Fondi pensione, rivoluzione in due tappe. Prima il silenzio-assenso, poi la portabilità

Pietro Pisello

13/07/2026

Le novità della previdenza complementare 2026: silenzio-assenso, nuovi criteri di investimento e portabilità del contributo datoriale per una maggiore flessibilità.

Fondi pensione, rivoluzione in due tappe. Prima il silenzio-assenso, poi la portabilità

Ci siamo: stanno per cambiare le regole dei fondi pensione e, nei prossimi mesi, entreranno in vigore alcune delle novità più importanti degli ultimi anni per la previdenza complementare. La Legge di Bilancio 2026 ha infatti introdotto una serie di modifiche destinate a incidere sia sulle modalità di adesione ai fondi pensione sia sulla libertà di scelta dei lavoratori.

Una prima novità è già operativa dal 1° luglio 2026: per tutti i neoassunti del settore privato è entrato in vigore il meccanismo ribattezzato «silenzio-assenso al contrario», che rende, di fatto, automatica l’adesione alla previdenza complementare, salvo diversa scelta del lavoratore.

Ma una delle innovazioni più attese arriverà dal 31 ottobre, quando entrerà in vigore la cosiddetta portabilità del contributo datoriale, una misura destinata a cambiare in modo significativo il funzionamento dei fondi pensione.

Fondi Pensione 2026: Silenzio-assenso e nuovi criteri di investimento

Come già evidenziato, dal 1° luglio 2026 è entrato in vigore il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per tutti i lavoratori neoassunti del settore privato, una misura che è stata ribattezzata come il «silenzio-assenso al contrario» in quanto modifica profondamente il sistema previgente. Il lavoratore viene automaticamente iscritto alla forma pensionistica complementare individuata dal contratto collettivo applicato, salvo che comunichi esplicitamente la propria volontà di non aderire entro 60 giorni dalla data di assunzione. In assenza di tale comunicazione, il conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR) e l’iscrizione al fondo pensione si perfezionano automaticamente.

Un’ulteriore novità di rilievo riguarda le modalità di investimento dei contributi versati. Nel caso di adesione automatica, infatti, il TFR, il contributo a carico del lavoratore e quello del datore di lavoro non vengono più destinati, come avveniva in precedenza, al comparto garantito, bensì a un comparto di investimento ritenuto maggiormente coerente con l’età dell’aderente e con l’orizzonte temporale che lo separa dal pensionamento. Tale impostazione si ispira al principio del life-cycle investing, secondo cui l’allocazione del patrimonio viene progressivamente adattata al profilo di rischio del lavoratore nel corso della vita lavorativa.

Occorre tuttavia evidenziare che, nella pratica, non tutti i fondi pensione mettono a disposizione comparti con una significativa esposizione ai mercati azionari, circostanza che potrebbe limitare i potenziali benefici derivanti da una maggiore propensione al rischio nelle fasi iniziali dell’attività lavorativa.

Fondi pensione, arriva la portabilità del contributo aziendale

Una delle novità più attese entrerà in vigore dal 31 ottobre 2026 e riguarda la cosiddetta portabilità del contributo datoriale. La misura, inizialmente prevista già dal 1° luglio, è stata rinviata per consentire alla COVIP e ai fondi pensione stessi di adeguare procedure e regolamenti alla nuova disciplina.

Ma cosa significa concretamente la portabilità del contributo datoriale? In sostanza, il lavoratore potrà scegliere liberamente una forma pensionistica complementare diversa da quella individuata dal contratto collettivo di riferimento, compresi i fondi pensione aperti e i Piani individuali pensionistici (PIP), senza perdere il diritto a ricevere il contributo versato dal proprio datore di lavoro. Si tratta di un cambiamento rilevante, perché fino ad oggi il contributo aziendale era generalmente legato all’adesione al fondo negoziale previsto dal contratto collettivo applicato.

È importante, tuttavia, tenere presente che la nuova possibilità riguarda il trasferimento della posizione previdenziale e deve rispettare i vincoli previsti dalla normativa. In particolare, il trasferimento da un fondo pensione a un’altra forma pensionistica non può essere richiesto prima che siano trascorsi almeno due anni di permanenza nella medesima posizione. Di conseguenza, chi ha aderito a un fondo di categoria da almeno due anni potrà valutare il trasferimento beneficiando della nuova disciplina; per gli altri lavoratori sarà invece necessario attendere il raggiungimento di tale requisito temporale.

La novità rappresenta comunque un importante passo verso una maggiore libertà di scelta per gli iscritti. Il lavoratore potrà confrontare le diverse soluzioni presenti sul mercato e orientarsi verso il fondo pensione più coerente con le proprie esigenze, valutando elementi come i costi, i servizi offerti e la composizione dei comparti di investimento. In particolare, i lavoratori più giovani, grazie a un orizzonte temporale più lungo prima del pensionamento, potrebbero scegliere comparti con una maggiore esposizione azionaria, anche significativa, con l’obiettivo di sfruttare il potenziale rendimento dei mercati nel lungo periodo.

In questo modo, il fondo pensione diventa non solo uno strumento attraverso cui accantonare i propri risparmi, ma anche un’opportunità per valorizzare ulteriormente la propria posizione previdenziale grazie al contributo aggiuntivo del datore di lavoro. Si tratta di una componente spesso sottovalutata, ma che può rappresentare nel tempo un vantaggio economico importante: una quota di risparmio che il lavoratore può ottenere semplicemente effettuando una scelta consapevole sulla propria previdenza complementare.