Forfettari e minimi: saldo e acconto imposta sostitutiva 2019

Francesco Oliva

2 Luglio 2019 - 08:40

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Imposta sul reddito forfettari e minimi: tutte le regole sul saldo 2018 e sul primo acconto 2019.

Forfettari e minimi: saldo e acconto imposta sostitutiva 2019

I contribuenti forfettari e minimi devono versare l’imposta sul reddito - l’imposta sostitutiva - entro gli stessi termini previsti per il versamento delle imposte Irpef, Ires ed Irap.

Come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate, la proroga relativa alle imposte 2019 riguarda anche i contribuenti minimi e forfettari. La nuova scadenza per il saldo 2018 ed il primo acconto 2019 è dunque il prossimo 30 settembre 2019.

Ma quali contribuenti appartengono a questa categoria di partite IVA agevolate?

I contribuenti forfettari e minimi rappresentano le uniche categorie che attualmente possono fruire di un regime IVA agevolato (imposta sostitutiva al posto dell’Irpef, niente applicazione dell’IVA, dell’Irap e degli studi di settore).

Tuttavia, il regime dei minimi non è più adottabile per le nuove attività, motivo per cui chi ancora può fruirne lo farà fino alla scadenza naturale (compimento del 35° anno di età del contribuente ovvero quinto anno d’imposta consecutivo). Il regime forfettario, invece, esiste in due versioni: startup con imposta sostitutiva al 5%; quello relativo alle attività già in essere con imposta sostitutiva al 15%.

In questo intervento ci soffermeremo su istruzioni, modalità di pagamento e scadenza dell’imposta sostitutiva sul reddito fiscale prodotto dai contribuenti minimi e forfettari.

Codice tributo imposta sostitutiva forfettari 2019

Il codice tributo dell’imposta sul reddito dovuta dai contribuenti che operano con la partita IVA agevolata nel regime forfettario varia a seconda che si tratti di saldo o acconti:

  • codice tributo 1792 per il saldo 2018 (scadenza 30 settembre);
  • codice tributo 1790 per il primo acconto 2019 (scadenza 30 settembre);
  • codice tributo 1791 per il secondo acconto o acconto in un’unica rata (scadenza 30 novembre 2019).

In ordine, invece, ai contribuenti titolari di partita IVA nel regime dei minimi i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • codice tributo 1795 per il saldo 2018 (scadenza 30 settembre);
  • codice tributo 1793 primo acconto (scadenza 30 settembre);
  • codice tributo 1794 secondo acconto o acconto in un’unica soluzione (scadenza 30 novembre).

Calcolo imposta sostitutiva forfettari e minimi

L’imposta sul reddito dei contribuenti titolari di partita IVA in un regime agevolato è diversa a seconda che si tratti di contribuenti forfettari ovvero minimi.

Per i contribuenti nel regime forfettario la base imponibile è data dal fatturato lordo moltiplicato per il coefficiente di redditività attribuito dalla normativa al tipo di attività svolta.

Al reddito fiscale così ottenuto occorre poi applicare:

  • aliquota al 5% per i primi cinque anni di attività;
  • aliquota al 15% dal sesto anno di attività ovvero per le attività che sono prosecuzione di attività già in essere.

Per i contribuenti minimi, invece, la base di calcolo dell’imposta è data dalla differenza tra ricavi e costi inerenti all’attività.

Tra i costi deducibili vi sono anche quelli per i beni/servizi ad uso promiscuo, per i quali la deducibilità è fissata al 50%.

All’imponibile ottenuto occorre applicare l’aliquota del 5% per ottenere l’imposta sul reddito da versare.

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