Novità in arrivo per l’amministratore di condominio, presto potrebbe essere richiesta una laurea per esercitare la professione. Unificati i requisiti anche per i piccoli condomini.
Amministratore di condominio, c’è una rivoluzione in corso per una professione che diventa sempre più difficile da gestire e che richiede competenze elevate: presto sarà richiesta la laurea obbligatoria per poter svolgere il ruolo e non sono più previste deroghe a tali requisiti per i piccoli condomini.
Negli ultimi mesi è in corso un’importante riforma delle professioni e tra quelle oggetto di modifica, oltre commercialisti e avvocati, ci sono gli amministratori di condominio, ma in questo caso si tratta di una vera rivoluzione perché presto per esercitare la professione potrebbe essere richiesta la laurea e la rivoluzione riguarderebbe anche i piccoli condomini.
Ecco cosa cambia per l’amministratore di condominio e quale laurea è obbligatoria per svolgere la professione.
Amministratore di condominio tra presente e futuro
L’obiettivo della riforma, per ora si tratta di un Disegno di Legge, sembra essere garantire una maggiore tutela ai condomini attraverso una vera e propria professionalizzazione. Ricordiamo che l’amministratore di condominio ha incarichi di notevole rilevanza all’interno del condominio, è sostituto di imposta per il condominio, ha responsabilità di cassa.
Questi i principali punti critici che richiedono una certa conoscenza di norme.
La riforma dell’amministratore di condominio è contenuta nel Disegno di Legge 2692 e in base alle prime indiscrezioni porterà una vera rivoluzione nel mondo degli amministratori di condominio, attività finora gestita quasi come un secondo lavoro.
Attualmente per poter accedere alla professione è necessario essere in possesso di un diploma di scuola superiore secondaria e seguire un corso di formazione abilitante.
Nel caso di piccolo condominio, cioè condominio fino a 8 unità abitative, si può evitare la nomina o comunque nominare amministratore uno dei condomini senza alcun particolare requisito professionale. In mancanza dell’amministratore di condominio, nei piccoli condomini si seguono i principi generali in materia di comunione (artt. 1105 e 1106 c.c.), in virtù del rinvio ammesso dall’art. 1139 c.c..
Tutti i condòmini, quindi, hanno diritto a concorrere nell’amministrazione e le decisioni sulla gestione del condominio, parti comuni, sono adottate in sede assembleare.
Obbligo di laurea e iscrizione all’albo per esercitare la professione di amministratore di condominio
Nella riforma tutto cambia. In primo luogo è previsto un albo ministeriale a cui devono essere iscritti gli amministratori di condominio. Per potersi iscrivere è però necessario avere una laurea triennale in materie giuridiche o economiche.
La seconda novità importante presente nel DdL firmato da Elisabetta Gardini è l’eliminazione di differenze tra l’amministratore di “grandi condomini” e l’amministratore di “piccolo condomini”, anche quest’ultimo dovrà essere laureato in materie giuridico-economiche per poter svolgere il ruolo. In questo caso i costi potrebbero lievitare, infatti, se nel condominio non è presente un soggetto con tali requisiti, occorre nominare un amministratore esterno e lo stesso dovrà avere un compenso.
Naturalmente diventa importante a questo punto tutelare chi già svolge la professione e ha seguito i percorsi formativi abilitanti finora in essere: la norma non è retroattiva, chi svolge la professione può continuare a farlo senza laurea.
La riforma punta all’istituzione di un Registro (o Albo) Nazionale degli amministratori di condominio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). In base a quanto previsto dal Disegno di Legge l’iscrizione all’elenco diventerebbe condizione necessaria per esercitare la professione. Questo adempimento consente un controllo centralizzato sui requisiti di onorabilità e formazione e fornisce ai cittadini uno strumento ufficiale per verificare le credenziali del proprio amministratore.
Per i condomini più grandi, si parla di una soglia di 20 unità abitative, è previsto anche l’obbligo di nomina di un revisore contabile il cui ruolo sarebbe certificare la correttezza dei bilanci.
Infine, prevista la durata annuale dell’incarico senza possibilità di prorogatio gratuita: l’attività svolta nel periodo di transizione (tra la scadenza di una nomina e la nuova nomina) dovrà essere retribuita.
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