Revisori legali: con la circolare del 28 febbraio 2018 arrivano le istruzioni del MEF. Bisognerà recuperare nel 2018 i crediti non conseguiti lo scorso anno.
Revisori legali: con la circolare n. 6 del 28 febbraio 2018 il MEF ha fornito tutte le istruzioni per la formazione continua obbligatoria.
Uno dei chiarimenti importanti riguarda chi non ha conseguito i crediti formativi nel 2017 e le regole previste a seguito della proroga al 31 dicembre 2018: bisognerà obbligatoriamente recuperarli durante l’anno e pertanto l’ente di formazione dovrà specificare l’anno di riferimento del corso.
Come specificato nella circolare del Ministero, i revisori legali dovranno maturare almeno 20 crediti formativi all’anno e un minimo di 60 crediti nel triennio.
Si tratta di una regola che deve essere interpretata in maniera letterale e, pertanto, non si potranno compensare i crediti conseguiti per ciascun anno all’interno del triennio formativo.
Viene inoltre confermata la rigidità relativa ai corsi a cui partecipare che, nel triennio, dovranno essere differenti e la partecipazione a corsi sullo stesso argomento consentirà di maturare i crediti formativi soltanto una volta.
Di seguito tutti i dettagli sulle regole per la formazione obbligatoria dei revisori legali nel 2018.
Formazione revisori legali: 40 crediti obbligatori entro il 31 dicembre 2018
Uno dei chiarimenti più importanti forniti dalla circolare del MEF riguarda le regole per i revisori che hanno beneficiato della proroga al 31 dicembre 2018 per il conseguimento dei crediti formativi del 2017.
Nel caso in cui, durante lo scorso anno, non siano stati conseguiti crediti formativi, entro il 31 dicembre 2018 sarà necessario effettuare la formazione obbligatoria per ambedue i periodi.
In sostanza, sarà necessario conseguire 40 crediti formativi, 20 per ciascun anno e tra questi almeno 10 dovranno riguardare materie caratterizzanti la professione, ovvero:
- gestione del rischio e controllo interno;
- principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE;
- disciplina della revisione legale,
- deontologia professionale e indipendenza e tecnica professionale della revisione.
Le istruzioni fornite dal MEF si estendono anche agli enti accreditati che dovranno aver cura di compilare con cura il campo “Anno di Riferimento” nel prospetto di comunicazione dei crediti. Inoltre, si stabilisce che gli enti già accreditati nel 2017 non potranno limitare al solo 2017 la partecipazione ai corsi erogati nel 2018.
Si ricorda inoltre che i corsi di formazione dovranno avere ad oggetto esclusivamente i contenuti elencati nel programma annuale pubblicato il 9 gennaio 2018 sul sito della revisione legale.
Equipollenza formazione commercialisti revisori
Si ricorda che a metà del mese di febbraio 2018 il CNDCEC e il MEF hanno siglato il Protocollo d’intesa per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione svolta dagli iscritti all’Albo dei commercialisti ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo dei revisori legali.
Gli eventi formativi che consentiranno di assolvere anche all’obbligo di formazione continua per la revisione legale sono quelli accreditati con i codici materia CNDCEC e indicati agli allegati 1 e 2 del Protocollo.
Si potranno inoltre utilizzare i crediti formativi conseguiti partecipando a corsi di formazione in modalità di e-learning sulla revisione legale anche per conseguire i crediti necessari per l’assolvimento della formazione dei commercialisti.
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