Come si dividono le spese per i centri estivi dei figli minori tra genitori separati e quando il non collocatario deve effettivamente contribuire?
Con la fine della scuola per la maggior parte dei genitori comincia un’avventura organizzativa piena di sfide perché si sa, il lavoro non segue i calendari scolastici. I centri estivi sono lo strumento preferito dalle famiglie, perché consentono di coprire fasce orarie simili a quelle scolastiche, mantenendo quindi l’organizzazione abituale, e permettono ai figli di svagarsi, socializzare e fare esperienze costruttive. Ovviamente, però, questi servizi hanno un costo, che può essere molto variabile. Non sempre è solo una questione di scelte e preferenze, i centri estivi più economici - di solito convenzionati con scuole o parrocchie - hanno anche posti limitati che esauriscono in fretta.
Per i genitori separati, come sempre, la questione si complica ulteriormente. Non è facile capire come dividersi le spese, soprattutto se non c’è un grande accordo tra i due in merito al centro estivo e alla routine dei figli durante la pausa estiva. Quando c’è un collocamento prevalente, quindi quasi sempre ad oggi, il genitore non collocatario può trovare ingiusto partecipare alla spesa per il centro estivo di cui non usufruisce. Per l’altro, invece, può sembrare corretto che il costo sia diviso perché parte delle esigenze del minore. Vediamo cosa prevede la legge in proposito.
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Centro estivo e assegno di mantenimento
Quando si parla di dividere le spese tra genitori separati bisogna innanzitutto chiarire i rapporti rispetto all’assegno di mantenimento periodico che il genitore non collocatario è tenuto a versare. Questo assegno non libera il genitore da qualsiasi ulteriore pagamento, ma serve esclusivamente a coprire i bisogni ordinari, stabili e già preventivati. Potremmo definirla una compartecipazione a vitto, alloggio, indumenti, trasporti e utenze domestiche, ai quali il genitore collocatario contribuisce in maniera diretta. Tutto ciò che non rientra in questo ambito costituisce una spesa straordinaria, a patto da essere economicamente rilevante, e ovviamente impossibile da prevedere e preventivare con sicurezza.
Un farmaco da banco per il mal di testa non è da considerare una spesa straordinaria di cui dividere il costo, per esempio, mentre il centro estivo sì. La sua necessità, anche tenendo conto dell’interesse del minore, e il costo cambiano infatti ogni anno e non sono quantificabili con certezza a priori. Il centro estivo rientra nelle spese straordinarie, ma non sempre le spese straordinarie devono essere divise tra i genitori. Potrebbe eventualmente fare eccezione l’ipotesi in cui il centro estivo faccia parte della stabile organizzazione familiare antecedente alla separazione, come nel caso della baby sitter, ma sul punto si può fare riferimento ai protocolli del tribunale territorialmente competente (o agli accordi tra le parti).
Chi paga per il centro estivo e quanto
La spesa del centro estivo dovrebbe essere divisa tra i genitori in qualità di spesa straordinaria, nella misura stabilita dal giudice o dall’accordo tra le parti, di solito (ma non necessariamente) del 50% ciascuno. Ciò detto, non c’è una regola chiara per sapere se il centro estivo rientri tra le spese straordinarie che non richiedono l’accordo di entrambi oppure sì. O meglio, diversi tribunali italiani hanno delle regole precise per quanto riguarda le famiglie che seguono il protocollo a seconda del territorio, ma non c’è una linea unica a cui fare riferimento a livello nazionale.
Tendenzialmente, non trattandosi di una spesa urgente e improvvisa è più che sensato informare il genitore non collocatario e accordarsi sulla scelta del centro estivo, tenendo conto dell’interesse del minore e dell’organizzazione familiare. Il dissenso, con esclusione dalla partecipazione alla spesa, dovrà però essere possibile soltanto in casi motivati, quindi se il non collocatario offre delle alternative al centro estivo ugualmente valide per il minore oppure non ve n’è una vera e propria esigenza. Altrimenti, si ricorre in tribunale. Se il protocollo non prevede diversamente, in mancanza di consenso e decisione del giudice si fa carico del centro estivo chi lo ha stabilito unilateralmente.