Superbonus 110%: parcella del tecnico a carico del contribuente se non si fanno i lavori

Rosaria Imparato

14/09/2020

02/12/2022 - 15:01

condividi

Superbonus 110%, se non si fanno i lavori la prestazione del tecnico rimane a carico del contribuente. La parcella per gli studi di fattibilità, l’analisi preventiva di costi e benefici, i sopralluoghi effettuati dai professionisti sono oneri che spettano a chi li ha richiesti, senza poter beneficiare dell’agevolazione al 110% qualora non si possa dare inizio ai lavori.

Superbonus 110%: parcella del tecnico a carico del contribuente se non si fanno i lavori

Superbonus 110%, attenzione ai lavori non svolti: in questo caso la parcella del tecnico spetta al contribuente.

La normativa che regola l’ecobonus e il sismabonus potenziati chiarisce che si può usufruire del 110% non solo per le spese relative ai lavori di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, ma anche per i costi dei tecnici.

Rientrano nella parcella dei tecnici, per esempio, gli studi di fattibilità o l’analisi preventiva di costi e benefici: due passaggi fondamentali, che danno il via ai lavori, visto che il requisito minimo per accedere all’ecobonus 110% è il miglioramento di almeno due classi energetiche o il raggiungimento della classe più alta.

Ma cosa succede se l’analisi preventiva e gli studi di fattibilità non danno il via libera ai lavori?

Superbonus 110%: parcella del tecnico a carico del contribuente se non si fanno i lavori

Il quadro normativo del superbonus 110% è pronto, anche se il decreto Mise sui requisiti tecnici ancora non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e quindi per chi fa i lavori ora sono in vigore i vecchi limiti e requisiti.

Il restante perimetro legislativo però è pronto, e sono moltissimi i contribuenti interessati alla super agevolazione del decreto Rilancio: in tanti si stanno informando con tecnici e imprese per sapere se sono in possesso dei requisiti per dare il via ai lavori in casa.

Il primo passo infatti è chiedere a un tecnico esperto uno studio di fattibilità e l’analisi preventiva di costi e benefici. Ma cosa succede se come risultato c’è la strada chiusa ai lavori di ecobonus e sismabonus 110%?

La prestazione professionale è stata svolta, e la fattura emessa: ma se i lavori non partono, l’onere di pagare il tecnico spetta al contribuente che ne ha richiesto l’operato.

Su questo punto il decreto Rilancio ha stabilito, al comma 15 dell’articolo 119:

“Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11”

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione del 110% spetta:

“anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare: delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).”

La normativa quindi è molto chiara: se i lavori non partono, non si può usufruire del 110% per le prestazioni dei tecnici. Quindi, la parcella spetta al contribuente.

Ecobonus 110%, vecchi requisiti in vigore per chi fa i lavori ora: caos per le imprese

Naturalmente a fare la differenza sono i requisiti da rispettare per avere accesso all’agevolazione al 110%, sia che si decida per la detrazione in 5 anni, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Il problema è che al momento sono ancora in vigore i vecchi requisiti, quelli del decreto del 2008 -modificato poi nel 2010-. Il decreto congiunto Mise, MEF, MIT e Ambiente sui requisiti tecnici per le agevolazioni per la casa infatti è ancora al vaglio della Corte dei Conti.

Finché non sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le imprese dovranno seguire i requisiti stabiliti dal decreto del 2008 (che è anche più vantaggioso per i contribuenti, poiché prevede caratteristiche meno stringenti da rispettare per avere accesso all’agevolazione).

Quando poi il decreto congiunto coi nuovi requisiti sarà pubblicato, le imprese si troveranno a seguire un doppio binario normativo in basa alla data di inizio dei lavori.

Iscriviti a Money.it