Esenzione sulla prima casa anche se il coniuge vive altrove

Ilena D’Errico

21 Luglio 2026 - 00:47

L’esenzione IMU (ex ICI) sulla prima casa deve essere concessa anche se il coniuge vive altrove, purché il contribuente soddisfi i requisiti di residenza e dimora.

Esenzione sulla prima casa anche se il coniuge vive altrove

Per usufruire delle agevolazioni sull’acquisto della prima casa bisogna rispettare precisi requisiti, tra cui quello della residenza. In tema di esenzione Ici, ormai sostituita dall’Imu, è in particolare richiesto che il contribuente fissi la propria dimora stabile nell’immobile in questione. Questo criterio si presume soddisfatto con lo spostamento della residenza anagrafica, ma in realtà la legge richiede anche che la casa coincida fattualmente con la dimora abituale.

Questo vuol dire che il cittadino deve effettivamente vivere prevalentemente nell’abitazione in questione, circostanza che può essere provata con l’intestazione delle bollette, il ricevimento della posta, il pagamento delle spese condominiali, il medico di base nella zona e così via. Tutti questi elementi sono utili a provare che il contribuente abita in maniera prevalente nella casa nel caso in cui il Comune contesti il requisito della dimora abituale.

Ciò può avvenire, per esempio, perché le utenze domestiche sono particolarmente basse o perché si fa riferimento a servizi territoriali lontani. Insomma, il Comune nei suoi controlli e il cittadino per difendersi possono fare riferimento a un ampio insieme di circostanze utili. Il certificato di residenza non basta infatti ad assicurare che si tratti dell’abitazione principale del contribuente, quella a cui sono rivolte le agevolazioni come l’esenzione Imu (o prima dell’Ici, che vale la pena citare perché è stata protagonista della giurisprudenza da richiamare). La residenza anagrafica fa presumere la dimora, ma è valida solo fino a prova contraria.

Resta comunque uno degli elementi che concorrono alla valutazione, insieme alla residenza del nucleo familiare e in particolare del coniuge. Questo dato, tuttavia, non è da solo sufficiente a provare la dimora abituale o, viceversa, a negare l’agevolazione. Lo ha ricordato da poco la Corte di Cassazione, recependo le recenti pronunce della Corte Costituzionale sul tema.

Le agevolazioni erano negate ai coniugi che vivevano separati

In genere, i coniugi vivono insieme, hanno un’unica dimora abituale e la stessa residenza anagrafica. Ecco perché l’esenzione Ici, e poi Imu, non veniva concessa nel caso in cui marito e moglie vivessero in case differenti. Questo perché veniva in qualche modo sottinteso che la certificazione anagrafica non corrispondesse alla realtà dei fatti e che la coppia fosse in realtà convivente. A essere penalizzato era così il contribuente che richiedeva l’esenzione, quello che avrebbe ottenuto un vantaggio da questa situazione fittizia.

Non solo, il nucleo familiare è unitario e pertanto si considera che tale circostanza si rifletta nella residenza. Consideriamo inoltre che la legge cita espressamente la presenza della famiglia come criterio della dimora abituale e in tema di agevolazioni, quindi eccezioni alla norma, è richiesta un’interpretazione molto rigida e precisa. Insomma, l’esenzione è stata a lungo negata nei casi di residenza diversa tra i coniugi (tra cui con l’ordinanza 1199/2022 della Cassazione). Poi, è intervenuta la Corte Costituzionale.

Esenzione sulla prima casa anche se il coniuge vive altrove

La sentenza n. 112/2025 della Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità della norma che subordinava la concessione dell’agevolazione alla residenza di entrambi i coniugi. In caso contrario, infatti, le coppie che vivono in abitazioni differenti per ragioni sanitarie, di lavoro o personali in genere, sarebbero state ingiustamente penalizzate. La Cassazione ha immediatamente corretto il tiro di conseguenza, come abbiamo appena osservato nelle sentenze n. 23488 e n. 23489 del 18 luglio 2026. Gli Ermellini hanno confermato che:

In tema di ICI, ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall’art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006, per abitazione principale - corrispondente, salvo prova contraria, a quella di residenza anagrafica – si intende, a seguito della sentenza n. 112 del 2025 della Corte costituzionale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleo familiare.

In altri termini, l’agevolazione deve essere concessa anche se il coniuge dimora altrove e dunque, eventualmente, sono ammesse esenzioni su due immobili, uno per ogni contribuente.