Fisco, trattamento diverso per i familiari di professionisti e imprenditori

Patrizia Del Pidio

4 Settembre 2025 - 16:53

Il Fisco tratta in modo diverso i familiari del professionista e dell’imprenditore applicando due pesi e due misure alla deduzione del costo del lavoro prestato da figli, ascendenti e coniuge.

Fisco, trattamento diverso per i familiari di professionisti e imprenditori

Nonostante le modifiche normative apportate ai redditi di lavoro autonomo dal decreto legge 84 del 17 giugno 2025, rimane una divisione evidente nel trattamento riservato ai familiari dei lavoratori autonomi e degli imprenditori. Mentre, infatti, i lavoratori autonomi e i professionisti non possono portare in deduzione i compensi corrisposti ai familiari, per gli imprenditori è previsto.

L’articolo 54 septies del Tuir prevede che dal reddito di lavoro autonomo non sono ammesse deduzioni per i compensi corrisposti al coniuge, ai figli e agli ascendenti del professionista per il lavoro svolto. I compensi suddetti, di contro, non concorrono alla formazione del reddito di chi li percepisce.

L’articolo 5, comma 4, del Tuir prevede, invece, che i redditi delle imprese familiari siano imputati, nella misura massima del 49%, a ciascun familiare che abbia prestato la propria opera prevalente nell’impresa. Ovviamente l’imputazione del reddito prevede che l’impresa possa dedurre tali spese e che i compensi concorrano alla formazione del reddito di chi li ha percepiti.
Come dicevamo, quindi, c’è una netta divisione tra i familiari degli imprenditori e quelli dei professionisti che porta a inquadramenti e agevolazioni fiscali diversi.

Due pesi e due misure

Il già citato articolo 54 septies del Tuir al comma 6 prevede che il costo del lavoro per l’opera svolta dai familiari non possa essere dedotto dal reddito del professionista, ma con la circolare 55 del 2002 l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che il costo del lavoro dipendente del figlio assunto da un libero professionista potesse essere dedotto. Nella circolare l’Agenzia spiega che non sono ammessi in deduzione solo i costi per il lavoro prestato da figli minori o permanentemente invalidi, per i figli maggiorenni non opera, mentre rimane indeducibile il costo del lavoro del coniuge e degli ascendenti.

La norma in questione, però, finisce per penalizzare il coniuge del professionista, a cui è equiparato anche il componente dell’unione civile. Questi familiari possono operare nello studio del professionista solo a titolo gratuito.

Molti contenziosi su una norma dicotomica

Molti sono i contenziosi con il Fisco che traggono origine dall’indeducibilità del costo del lavoro dei familiari del professionista riconoscendo, al contempo, esenti i redditi percepiti dai familiari in questione. La norma si basa sull’assunto che la prestazione lavorativa resa dal familiare deve essere considerata gratuita perché resa affectionis vel benevolentiae, ovvero per motivi di affetto. Resta, ovviamente, la possibilità di dimostrare la prova contraria, che può essere rafforzata dall’assenza di convivenza tra il professionista e il familiare lavoratore.

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