.
É ammessa l’anticipazione delle somme per far fronte a pagamenti urgenti richiesta ai condomini non morosi, ma si deve trattare di una sorta di “prestito”, l’obbligo resta in capo ai condomini morosi che devono, di conseguenza, restituire le somme.
La delibera in oggetto viene annullata perché il Tribunale di Napoli nel caso in oggetto non ha ravvisato i motivi di urgenza e, inoltre, la delibera risulta irregolare perché non ha previsto modalità di recupero delle somme sugli inquilini morosi.
Il Tribunale di Napoli si rifà alla sentenza 9148 del 2008 della Corte di Cassazione che ribadisce che le obbligazioni dei condomini sono parziarie, ciascun condomino risponde nei limiti della propria quota, e non per tutto il debito.
In caso di debiti scoperti, l’assemblea deve:
- verificare l’urgenza reale (rischio di sospensione dei servizi essenziali in caso di mancato pagamento);
- motivare adeguatamente la delibera;
- fissare in delibera che i pagamenti da parte degli inquilini non morosi sono anticipazioni temporanee;
- prevedere un meccanismo chiaro di restituzione o compensazione;
- attivarsi contro i morosi per il recupero coatto delle somme.
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