È legale fare ripetizioni? Ecco le regole da seguire (per insegnanti)

Isabella Policarpio

17/10/2019

17/10/2019 - 09:48

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Gli insegnanti possono fare ripetizioni private fuori dall’orario di lavoro; per essere in regola bisogna evitare le ipotesi di incompatibilità. Ecco come fare.

  È legale fare ripetizioni? Ecco le regole da seguire (per insegnanti)

È legale fare ripetizioni private fuori dall’orario di lavoro? Se lo chiedono molti insegnanti che, per arrotondare lo stipendio, vogliono impartire lezioni private ad alunni o in altri Istituti.

Ebbene le lezioni private sono consentite ma nel rispetto di alcuni limiti. Le regole da rispettare sono contenute nel Testo Unico del 1994, che sancisce i criteri di incompatibilità.

La normativa vigente, infatti, prevede delle restrizioni e degli obblighi per gli insegnanti che scelgono di seguire privatamente uno studente, molto dipende anche dall’Istituto in cui l’insegnante presta la sua attività, se pubblico o privato. Vediamo la disciplina nel dettaglio.

Dare ripetizioni, come fare e quali studenti si possono seguire

Impartire ripetizioni private è possibile, ma l’insegnante deve prima ottenere il consenso da parte del Dirigente scolastico dell’Istituto in cui lavora, approvazione che può anche essere negata.

L’insegnante che decide di impartire delle lezioni private deve darne tempestiva comunicazione e indicare il nome e l’Istituto di provenienza dello studente. Sarà il Dirigente a decidere dopo aver sentito il Consiglio di circolo dell’Istituto. In particolare, questa il Consiglio deve valutare se ci sono o meno situazioni di incompatibilità. Per esempio assolutamente vietato dare lezioni private a studenti dello stesso Istituto in cui l’insegnante è operativo, anche se in una classe diversa da quella a lui affidata.

La normativa italiana prevede anche un’altra limitazione: nessun alunno può essere giudicato dal docente da cui ha ricevuto lezioni private. Ad esempio, se un insegnante ha seguito privatamente un alunno di una scuola diversa da quella di titolarità, non potrà mai essere trasferito nella sua stessa classe, né potrà candidarsi come membro esterno per la commissione dell’esame di Maturità che giudicherà lo studente.

Qualsiasi scrutinio o prova di esame che non rispetta questo divieto, infatti, saranno considerati nulli.

La legge è chiara, purtroppo però queste regole sono spesso disattese a causa principalmente di due fattori:

  • i Dirigenti scolastici sono molto elastici e non pretendono molte spiegazioni dagli insegnanti che vogliono dare le ripetizioni;
  • c’è grande diffusione di lavoro in nero, e senza alcuna certificazione è difficile stabilire se le regole di incompatibilità vengano rispettare oppure no.

Tralasciando il fenomeno del lavoro sommerso, che meriterebbe una trattazione separata e approfondita, vediamo qual è il regime di incompatibilità per gli insegnanti che intendono dare ripetizioni fuori l’orario di lavoro.

Leggi anche Quanto si guadagna con le ripetizioni private?

Ripetizioni private, come regolarizzare i compensi?

Anche le entrate derivanti dalle ripetizioni private devono essere dichiarare al Fisco, pena le sanzioni per evasione fiscale. I compensi delle lezioni private devono essere denunciati in dichiarazione dei redditi ai fini Irpef.

Questa tipologia di prestazioni rientra nell’elenco del decreto presidenziale numero 633/1972, comma 20, esclude il pagamento dell’Iva.

Per maggiori chiarimenti su come regolarizzare i compensi, rimandiamo alla guida dedicata Ripetizioni insegnanti, come indicarle nel modello F24: guida alla nuova Flat Tax

Chi insegna nelle scuole pubbliche può fare ripetizioni negli Istituti privati?

A questa domanda dobbiamo dare una risposta negativa. Infatti la normativa sul lavoro accessorio stabilisce il divieto per gli insegnanti di impartire lezioni in favore di scuole o istituti privati. Questa regola vale anche per i docenti non di ruolo.

Riassumendo, il personale docente delle scuole pubbliche non può dare ripetizioni private:

nelle scuole private: dal momento che queste sono una via parallela e non supplementare al ciclo di studi ordinario;

negli istituti privati (come ad esempio quelli per il recupero di anni scolastici o di preparazione di esami universitari): poiché ciò implica il pieno inserimento dell’insegnante nel ciclo produttivo di un’impresa.

Quindi, un insegnante può impartire lezioni private solo in favore di persone fisiche non inserite in un altro contesto organizzato di istruzione, nel rispetto delle regole sull’incompatibilità indicate nel paragrafo precedente.

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