Donazione modale, questi vincoli sono nulli e non puoi pretendere la restituzione

Ilena D’Errico

16 Agosto 2025 - 13:22

Il fulcro della donazione modale è l’onere a carico del donatario, ma attenzione: questi vincoli sono nulli, quindi anche in caso di inadempimento non puoi ottenere la restituzione del bene.

Donazione modale, questi vincoli sono nulli e non puoi pretendere la restituzione

La giurisprudenza ha fornito un’interpretazione decisiva sulle donazioni modali, importante per comprendere meglio i limiti e l’efficacia di questo strumento. Le donazioni modali sono infatti particolarmente utili, in quanto consentono di obbligare chi le riceve a degli adempimenti scelti dal donante. Si parla in proposito anche di donazioni con onere, indicando appunto l’obbligo che ricade sul donatario, vincolante grazie alla possibilità di revocare la donazione in caso di inadempimento. Affinché ciò sia possibile tuttavia, l’onere scelto deve rispettare i requisiti previsti dalla legge. In caso contrario, si rischia di dover rinunciare irreversibilmente al bene donato senza poter pretendere in cambio quanto prescritto con la donazione. Vediamo quindi come deve essere la donazione modale e che cos’hanno stabilito di recente i giudici.

Donazione modale, cos’è e come dev’essere l’onere

Come anticipato, la donazione modale si contraddistingue dalla classica donazione per la presenza di un onere a carico del donatario. Chi riceve il bene deve infatti eseguire le prestazioni richieste dal donante, che altrimenti può pretenderne la restituzione. Si tratta di un istituto molto particolare, soprattutto considerando che la caratteristica fondante delle donazioni è proprio il trasferimento a titolo gratuito. Chi compie una donazione sta facendo un regalo, per il quale non riceve alcun corrispettivo o controprestazione, in virtù di pura e semplice generosità.

La legge richiede in proposito che la donazione sia contraddistinta dallo spirito di liberalità, ovvero la libera volontà e la consapevolezza del donante. Di conseguenza, l’apposizione di un onere alla donazione può avvenire soltanto entro certi limiti, non potendo corrispondere a un pagamento o a un corrispettivo per il bene donato. L’adempimento a carico del donatario rappresenta piuttosto una limitazione della liberalità, quando vincola l’uso del bene a specifiche finalità, o al tentativo di assicurarsi assistenza e/o “disposizioni a favore dell’anima” (come l’onere di celebrare messe periodiche in commemorazione del donante, dopo la sua morte). L’onere deve avere un interesse apprezzabile per il donante e non essere eccessivamente gravoso per il donatario, che comunque è tenuto all’adempimento soltanto nei limiti del valore del bene ricevuto.

No a vincoli illimitati e indefiniti

I rapporti giuridici esigono certezza, di conseguenza anche l’onere a carico del donatario deve essere ben definito, anche temporalmente. La sentenza n. 321/2025 della Corte d’appello di Salerno ha ricordato l’importanza di questi criteri, annullando l’onere gravante su una donazione fatta in favore di una parrocchia locale. Nel caso specifico, infatti, veniva imposto un vincolo illimitato nel tempo, perpetuo, che i giudici hanno ritenuto in contrasto con i principi di legge.

Nel caso preso in esame dal tribunale campano, veniva addirittura richiesta una destinazione specifica dell’immobile donato, per un tempo infinito. Una simile disposizione non sarebbe mai ammissibile, in quanto il Codice civile impedisce il divieto di alienazione illimitato sulle proprietà immobiliari. Indipendentemente dal tipo di bene, comunque, i vincoli perpetui non possono rientrare nella definizione di interesse apprezzabile e comporterebbero in ogni caso un compito troppo gravoso per il donatario e i suoi eredi.

La restituzione della donazione modale

Un’altra circostanza sottolineata dal tribunale riguarda la validità delle donazioni modali in caso di onere nullo o inadempimento. Nel primo caso, se non è evidente che l’adempimento costituisce il motivo determinante della donazione quest’ultima resta valida. L’onere può infatti rappresentare una caratteristica attribuita alla donazione come beneficio aggiunto e non l’unico fine che ha condizionato la volontà del donante. Di conseguenza, inserendo un onere non valido si rischia di non poter pretendere l’adempimento senza ottenere la restituzione del bene.

La restituzione del bene non può essere pretesa nemmeno quando l’onere è valido ma il donatario non l’ha rispettato, quando:

  • non viene specificato nell’atto di donazione che l’assolvimento dell’onere è una causa risolutiva del contratto;
  • non è possibile provare in modo certo l’inadempimento.

Chi vuole compiere una donazione modale deve quindi avere cura di rivolgersi al notaio (obbligatorio per immobili e beni di non modico valore), spiegando attentamente tutte le proprie esigenze e le finalità che si intende perseguire. In questo modo sarà possibile stipulare una donazione efficace e pretendere l’adempimento degli obblighi, un’azione che peraltro può essere esercitata anche dagli eredi.

Argomenti

# Notaio

Iscriviti a Money.it