Ecco come fare per annullare le dimissioni o posticiparle. Revoca e modifica della data con la procedura telematica.
Le dimissioni telematiche permettono di interrompere il rapporto di lavoro in maniera semplice e veloce, ma non per questo non si rischiano errori o cambiamenti nella propria decisione.
La modalità telematica, resa obbligatoria dal Jobs Act, permette però di tornare indietro sui propri passi con altrettanta facilità. È possibile revocare le dimissioni e quindi annullarle, effettuando le modifiche necessarie. Si tratta di un’esigenza molto più comune di quanto non si potrebbe pensare, anche perché spesso proprio la rassegnazione delle dimissioni costituisce la spinta necessaria al raggiungimento di un compromesso con il datore di lavoro.
Ovviamente, questa non dovrebbe essere una strategia, poiché una volta decorso il termine chi ha rassegnato le dimissioni non può più annullarle, tanto meno pretendere una riassunzione.
Accade, però, che dopo aver maturato questa decisione si opti per una soluzione diversa, per esempio accettando di posticipare il licenziamento.
In ogni caso, è bene ricordare che la procedura per le dimissioni online non incide sugli accordi tra le parti in merito alla decorrenza e al preavviso, che devono essere privilegiati. È inoltre obbligo del datore di lavoro presentare la comunicazione di cessazione ai servizi per l’impiego, con la data corretta.
Ecco tutto quello che serve sapere.
Come si revocano le dimissioni e quando si può fare
Come anticipato, chi ha presentato le dimissioni telematiche può scegliere di revocare la propria istanza e annullare di fatto la cessazione del rapporto di lavoro.
Quest’ultimo può così proseguire come se nulla fosse accaduto o comunque in base al contratto, eventualmente rivisto dalle parti. Il dipendente, tuttavia, non può cambiare idea in qualsiasi momento, anche perché altrimenti tutta la disciplina sul preavviso e in generale l’organizzazione tempistica sarebbero vanificate. Nel dettaglio, le dimissioni telematiche possono sempre essere revocate entro 7 giorni dalla data di presentazione.
A tal proposito, la procedura da seguire è molto semplice. È sufficiente recarsi sul portale ministeriale cliclavoro a cui accedere con un’identità digitale, come Spid o Cie. A questo punto sarà possibile individuare le dimissioni volontarie precedentemente inoltrate e revocarle. Per farlo basta selezionare l’istanza corretta dalla voce “Dimissioni volontarie” e poi cliccare su “Revoca dimissioni”. A questo punto non resta che inserire i propri dati nel modulo telematico, indicare i motivi della revoca e confermare l’opzione selezionata. La richiesta di annullamento viene così inviata ed è visionabile anche dal datore di lavoro.
Se, invece, sono trascorsi già 7 giorni dalla presentazione delle dimissioni volontarie la revoca è possibile soltanto se accettata dal datore di lavoro. Quest’ultimo può scegliere, in base a ragioni organizzative e comunque discrezionali, se accogliere l’annullamento delle dimissioni oltre una settimana.
La procedura telematica è identica, ma ovviamente la revoca non è automatica e necessita dell’approvazione del datore. In ogni caso, la revoca delle dimissioni è possibile soltanto una volta per ogni rapporto di lavoro: se si rassegnano nuovamente, non sarà più possibile annullarle.
Come cambiare la data delle dimissioni telematiche
Oltre a revocare le dimissioni volontarie, il lavoratore può anche semplicemente modificare la data di decorrenza.
Di norma, ciò è necessario perché il dipendente e il datore hanno trovato un accordo, ma potrebbe trattarsi anche della correzione di un errore o di diverse previsioni nel preavviso.
Se ciò non comporta l’annullamento della volontà di cessare il rapporto di lavoro, tuttavia, non è necessario effettuare alcuna comunicazione telematica. Sarà il datore di lavoro, infatti, a dare comunicazione dell’effettiva data di cessazione del rapporto, che come anticipato può essere rimessa liberamente all’accordo tra le parti.
Le dimissioni telematiche servono esclusivamente a certificare la volontà del dipendente e non richiedono alcuna modifica. Entrambe le procedure illustrate sono adatte anche alle ipotesi di risoluzione consensuale; i dipendenti pubblici, tuttavia, potrebbero avere specifici adempimenti ulteriori da rispettare.
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