Esterometro anche per le operazioni non rilevanti ai fini IVA

Anna Maria D’Andrea

27/03/2019

27/03/2019 - 16:30

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Esterometro obbligatorio anche per le operazioni non rilevanti ai fini IVA, come nel caso delle piccole imprese UE senza partita IVA. A fornire chiarimenti sui soggetti obbligati è la risposta all’interpello n. 85 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 27 marzo 2019.

Esterometro anche per le operazioni non rilevanti ai fini IVA

Esterometro obbligatorio anche per le operazioni non rilevanti ai fini IVA.

Per individuare quelli che sono i soggetti obbligati all’invio della comunicazione dei dati delle fatture da e verso l’estero è irrilevante il regime adottato dall’operatore economico non residente e non valgono le indicazioni fornite per l’individuazione dei soggetti esonerati dagli obblighi Intrastat.

È molto frequente che imprese e professionisti italiani si trovino di fronte a fatture emesse o ricevute da imprese UE senza VAT number. Si tratta di operatori che beneficiano del regime di vantaggio per le piccole imprese, esonerate dall’obbligo di dotarsi di partita IVA, da tutti gli adempimenti connessi ed operano in sostanza come soggetti privati.

Una circostanza irrilevante per l’Agenzia delle Entrate e che non modifica le regole in merito a soggetti obbligati e dati da indicare nella comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere.

È con la risposta all’interpello n. 85 del 27 marzo 2019 che l’Agenzia delle Entrate torna sull’esterometro, il nuovo adempimento introdotto in parallelo all’obbligo di fatturazione elettronica e la cui prima scadenza è fissata al 30 aprile 2019.

Esterometro anche per le operazioni non rilevanti ai fini IVA

L’invio dell’esterometro mensile riguarda tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nello Stato. Non si applicano ulteriori criteri per individuare soggetti obbligati e fatture da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.

Il chiarimento fornito con la risposta n. 85 (allegato in fondo all’articolo) è chiaro: nell’esterometro vanno inseriti quanti più dati possibili, anche quelli relativi ad operazioni che nel territorio d’origine sono irrilevanti ai fini IVA.

Ai fini dell’individuazione di soggetti obbligati e dati da trasmettere conta esclusivamente:

  • la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
  • non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.

L’esterometro, il nuovo adempimento introdotto per tutte le fatture emesse e ricevute da soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato da e verso soggetti esteri, segue regole diverse rispetto agli elenchi Intrastat, sebbene i due adempimenti siano pressoché identici.

Fermo restando che non sarà necessario inviare i dati delle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale o una fattura elettronica, nella comunicazione andranno inserite tutte le operazioni.

L’invio dell’esterometro mensile, ricorda l’Agenzia delle Entrate, riguarda tutte le cessione di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.

Esterometro senza modifiche dopo la Brexit

Sul caso specifico prospettato da un operatore economico di diritto inglese sottoposto al regime dettato per le “piccole imprese”, l’Agenzia delle Entrate lega i propri chiarimenti all’attualità.

L’obbligo di invio dell’esterometro dovrà essere adempiuto dai committenti italiani anche dopo la Brexit. Usa l’avverbio presumibilmente l’Agenzia delle Entrate, lasciando spazio a possibile future novità e passi indietro.

Quello che ad oggi ribadisce è che, all’esito delle trattative in corso per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti extra UE - che devono essere documentati con autofattura - non è richiesta la forma elettronica di trasmissione via SdI e, pertanto, ricadono tra le operazioni da inserire nell’esterometro.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 85/2019
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - “Esterometro”

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