Dichiarazione Iva, tutti gli adempimenti entro fine luglio 2024

Nadia Pascale

23 Luglio 2024 - 09:13

I contribuenti titolari di partita Iva entro la fine di luglio possono presentare, in ritardo, la dichiarazione Iva e chiedere il rimborso dei crediti maturati nel secondo trimestre.

Dichiarazione Iva, tutti gli adempimenti entro fine luglio 2024

Importanti scadenze Iva a fine mese, infatti, entro il 29 luglio può essere presentata la dichiarazione Iva tardiva, mentre entro il 31 luglio si può presentare il modello Iva Tr.

Ecco i dettagli degli adempimenti Iva in scadenza a fine luglio 2024.

Dichiarazione Iva tardiva con sanzioni ridotte

La prima scadenza importante da non dimenticare è relativa alla dichiarazione Iva. Questa doveva essere presentata entro il 30 aprile 2024. Per chi avesse dimenticato questa scadenza c’è l’ultima chiamata, infatti, è possibile regolarizzare il mancato adempimento versando una sanzione di 250 euro. La sanzione è ridotta al 10% attraverso il ravvedimento operoso, è quindi possibile sanare la posizione pagando davvero una piccola somma pari a 25 euro.

Crediti Iva? Possono essere richiesti entro il 31 luglio 2024. Ecco come

Entro il 31 luglio 2024 si può presentare (opzionale) il modello Iva TR 2° trimestre, per richiedere il credito Iva.

Il modello Iva TR può essere presentato dai contribuenti Iva che hanno maturato un credito superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi).

Si tratta di un rimborso Iva infrannuale, una sorta di eccezione possibile solo quando i crediti maturati abbiano appunto una consistenza rilevante.
La disciplina è prevista dall’articolo 38-bis, secondo comma, Dpr n. 633/1972 questo stabilisce che possono richiedere il credito Iva infrannuale:

  • contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che hanno a oggetto operazioni che prevedono l’applicazione dell’Iva con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni (il credito matura in ragione proprio di tale differenza);
  • contribuenti che effettuano operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  • soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato. In quest’ultimo caso vi sono però dei limiti, infatti il credito può essere richiesto solo in riferimento a queste attività: a) lavorazione relative a beni mobili materiali; b) trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; c) prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; d) prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 ( detrazione Iva beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione).

Come chiedere il rimborso o la compensazione Iva secondo trimestre

Si è detto che per recuperare questi crediti è possibile percorrere due strade, la prima è la compensazione, la seconda è la richiesta di rimborso. Per l’utilizzo in compensazione è necessario presentare un’istanza all’Agenzia delle entrate, solo nel momento in cui tali crediti sono riconosciuti sarà possibile usare gli stessi in compensazione e quindi per pagare ulteriori tasse.

Tale operazione deve essere compiuta utilizzando il modello F24 telematico.
Nel caso in cui i crediti trimestrali maturati superino i 5.000 euro per utilizzarli in compensazione è necessario attendere 10 giorni rispetto alla presentazione dell’istanza.
L’articolo 38 bis del Dpr 633 del 1972 al comma 3 stabilisce che i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità.

Ricordiamo che chi decide di non chiedere il rimborso o la compensazione trimestrale non perde le somme maturate. Le stesse potranno essere richieste successivamente tramite dichiarazione IVA, compilando gli appositi quadri VX e VR, qualora il rimborso venga richiesto con periodicità annuale.

Modello Iva Tr aggiornato
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