Fringe benefit, raddoppia l’esenzione fiscale: le novità nel decreto agosto

Anna Maria D’Andrea

14/08/2020

02/12/2022 - 15:07

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Esenzione raddoppiata per i fringe benefit, ma solo per il 2020: il testo del decreto agosto incrementa il valore di beni e servizi esenti da imposte e contributi. Facciamo il punto sulle novità.

Fringe benefit, raddoppia l’esenzione fiscale: le novità nel decreto agosto

Esenzione fringe benefit: il valore di welfare aziendale esente da imposte e contributi raddoppia per il 2020.

La novità è contenuta nel decreto di agosto che taglia, seppur in minima parte, le tasse in busta paga dei dipendenti, grazie all’aumento della quota di fringe benefit che non concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti.

A prevedere l’incremento dell’importo del welfare aziendale escluso dal calcolo del reddito del lavoratore è il testo definitivo del decreto di agosto. Un primo intervento, in attesa di una necessaria riforma.

Fringe benefit, raddoppia l’esenzione fiscale: le novità nel decreto agosto

Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti non concorre alla formazione del reddito fino a 516,46 euro.

Dai 258,23 euro previsti a regime, la soglia di esenzione per i fringe benefit supera seppur di poco i 500 euro. La novità rientra nel pacchetto di misure a sostegno dei redditi dei lavoratori previste dal decreto agosto ed interviene - seppur di poco - a ridurre il cuneo fiscale in busta paga.

Una novità che, come abbiamo già evidenziato, sarà limitata al solo periodo d’imposta 2020. Non quindi un aumento a regime, bensì a carattere estemporaneo, in attesa di possibili novità con la riforma dell’Irpef all’interno della Legge di Bilancio 2021.

È da tempo che tra gli addetti ai lavori si discute sulla necessità di incrementare l’importo del welfare aziendale detassato, senza però ricevere alcun feedback concreto sul fronte istituzionale.

La normativa di riferimento sull’esenzione dei fringe benefit è contenuta all’articolo 51, comma 3 del TUIR, che stabilisce:

“Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.”

L’importo del valore di beni e servizi esenti Irpef è ancora indicato in lire, un aspetto che evidenzia in maniera lampante come non si sia intervenuti per anni, nonostante il crescente ricorso da parte delle aziende a misure di welfare in favore dei dipendenti.

Fringe benefit, cosa sono e come funzionano esenzione e tassazione

I fringe benefit sono una parte secondaria della retribuzione e rappresentano uno dei benefici premiali che molte aziende riconoscono ai propri dipendenti. Si tratta di compensi in natura riconosciuti dal datore di lavoro, con particolari regole di esenzione fiscale e tassazione.

Come abbiamo avuto modo di vedere in precedenza, entro il limite di 258,23 euro (516 euro per il 2020), il valore di beni e servizi non concorre alla formazione del reddito del beneficiario, ed è quindi esentasse.

Se si supera tale soglia, l’intero valore dei fringe benefit è sottoposto a tassazione, anche se con regole particolari.

Si pensi alle regole sulla tassazione delle auto aziendali, o a titolo di esempio ai prestiti riconosciuti ai dipendenti: si tratta di alcune delle misure di welfare per le quali il TUIR dedica uno spazio ad hoc per la definizione delle regole di tassazione.

Senza addentrarci nel tecnico, evidenziamo che al superamento della soglia di esenzione, il datore di lavoro in sede di conguaglio trattiene le imposte non addebitate mensilmente in busta paga.

La tassazione sarà in tal caso complessiva, anche sul valore dei fringe benefit fino a 516 euro.

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