Forfettari, limiti nella deduzione dei contributi

Patrizia Del Pidio

19 Settembre 2023 - 15:06

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I contribuenti che hanno optato per una partita Iva nel regime forfettario possono portare in deduzione dal reddito i contributi versati, ma con dei limiti. Vediamo quali.

Forfettari, limiti nella deduzione dei contributi

Per pensionati, dipendenti e anche lavoratori autonomi in regime ordinario, le spese sostenute per il versamento dei contributi possono essere portare in deduzione senza limiti. Per i contribuenti che hanno aderito, invece, al regime forfettario bisogna fare attenzione perché sono fissati limiti ben precisi.

Come dice il nome stesso del regime, infatti, questa tipologia di contribuenti non ha diritto a detrazioni e deduzioni perché paga un’imposta sostitutiva a “forfait”, su un coefficiente di redditività e non su tutto il reddito. Proprio per questo motivo anche per la deduzione dei contributi sono definiti paletti ben precisi.

Deduzione contributi previdenziali

L’articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir prevede che i contributi versati siano deducibili dal reddito illimitatamente e completamente. Possono essere portati in detrazione i contributi obbligatori previdenziali e assistenziali, quelli facoltativi, quelli da ricongiunzione e quelli da riscatto. Di fatto, quindi, i contributi obbligatori calcolati sui redditi lavorativi, quelli di maternità, contributo integrativo obbligatorio, versamenti per periodi non coperti da contribuzione, versamenti da riscatto, prosecuzione volontaria dei versamenti, ricongiunzione dei contributi, si tratta di tutte spese che è possibile dedurre dal reddito imponibile.

Almeno sono spese che possono portare in deduzione pensionati, dipendenti e lavoratori autonomi che aderiscono al regime ordinario. Per i lavoratori che aderiscono al regime forfettario, invece, la musica cambia e ci sono limiti nella deduzione.

Limiti deduzione regime forfettario

I contribuenti che aderiscono al regime forfettario possono portare in deduzione i contributi previdenziali che versano alla cassa professionale cui appartengono (o che versano obbligatoriamente all’Inps). Questa è l’unica deduzione che è riconosciuta loro, quella per la spesa sostenuta per il versamento dei contributi obbligatori.

L’articolo 10 poc’anzi citato del Tuir, infatti, riguarda l’Irpef, ma i contribuenti forfettari non sono assoggettati all’Irpef bensì a un’imposta sostitutiva che è regolamentata dall’articolo 1, comma 64 della legge 190/2014 che, proprio in ambito di deduzioni, stabilisce che

“i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge […] si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma”.

Deduzione contributi si, ma solo per gli obbligatori

Il legislatore, quindi, mette a disposizione del contribuente forfettario la deduzione, ma solo per quel che riguarda i contributi obbligatori versati per il reddito prodotto. Solo questo costo potrà essere utilizzato per ridurre il reddito lordo sul quale calcolare l’imposta dovuta.

Tra i contributi deducibili, quindi, non rientrano quelli volontari o quelli da ricongiunzione. Se anche il contribuente forfettario, dunque, volesse versare dei contributi volontari o volesse ricongiungere dei periodi assicurativi posizionati in casse previdenziali diverse, la spesa che ne deriverebbe non potrebbe essere portata in deduzione dal reddito imponibile.

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