Nuove regole sull’uso del termine “artigianale” nella pubblicità dei prodotti: ecco cosa prevede il DdL sulle PMI e quali sanzioni rischiano le aziende che lo utilizzano senza averne i requisiti.
Nel nuovo Disegno di Legge dedicato alle piccole e medie imprese trova spazio anche una norma che interviene sull’uso del termine “artigianale” nella promozione di prodotti e servizi. Il provvedimento, che aggiorna alcune parti del quadro normativo sull’artigianato, introduce regole più precise per evitare che questo riferimento venga utilizzato in modo improprio dalle aziende.
Negli ultimi anni parole come “artigianale”, “artigianato” o “fatto a mano” sono diventate sempre più diffuse nei messaggi pubblicitari. Si trovano nelle etichette dei prodotti alimentari, nelle insegne di negozi e laboratori, nelle campagne di marketing online e offline oppure nelle schede dei prodotti sugli e-commerce. Sono termini che evocano qualità e lavorazioni tradizionali, elementi che spesso influenzano le scelte dei consumatori. In realtà, però, non sempre corrispondono al vero.
Proprio per questo il nuovo DdL interviene con l’obiettivo di fare chiarezza. Ecco in quali casi è possibile utilizzare richiami all’artigianato e quali sono le sanzioni per le imprese che li usano senza possedere i requisiti previsti dalla normativa.
Quando un’azienda può usare il riferimento all’artigianato
La norma stabilisce che nessuna impresa può utilizzare nella propria denominazione, nell’insegna, nel marchio o nella promozione dei prodotti riferimenti all’artigianato se non possiede determinati requisiti.
Il primo riguarda l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane o alla relativa sezione speciale del registro delle imprese. Si tratta di un passaggio fondamentale perché l’iscrizione certifica il possesso delle caratteristiche previste dalla legge per essere riconosciuti come impresa artigiana.
A questo si aggiunge un secondo requisito: l’azienda deve produrre o realizzare direttamente i beni o i servizi che vengono presentati come artigianali. In altre parole, non è possibile utilizzare la parola “artigianale” per promuovere prodotti che vengono semplicemente acquistati da altri fornitori e poi rivenduti.
La disposizione riguarda anche i consorzi e le società consortili formate tra imprese. Anche per queste realtà l’uso di richiami all’artigianato è consentito solo se risultano iscritti nella sezione specifica dell’albo delle imprese artigiane.
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Le sanzioni per chi lo utilizza impropriamente
Il disegno di legge introduce anche sanzioni amministrative per le imprese che utilizzano riferimenti all’artigianato senza averne titolo. In caso di violazione, l’autorità regionale competente può applicare una multa pari all’1% del fatturato dell’azienda. La norma stabilisce inoltre una soglia minima per la sanzione: l’importo non può essere inferiore a 25.000 euro per ogni violazione accertata.
Questo significa che anche un utilizzo improprio del termine nella denominazione dell’impresa o nelle attività promozionali può comportare conseguenze economiche significative. Per le aziende con fatturati elevati la sanzione potrebbe raggiungere cifre molto più alte.
Oltre alla multa, le imprese potrebbero essere costrette a rimuovere o modificare i riferimenti all’artigianato utilizzati nella denominazione o nella pubblicità dei prodotti. In alcuni casi questo può comportare anche costi aggiuntivi, ad esempio per aggiornare etichette, materiali promozionali o contenuti online.
La norma punta quindi a scoraggiare l’uso del termine “artigianale” come semplice strumento di marketing quando non corrisponde alle reali caratteristiche dell’impresa o dei prodotti.
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