Addio alla Certificazione Unica per i forfettari, grazie alla fatturazione elettronica diminuiscono gli adempimenti per sostituti di imposta. C’è però un’eccezione da ricordare per evitare sanzioni.
Per il 2026 i sostituti di imposta che versano le ritenute sono esonerati dalla trasmissione della Certificazione Unica 2026 nel caso in cui a percepire i compensi siano titolari di partita Iva in regime forfettario. L’esonero deriva dall’applicazione del decreto 1 del 2024, decreto Semplificazioni. C’è però un’eccezione riguarda i professionisti forfettari che ricevono compensi per prestazioni sanitarie.
Ecco perché è ancora obbligatoria la Certificazione Unica 2026 per i forfettari per chi svolge prestazioni snaitarie.
Esonero CU 2026 per i forfettari, tranne un’eccezione
L’esonero dall’obbligo di trasmissione della Certificazione Unica per i compensi erogati ai titolari di partita Iva in regime forfettario discende direttamente dall’obbligo di fatturazione elettronica esteso ormai a tutti i titolari di partita Iva.
Da questo obbligo scaturisce che i dati fiscali delle partite Iva sono ormai nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate che può desumere ricavi, compensi e tassazione da applicare senza rischio o minimizzando il rischio di evasione fiscale. C’è però una categoria di professionisti esonerato dall’obbligo di fatturazione elettronica, si tratta di coloro che svolgono prestazioni sanitarie. In questo caso è stata data prevalenza alla tutela della privacy dei pazienti e di conseguenza non poteva essere adottata la fatturazione elettronica obbligatoria vista la impossibilità, almeno per ora, di anonimizzare i dati sanitari.
Da questa impossibilità consegue che i sostituti di imposta che erogano compensi per prestazioni sanitarie a partite Iva in regime forfettario, sono ancora dovuti, anche nel 2026, alla trasmissione della CU.
Certificazione Unica 2026 forfettari, ecco come indicare le ritenute applicate
Deve essere ricordato che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a fornire chiarimenti in merito all’obbligo di Certificazione Unica obbligatoria nei confronti dei professionisti in ambito sanitario solo il 13 maggio 2025 con la risposta a Interpello 132 del 2025, quindi, in ritardo rispetto all’obbligo di trasmissione nel 2025. Per questo motivo, nel 2025 in caso di ritardo nella trasmissione non ci sono state sanzioni. Non così per il 2026 in cui il sistema è consolidato.
Nella CU 2025 è stato possibile usare all’interno del punto 6 il codice 25, relativo più in genere alle somme corrisposte ai forfettari che non richiedono il rilascio di una fattura elettronica, come ad esempio il contributo di maternità.
Nella Certificazione Unica 2026 per le somme erogate ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e pediatri di libera scelta in regime forfettario, si indica il codice 24. Nella CU 2026 per tali compensi la ritenuta deve essere indicata nella sezione VII al punto 6, certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Il codice 25 resta in campo, ma torna a essere riservato alla certificazione delle indennità non soggette a ritenuta d’acconto.
Deve, infine, essere ricordato che per le Certificazioni Uniche da trasmettere in relazione ai redditi erogati a lavoratori dipendenti e pensionati c’è tempo fino al 16 marzo, per i lavoratori autonomi la trasmissione deve invece avvenire entro il 30 aprile 2026, c’è quindi più tempo a disposizione.
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