Ecobonus, detrazione anche per la sostituzione di termosifoni?

Anna Maria D’Andrea

26 Ottobre 2018 - 15:43

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Ecobonus, detrazione 50% per la sostituzione di termosifoni: quando spetta? A chiarirlo è l’ENEA, che spiega cosa s’intende per sostituzione parziale dell’impianto di riscaldamento.

Ecobonus, detrazione anche per la sostituzione di termosifoni?

Ecobonus, arrivano chiarimenti su quando spetta la detrazione Irpef del 50% per la sostituzione di termosifoni. Le novità sono state pubblicate dall’ENEA per chiarire cosa si intende per “sostituzione parziale dell’impianto di riscaldamento”.

Le novità rese note dall’ENEA a seguito del parere fornito dal MISE spiegano che per richiedere la detrazione fiscale Ecobonus per la sostituzione di radiatori o termosifoni è necessario che vi sia la contestuale sostituzione dell’impianto di produzione, ovvero della caldaia.

Ecobonus, quando spetta la detrazione per la sostituzione di termosifoni

Con una delle FAQ sull’Ecobonus, l’ENEA ha chiarito che non si può richiedere la detrazione Irpef del 50% se si sostituiscono solo i radiatori di un impianto di climatizzazione.

Questo perché per beneficiare delle agevolazioni fiscali sulle spese di risparmio energetico è necessario che l’intervento comporti anche la sostituzione del generatore di calore che, nel caso specifico, è rappresentato dalla caldaia.

Quindi l’intervento che comporta soltanto la sostituzione del termosifone o il rifacimento di pavimenti non rientra tra le spese ammesse in detrazione fiscale Irpef del 50% ma, come chiarito dall’ENEA, per essere agevolabili questi lavori devono essere realizzati contestualmente alla sostituzione dell’impianto di produzione.

Ecobonus: detrazione per sostituzione con impianto più efficiente

In aggiunta, l’ENEA ha sottolineato che la detrazione fiscale Ecobonus spetta in caso di sostituzione di un’unità esterna di condizionamento con un’altra più efficiente.

In questo caso la spesa sostenuta non costituisce un’integrazione ad un impianto già esistente ma ciascuna unità esterna può essere di fatto assimilata al generatore di calore.

Infine viene chiarito che rientrano tra le spese ammesse all’Ecobonus anche quelle direttamente legate all’intervento, come la demolizione del pavimento o la successiva posa in opera nel caso di installazione di un impianto di riscaldamento a pavimento.

In questo caso dovrà essere il tecnico abilitato ad individuare quali spese rientrano tra quelle ammesse in detrazione fiscale Irpef del 50% in quanto direttamente collegate al lavoro di miglioramento delle prestazioni e al risparmio energetico.

Ecobonus: quando la detrazione fiscale è al 50% e quando al 65%

Rimandando alla guida dedicata per tutti i chiarimenti, si ricorda che a partire dal 2018 la detrazione fiscale Ecobonus è stata interessata da numerose novità, che a scanso di modifiche saranno in vigore anche a partire dal 1° gennaio 2019.

L’importo del bonus riconosciuto non sarà più pari pari ad una detrazione del 65% per tutti i lavori, ma sarà differenziato in due diverse aliquote.

Vediamo quali sono le spese per le quali l’Ecobonus sarà al 50%, al 65%, al 70% e fino all’85% per i lavori in condominio:

  • Ecobonus 2018 al 50% per i seguenti interventi:
    • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
    • schermature solari;
    • caldaie a biomassa;
    • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
  • Ecobonus 2018 al 65% per i seguenti interventi
    • interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
    • pompe di calore;
    • sistemi di building automation;
    • collettori solari per produzione di acqua calda;
    • scaldacqua a pompa di calore;
    • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
  • Ecobonus condomini 2018 al 70 o all’85% per i seguenti interventi
    • interventi di tipo condominiale. Attenzione: tale detrazione vale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

La logica perseguita dal nuovo Ecobonus è quella di agevolare con detrazioni maggiori le spese che consentono di beneficiare di un maggiore livello di risparmio energetico. Proprio a tal fine, nel 2019 è atteso il nuovo decreto MISE che ridisegnerà i tetti di spesa, con un meccanismo ben più complesso di quello previsto ad oggi.

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