Recintare un terreno agricolo: quando è legale, come fare senza permessi e quali divieti sono nulli.
Recintare un terreno agricolo è necessario a delimitare in modo preciso i confini e soprattutto a limitare l’ingresso indesiderato, soprattutto di animali che potrebbero danneggiare le colture. Per i proprietari di terreni si tratta di una vera e propria necessità, ma quest’operazione apparentemente semplice e banale può nascondere delle insidie. Ci sono infatti diversi regolamenti locali che limitano la possibilità di recintare i propri terreni agricoli o addirittura lo vietano del tutto, magari in contrasto con altre norme.
Gli agricoltori vengono così lasciati in balia della confusione, sentendosi sprovvisti di tutele e impossibilitati nella salvaguardia della proprietà. In realtà, conoscendo i propri diritti è possibile superare questi ostacoli, seppur con qualche difficoltà. Difatti, recintare un terreno agricolo è legale, spesso anche senza permessi di sorta. Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.
Recintare i terreni agricoli è legale
La possibilità di recintare i terreni agricoli è difesa dalla legge e in particolare dal Codice civile. Quest’ultimo tratta la materia indirettamente, prevedendo le distanze minime tra costruzioni vicine e regolamentando la ripartizione della spesa delle recinzioni comuni. L’articolo 873, in particolare, impone una distanza minima di 3 metri tra le costruzioni non unite e non aderenti tra fondi vicini, permettendo ai regolamenti locali di individuare distanze maggiori. C’è poi l’articolo 878, che riguarda proprio il “muro di cinta” e stabilisce quanto segue:
Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall’articolo 873.
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d’appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.
L’articolo 886 specifica inoltre che:
Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione di muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L’altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.
La possibilità di recintare il terreno agricolo viene confermata ulteriormente dalla legge n. 157/1992 relativamente alla protezione dalla caccia. A determinate condizioni, infatti, è possibile cacciare anche nei terreni privati se non recintati. Insomma, vietare arbitrariamente di recintare il terreno agricolo non è coerente con la normativa e infatti la Corte Costituzionale ha stroncato buona parte della regolamentazione regionale già qualche anno fa.
Recintare un terreno agricolo senza permessi
Il Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) contiene le disposizioni fondamentali che disciplinano l’attività edilizia, approfondendo anche la questione riguardante il permesso di costruire. In particolare, l’articolo 6 del Testo unico chiarisce quali tipi di interventi edili sono subordinati al permesso, definendo anche quali sono gli interventi liberi. Questi ultimi possono essere eseguiti senza richiedere alcun permesso o autorizzazione, purché nel rispetto delle norme:
- Antisismiche;
- di sicurezza;
- antincendio;
- igienico-sanitarie;
- sull’efficienza energetica;
- sulla tutela del rischio idrogeologico;
- del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Ci sono quindi alcuni interventi che nel rispetto di queste norme possono essere eseguiti in maniera libera, tra cui in genere le opere che non modificano permanentemente l’ambiente. Il Tar ha infatti ribadito più volte che le strutture di recinzione più semplici e facilmente amovibili sono del tutto legittime. Si può quindi affermare che le strutture caratterizzate da semplicità costruttiva e incapacità di modificare il territorio non richiedono il possesso di alcun titolo abilitativo. Fra queste opere rientrano quindi:
- Staccionate;
- siepi perimetrali;
- recinzioni con pali di legno e rete metallica.
Si tratta, infatti, di costruzioni prive di significative modifiche del territorio che rientrano nei lavori di edilizia libera. Di conseguenza, è possibile recintare un terreno agricolo senza permessi se la costruzione rientra in questi parametri. In caso contrario, sarà necessario seguire la procedura prevista per la generalità degli interventi edili. Ciò non significa che sarà impossibile costruire la recinzione, ma che semplicemente si dovrà ottenere il permesso di costruire.
Recintare un terreno agricolo anche con i divieti regionali
In genere, recintare un terreno agricolo senza permesso è legale quando non si realizzano opere murarie e non si violano vincoli paesaggistici o di altro genere. Allo stesso tempo, gli enti comunali e regionali spesso pongono delle misure molto più restrittive, che spesso sono state ritenute illegittime dai ricorsi. Come regola generale, bisogna sapere che la norma è quella stabilita dallo Stato (dunque dal Testo unico in materia di edilizia e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio). Allo stesso tempo, agli enti comunali e regionali è consentito l’inasprimento dei divieti, ma soltanto se conforme a un superiore interesse pubblico.
La possibilità di recintare il terreno agricolo rientra infatti nella disponibilità della proprietà privata, garantita dal Codice civile e come tale inviolabile dai regolamenti regionali. Il Codice civile, peraltro, regola espressamente le distanze di recinzione dei terreni agricoli, che per esteso non possono quindi essere vietate arbitrariamente.
A confermare questo principio vi è la sentenza n. 175 del 12 luglio 2019 della Corte costituzionale, la quale si è pronunciata sul ricorso al Tar riguardo al divieto di recinzioni sui terreni agricoli posto dalla Legge regionale 1/2015 dell’Umbria. Quest’ultima, all’articolo 89 comma secondo, vietava ogni forma di recinzione nei terreni che non fosse espressamente prevista dalla legislazione o giustificata da motivi di sicurezza.
La Corte ha ritenuto questa norma incostituzionale, rimproverando la Regione di aver travalicato i limiti di competenza. I giudici hanno infatti ribadito che:
Di regola le recinzioni senza opere murarie rientrerebbero nel novero degli interventi edilizi liberi e il legislatore regionale, vincolato alle categorie edilizie tracciate dallo Stato, non potrebbe introdurre regimi particolarmente restrittivi non giustificati da superiori interessi pubblici.
La legge in questione mirava infatti a disciplinare la materia in modo generalizzato, contrastando quindi con la normativa statale prevalente. Al contrario, la legislazione regionale può intervenire sugli aspetti specifici del territorio, senza comunque contrapporsi al Codice civile (e soprattutto al diritto di proprietà) o in modo ingiustificato. Il divieto umbro, infatti, non distingueva alcun particolare interesse meritevole di tutela, impedendo anche le recinzioni incapaci di alterare l’ambiente.
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