Quando l’imprenditore non può essere accusato di evasione fiscale

Nadia Pascale

20/02/2024

20/02/2024 - 09:17

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L’imprenditore che incarica il commercialista di presentare la dichiarazione Iva può essere condannato per evasione fiscale? Sì, ma in alcuni casi si possono evitare sanzioni più pesanti.

Quando l’imprenditore non può essere accusato di evasione fiscale

Se il commercialista dimentica di presentare la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione Iva, il contribuente può essere sanzionato? Il contribuente ha l’obbligo di vigilare sull’operato del commercialista? Ecco cosa dice la Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione con la sentenza 6820 del 15 febbraio 2024 ha posto dei punti fermi in materia di mancata presentazione della dichiarazione Iva da parte del commercialista.

Il ricorso parte da un manager di azienda accusato di non aver presentato la dichiarazione Iva per la società di cui è responsabile. La difesa del ricorrente è basata sul fatto che aveva dato formale mandato al commercialista per effettuare tale adempimento. I giudici di primo e secondo grado confermano la responsabilità penale del manager per la mancata presentazione della dichiarazione Iva. La Corte di Cassazione è invece di contrario avviso.

Ecco in quali casi, mancando il dolo specifico si può evitare la pena detentiva se è stato dato mandato al commercialista per la presentazione della dichiarazione Iva.

Il caso: imprenditore condannato per la mancata presentazione della dichiarazione Iva

Nel caso in oggetto il tribunale (primo e secondo grado) condanna il manager alla pena di un anno, un mese e 15 giorni di reclusione, riconosciuta la continuazione e le circostanze attenuanti generiche, per i reati ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per l’omessa presentazione delle dichiarazioni Iva per gli anni di imposta 2013, 2014 e 2015.

Il legale del manager ricorrendo in Cassazione impugna la sentenza della Corte territoriale in quanto non avrebbe risposto al motivo di appello sull’avvenuto deposito della comunicazione annuale dei dati Iva, che dimostrerebbe l’assenza del dolo specifico.
Secondo la tesi del ricorrente

la presentazione delle comunicazioni annuali confermerebbe quanto dichiarato dall’imputato sin dall’inizio e cioè che l’omissione era il frutto di una non corretta comunicazione con lo studio commercialista incaricato della tenuta della contabilità aziendale.

La società ha inoltre aderito alla rottamazione quater per regolarizzare la posizione dimostrando ancora una volta l’assenza di volontà di evasione.

Imprenditore salvo se prova l’assenza di dolo specifico in caso di evasione

La Corte di Cassazione ricorda che in materia di reati tributari l’affidamento dell’incarico per la predisposizione delle dichiarazioni a un professionista non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione.

L’omessa presentazione della dichiarazione è, infatti, un reato omissivo proprio: implica che la norma tributaria considera come personale e indelegabile il relativo dovere. Manca in questo caso la prova del dolo specifico di evasione. Gli elementi fattuali dimostrano che non vi è stato un comportamento preordinato all’omessa dichiarazione ai fini di evadere l’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale. Per questo motivo sono accolti i rilievi del contribuente e rinviato in Corte d’Appello il giudizio.

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