Dichiarazione Iva, chi non è tenuto alla presentazione nel 2026?

Nadia Pascale

21 Aprile 2026 - 11:42

Entro il 30 aprile 2026 deve essere presentata la dichiarazione Iva, ma quali titolari di partita Iva non sono tenuti all’adempimento?

Dichiarazione Iva, chi non è tenuto alla presentazione nel 2026?

Tra le prime scadenze dell’anno vi è la presentazione della dichiarazione Iva, non tutti i titolari di partita Iva devono però provvedere, ecco chi sono i contribuenti che non devono presentarla.

La dichiarazione Iva deve essere trasmessa telematicamente ogni anno. La scadenza ordinaria è il 30 aprile, ma deve essere presentata entro il 28 febbraio dai contribuenti che decidono di trasmettere la dichiarazione insieme alle Lipe del quarto trimestre 2025.

Vediamo ora chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva.

Dichiarazione Iva 2026

L’Iva è un’imposta indiretta applicata ai consumi, colpisce l’incremento di valore di un bene dalla produzione fino al consumatore finale attraverso un sistema di detrazione e rivalsa che consente, alla fine del percorso, di addebitare l’Iva esclusivamente al consumatore finale.

In base all’articolo 1 del DPR 633 del 1972 che regola la materia

L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate

I soggetti Iva (cioè soggetti che hanno richiesto e ottenuto l’attribuzione di una partita Iva) sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva, vi sono però delle esclusioni, ecco chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva.

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva i soggetti in possesso della partita Iva che esercitano:

  • attività di impresa;
  • arti e professioni;
  • associazioni sportive dilettantistiche;
  • associazioni culturali non riconosciute.

Questi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva anche nel caso in cui:

  • non abbiano effettuato operazioni imponibili;
  • non siano tenuti al versamento dell’imposta;
  • non abbiano compiuto operazioni durante l’anno;
  • abbiano effettuato operazioni non soggette.

Sono, invece, esclusi i soggetti che per legge non hanno tale obbligo, ad esempio coloro che hanno aderito al regime forfettario o altri regime di favore che non richiedono gli adempimenti Iva. Sono esclusi anche i contribuenti che hanno compiuto durante l’anno di imposta esclusivamente operazioni esenti.

I soggetti che compiono operazioni esenti da Iva, ad esempio gli operatori sanitari, nel caso in cui nel corso dell’anno di imposta effettuino anche operazioni che, invece, sono soggette a Iva, devono presentare la dichiarazione.

Altri soggetti esclusi dalla presentazione della dichiarazione Iva

Tra i soggetti esclusi ricordiamo i contribuenti che si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio in quanto hanno ottenuto contributi per l’imprenditoria giovanile.
Sono esclusi gli agricoltori con un volume di affari inferiore a 7.000 euro.

Non presentano la dichiarazione Iva gli esercenti attività di intrattenimento che versano l’Iva forfettaria sulla base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti. In questo caso occorre però fare delle precisazioni, infatti, per le imprese che si occupano di organizzazione di eventi musicali è escluso l’obbligo di dichiarazione Iva, ma nel caso di organizzazione concerti o altri spettacoli musicali, se l’esecuzione ha una durata inferiore al 50% del tempo di apertura al pubblico, permane l’obbligo di dichiarazione Iva.

Sono esonerate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva anche le imprese che mettono a disposizione biliardi, biliardini, slot machine, bowling, noleggio go kart, utilizzo ludico di strumenti multimediali.

Non presenta la dichiarazione Iva il soggetto che ha un’unica attività di impresa e concede in locazione l’azienda e che, di conseguenza, non ha effettuato operazioni di cessione dei beni e prestazione di servizi.

Si è detto che tra i presupposti dell’imposta vi è la localizzazione dell’attività in Italia, ne consegue che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva i soggetti che non hanno stabile localizzazione in Italia in quanto residenti in altri Paesi dell’Unione Europea o gli operatori Extra Ue che sono localizzati in Italia solo per gli adempimenti riguardanti i servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione, elettronici, resi a committenti non soggetti passivi domiciliati/residenti in Italia o altro Stato membro.

Operazioni esenti e non imponibili, differenze

Diventa importante delineare quali sono le operazioni non imponibili e quali, invece, le operazioni esenti. Le operazioni non imponibili sono quelle in cui manca un elemento di collegamento con il territorio. In particolare:

  • esportazioni;
  • operazioni assimilate alle esportazioni;
  • servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;
  • cessioni ai viaggiatori extracomunitari;
  • operazioni con San Marino e Città del Vaticano;
  • operazioni effettuate nell’ambito dei rapporti regolati da Trattati e accordi internazionali;
  • cessioni intracomunitarie.

Le esportazioni scontano l’imposta nel momento di ingresso del Paese di destinazione, questo è il motivo dell’esclusione.

Le operazioni esenti sono, invece, indicate nell’articolo 10 del Tuir, si tratta di operazioni che normalmente dovrebbero essere soggette a Iva, ma per motivazioni economiche e sociali sono escluse.

Tra le operazioni esenti possiamo ricordare contratti di assicurazione e riassicurazione, azioni, obbligazioni e altri titoli, i versamenti di imposte, le operazioni connesse con il gioco del lotto, lotterie, giochi, concorsi, scommesse. Sono esenti da Iva le prestazioni sanitarie, pompe funebri, locazione di fabbricati. Non si applica l’Iva alla base imponibile di sanzioni e interessi.

Sanzioni per l’omissione dalla presentazione della dichiarazione Iva

Si è anticipato che la dichiarazione Iva deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile. Ma cosa succede in caso di omissione?

La dichiarazione Iva presentata dopo il 30 aprile, ma entro 90 giorni dalla scadenza, cioè entro il 29 luglio 2026, si considera presentata, ma in funzione del ritardo viene applicata una sanzione.
La sanzione per la dichiarazione Iva tardiva è pari a 250 euro, che può essere regolarizzata pagando la sanzione ridotta di 25 euro, pari ad un decimo, applicabile, in base all’art. 13 c. 1 lett. c) D.Lgs. 472/97, se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.

Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata oltre i 90 giorni si considera omessa.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione Iva da cui non deriva un’imposta da versare la sanzione varia da 250 a 1.000 euro, con possibilità di raddoppio della sanzione in caso di soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione Iva da cui deriva un’imposta da versare si applica la sanzione amministrativa del 120% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250 (articolo 5 decreto legislativo 471 del 1997).

Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di accertamento fissati dall’art. 57 DPR 633/72, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica la sanzione del 75% dell’imposta dovuta (sanzione del 25% aumentata del triplo.

Si ricorda che a partire dal 2026 è stata introdotta la liquidazione automatizzata dell’Iva in caso di omessa presentazione della dichiarazione Iva. La misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 ed è basata sull’obbligo di fatturazione elettronica che consente all’Agenzia delle Entrate di avere comunque tutti i dati inerenti alle operazioni svolte.

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