Farmacie: agevolazioni in Legge di Bilancio 2019 per quelle a basso fatturato

Martina Cancellieri

3 Dicembre 2018 - 16:03

Agevolazioni per le farmacie in un emendamento alla Legge di Bilancio 2019. Tra le novità, Il Governo intende modificare i limiti di fatturato del SSN per poter beneficiare della riduzione degli sconti.

Farmacie: agevolazioni in Legge di Bilancio 2019 per quelle a basso fatturato

Sconto per le piccole farmacie: la novità è contenuta in un emendamento alla Legge di Bilancio 2019 e prevede due nuovi tetti di fatturato per l’applicazione dell’esonero e della riduzione degli sconti a carico dei farmacisti in favore del SSN.

Le misure prevedono l’esonero dallo sconto per le farmacie con fatturato annuo fino a 150.000 euro, mentre per quelle con fatturato superiore ma fino a un tetto di 300.000 euro continueranno a beneficiare della riduzione del 60% già in vigore.

Nella relazione illustrativa all’emendamento n. 41.029 in materia di sconto per le farmacie, si legge che la misura interviene a sostegno delle piccole farmacie a basso fatturato prevedendone l’esclusione “dall’ambito di applicazione delle percentuali di sconto operate dal SSN verso le farmacie convenzionate”.

D’altra parte l’intenzione del Governo è quella di garantire sull’intero territorio nazionale l’uniforme attuazione delle agevolazioni per le farmacie rurali sussidiate a seconda del fatturato annuo in regime di SSN.

Piccole farmacie: agevolazioni nella Legge di Bilancio 2019

Più agevolazioni per le piccole farmacie se l’emendamento proposto dal Governo al Ddl di Bilancio 2019 verrà approvato nel testo definitivo entro il mese di dicembre 2018.

L’emendamento n. 41.029 prevede la modifica dei limiti di fatturato del SSN per poter beneficiare della riduzione degli sconti stabilendo l’esclusione delle piccole farmacie con fatturato annuo fino a 150.000 euro.

Sono previste inoltre agevolazioni per:

  • farmacie rurali con fatturato annuo, al netto dell’IVA, non superiore a 450.000 euro;
  • farmacie con fatturato annuo, IVA esclusa, non superiore a 300.000 euro.

L’emendamento intende apportare modifiche all’art. 1, comma 40 della legge n. 662/1996 distinguendo la disciplina sugli sconti per le farmacie con fatturato annuo compreso tra 150.000 e 300.000 euro e intende inoltre integrare tale articolo prevedendo l’esclusione delle farmacie con fatturato annuo fino a 150.000 euro dall’applicazione delle percentuali di sconto operate dal SSN verso le farmacie convenzionate.

Le motivazioni riportate dal Governo nella relazione illustrativa dell’emendamento in oggetto è il fatto che le farmacie con fatturato SSN inferiore a 150.000 euro sono quasi sempre situate in zone disagiate con piccolissimi Comuni con massimo 1000 abitanti, pertanto esse rappresentano l’unico presidio del Servizio Sanitario Nazionale.

L’intenzione del Governo è dunque quella di sostenere l’attività di queste piccole farmacie per evitarne la chiusura a causa della diminuzione costante della spesa farmaceutica convenzionata.

Sconto per le farmacie: il calcolo del fatturato

Nell’emendamento alla Legge di Bilancio 2019 in tema di sconto per le farmacie viene inoltre specificato che per il calcolo del fatturato annuo si tiene conto di determinate voci.

Al fine del calcolo del fatturato annuo delle farmacie in regime di SSN sono da considerare:

  • il fatturato per i farmaci ceduti in regime di SSN;
  • la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto;
  • il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di SSN e regionale;
  • le quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito.

Da questo calcolo sono invece esclusi:

  • l’IVA;
  • le trattenute convenzionali e di legge;
  • gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate;
  • la quota a carico dei cittadini ai sensi della legge n. 405/2001;
  • la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi della legge n. 153/2009.

Gli oneri derivanti sono calcolati in 4 milioni annui a decorrere dal 2019.

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