E-commerce: no tassazione per i collezionisti online

Francesco Oliva

28/06/2016

28/06/2016 - 09:09

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Collezionismo online e commercio elettronico: importante sentenza fiscale della Ctr Toscana in materia di e-commerce nel settore del collezionismo.

E-commerce: no tassazione per i collezionisti online

Il settore e-commerce è in continua crescita da diversi anni ormai. Il trend, secondo tutte le previsioni econometriche, proseguirà ancora e questo pone importanti questioni in materia di tassazione e-commerce, soprattutto per le attività di natura occasionale e non abituale.
A questo proposito si inserisce l’importante sentenza fiscale della Commissione Tributaria Regionale Toscana che è intervenuta per dirimere un particolare caso venutosi a creare nel confronto tra Agenzia delle Entrate e contribuente collezionista online.

Ecco cosa è successo e perché questa sentenza fiscale in materia di e-commerce e collezionismo è davvero importante.

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E-commerce e tassazione del collezionista online

E-commerce e attività di compravendita online a fini di collezionismo: non può essere applicata la tassazione e non ci sono i presupposti per la tassazione sul reddito.
La sentenza numero 826/31/16 della Commissione Tributaria della Toscana interviene in materia di e-commerce, dando torto all’Agenzia delle Entrate in una questione relativa alla compravendita online di liquori d’antiquariato su E-bay.

E-commerce e tassazione sul collezionismo online: la vicenda

La vicenda nasce da un avviso di accertamento inviato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente che esercitava - secondo quanto presupposto dal Fisco italiano - attività di impresa tramite commercio elettronico, caratterizzata dall’acquisto e dalla vendita di bottiglie di liquori “mignon” su eBay.

Il contribuente collezionista online ha impugnato la sentenza, evidenziando come il suo comportamento non violasse in nessun modo l’articolo 55 del TUIR.

La Commissione Tributaria Provinciale prima, e la Commissione Regionale Tributaria della Toscana poi, hanno dato torto all’Agenzia delle Entrate.

Dal punto di vista fiscale, infatti, la qualifica di imprenditore viene assunta nel momento in cui viene dato rilievo al cosiddetto “lucro soggettivo”, ovvero allo scopo fondamentale (business core come amano definirlo gli anglosassoni) dell’attività di impresa considerata.
Nella fattispecie le operazioni di acquisto e vendita delle bottiglie non sono state poste in essere con una finalità lucrativa ma soltanto per consumare i beni considerati ovvero per destinare i ricavi delle vendite all’acquisto di altre bottiglie, a fine collezionistico.

La Ctr Toscana ha chiarito che la distinzione tra le due figure è costituita dalla presenza o meno dei requisiti di “abitualità” in capo al contribuente. In particolare, la vendita e l’acquisto delle bottiglie mignon di liquore non si è realizzato in modo professionale e abituale. Di conseguanza, dal punto di vista fiscale, il contribuente collezionista online non ha perseguito un lucro soggettivo, producendo reddito d’impresa, in quanto “non ha esercitato regolarmente e sistematicamente la propria attività d’impresa, attraverso atti economici ordinati al raggiungimento di uno scopo” (articoli 55 Tuir e 2195 Codice civile).

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