Gestione ferie pregresse, come evitare problemi e costi inattesi

Paolo Ballanti

4 Settembre 2023 - 07:49

Il dipendente con un saldo elevato di ferie espone l’azienda ad una serie di problematiche sanitarie, amministrative, contabili e risarcitorie. Per evitarle esistono tuttavia una serie di contromisure

Gestione ferie pregresse, come evitare problemi e costi inattesi

La Costituzione italiana tutela all’articolo 36 il diritto dei lavoratori a godere di un periodo di ferie (retribuito) per il recupero delle energie psico-fisiche spese nel corso dell’attività lavorativa oltre che per dedicarsi alla propria vita familiare e sociale.

La normativa (Decreto legislativo 8 aprile 2003 numero 66) si è fatta carico dell’importanza delle ferie prevedendo un periodo minimo di quattro settimane spettante ad ogni lavoratore, a fronte di un anno intero in forza in azienda.

In aggiunta, le quattro settimane di ferie «legali» devono essere godute nel rispetto di determinate scadenze:

  • Due settimane entro la fine dell’anno di maturazione;
  • Le restanti due settimane nei diciotto mesi successivi la fine dell’anno di maturazione.

Questo significa che le ferie che il lavoratore matura nel 2023 dovranno essere obbligatoriamente godute entro e non oltre il 30 giugno 2025.

Come vedremo tra poco, l’importanza di permettere ai lavoratori di assentarsi in ferie non è legata soltanto alla tutela del loro benessere psico-fisico.

Scopriamo in dettaglio tutte le possibili brutte sorprese per l’azienda e come evitarle.

Le sanzioni amministrative

La violazione delle disposizioni in materia di fruizione delle ferie legali espone l’azienda ad una sanzione amministrativa pecuniaria (già comprensiva della maggiorazione del 20%) da 120 a 720 euro o, in alternativa:

  • Se la violazione riguarda più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione è prevista da un minimo di 480 ad un massimo di 1.800 euro;
  • Se la violazione interessa invece più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è compresa tra un minimo di 960 ed un massimo di 5.400 euro (non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta).

Non è finita qui perché la maggiorazione è raddoppiata se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro è già stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Mancato recupero delle energie psicofisiche

Il lavoratore che non fruisce delle ferie legali nell’anno di maturazione e nei diciotto mesi successivi, può agire in giudizio per chiedere un risarcimento del danno biologico ed esistenziale, causato dal mancato recupero delle energie psicofisiche.

Il dipendente ha altresì la possibilità di chiedere il godimento, anche se tardivo, dei periodi di ferie maturati ma non fruiti.

In giudizio l’onere della prova è in capo al lavoratore il quale deve dimostrare:

  • L’esistenza e la consistenza del danno;
  • Il nesso causale tra il danno ed il mancato godimento delle ferie.

Attenzione anche in sede di ispezione

L’azienda con dipendenti che non hanno fruito delle ferie legali alle scadenze citate, può essere obbligata, in sede di ispezione, da parte degli organi competenti, a permettere ai lavoratori stessi di godere delle ferie.

Un maggior costo del personale

Le ferie maturate sono ore di assenza cui il dipendente ha diritto, durante le quali gli spetta comunque la retribuzione, come se fosse al lavoro.

Trattasi quindi di un compenso cui l’azienda dovrà farsi carico in futuro e, tradotto in termini contabili, un maggior costo del personale da considerare nel bilancio d’esercizio.

I dipendenti che totalizzano un saldo elevato di ferie non rappresentano soltanto un rischio in termini di contributi Inps, sanzioni amministrative e rischi per la salute ma, inevitabilmente, anche un aggravio di costi sul bilancio di esercizio. Di conseguenza, l’azienda ha tutto l’interesse a far sì che le ferie vengano godute dai dipendenti.

Versamento anticipato dei contributi previdenziali ed assistenziali

Sulle ferie non godute dai dipendenti nei diciotto mesi successivi la fine dell’anno di maturazione, il datore di lavoro è tenuto a calcolare e corrispondere in anticipo all’Inps i contributi previdenziali ed assistenziali. Di norma questi ultimi si versano nel momento dell’erogazione delle corrispondenti voci in busta paga.

Per le ferie opera invece un’eccezione, perché il datore di lavoro è tenuto a:

  • Calcolare, nel mese successivo quello di scadenza del periodo di fruizione, i contributi dovuti sulle ferie non fruite, tanto per la quota a carico del lavoratore quanto per quella in capo all’azienda (considerando che la scadenza è il 30 giugno, il calcolo avviene nel mese di luglio);
  • Versare all’Inps, con modello F24, entro il 20 agosto, i contributi sia per la quota a carico ditta che per quella in capo al lavoratore.

Come evitare i problemi legati alle ferie?

Il dipendente che non gode delle ferie entro le scadenze di legge può essere comunque obbligato dal datore di lavoro a fruirle, al fine di evitargli tutte le conseguenze economiche, sanzionatorie o risarcitorie sopra citate.

L’azienda ha pertanto la possibilità, in maniera unilaterale, di collocare il lavoratore in ferie, anche se quest’ultimo non è d’accordo.

Come comunicare la decisione al lavoratore

Il datore di lavoro è bene che comunichi il godimento «forzato» delle ferie in forma scritta al dipendente interessato, precisando:

  • Il periodo di assenza;
  • Le ragioni alla base della decisione;
  • L’invito a non recarsi in azienda nel suddetto periodo di ferie e, in ogni caso, a svolgere qualsivoglia attività lavorativa in favore della scrivente.

La comunicazione può essere trasmessa a mezzo:

  • Raccomandata a mani del lavoratore;
  • Raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo noto del lavoratore;
  • E-mail;
  • Posta elettronica certificata;
  • Messaggio sul portale telematico dell’azienda.

Come fare se il dipendente si presenta al lavoro?

Potrebbe accadere che, in situazioni simili, il dipendente si presenti comunque al lavoro. Il datore di lavoro, sempre in virtù del fatto che ha legittimamente collocato in ferie l’interessato, può impedirne l’accesso in azienda e, di conseguenza, lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Come comportarsi se si scopre che il lavoratore ha comunque prestato attività lavorativa?

Il lavoratore che, nonostante la comunicazione aziendale (in forma scritta) riguardante il godimento delle ferie, si è comunque presentato al lavoro o, in ogni caso, ha prestato attività lavorativa e l’azienda lo scopre solo a posteriori, può essere esposto a responsabilità disciplinari.

In tal caso si applica quanto previsto dall’apposito codice disciplinare interno, il quale, nel rispetto della normativa e del contratto collettivo applicato, può prevedere:

  • Ammonizione scritta;
  • Multa, sino ad un massimo di quattro ore di retribuzione base;
  • Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di dieci giorni;
  • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con obbligo di riconoscere il preavviso al dipendente);
  • Licenziamento per giusta causa (senza obbligo di preavviso).

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