Chi ha dimenticato di effettuare il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche entro il 30 settembre, sta per ricevere la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate con sanzioni.
É scaduto il 30 settembre 2025 il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche di importo superiore a 77,47 euro emesse nel secondo trimestre 2025.
Fin da subito è bene premettere che l’adempimento non riguarda tutte le fatture: l’imposta di bollo deve essere versata solo su quelle non assoggettate a IVA e di importo superiore a 77,47 euro. L’importo per ciascuna fattura è di 2 euro.
Ecco cosa rischia chi ha dimenticato questa importante scadenza e le sanzioni previste per il mancato versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Chi deve versare l’imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche
Con l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica anche per i forfettari, la platea di coloro che devono versare l’imposta di bollo virtuale è ampliata. In passato sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro veniva apposta la marca da bollo cartacea del valore di 2 euro su singola fattura. Ora l’obbligo viene assolto trimestralmente con pagamento telematico. Le scadenze sono 4 nell’arco dell’anno:
- 31 maggio;
- 30 settembre;
- 30 novembre;
- 28 febbraio dell’anno successivo (29 se trattasi di anno bisestile).
Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, si può eseguire il versamento entro il 30 settembre.
Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, si può versare entro il 30 novembre.
Sanzioni mancato versamento imposta di bollo fatture elettroniche
In caso di mancato versamento nel rispetto dei termini dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre 2025, si applica una sanzione.
La stessa è stata ridotta con l’entrata in vigore del decreto Sanzioni, 1° settembre 2024. La sanzione è pari al 25% dell’importo non versato e nel caso in cui il ritardo non dovesse essere superiore a 90 giorni, è ridotta alla metà (quindi è al 12,5%).
In caso di mancato versamento, o versamento insufficiente, rispetto a quanto dovuto, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente il mancato adempimento. Nella comunicazione viene indicato l’importo dovuto, sanzione e interessi maturati. La sanzione viene ridotta a 1/3 nel caso in cui il versamento avvenga entro 30 giorni dalla data di trasmissione della comunicazione.
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