Regime forfettario 2026: tutte le cause d’esclusione dalla flat tax

Nadia Pascale

06/01/2026

Quali sono le novità per il regime forfettario nel 2026 e le cause di esclusione? La flat tax continua a essere il regime preferito dalle piccole partite Iva, ma in quali casi non si può accedere?

Regime forfettario 2026: tutte le cause d’esclusione dalla flat tax

Quali sono le cause di esclusione dalla flat tax del regime forfettario nel 2026?

Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge 190 del 2014, articolo 1 commi da 54 a 89. La normativa è stata poi modificata notevolmente dalla Legge 208 del 2015, dalla Legge 145 del 2018, dal Decreto Legge 124 del 2019, infine, dalla Legge di Bilancio 2023, dal decreto Irpef-Ires e Legge di Bilancio 2025. Per il 2026 non ci sono particolari novità viene, quindi, confermato l’impianto normativo del 2025.

Il regime forfettario consente di ottenere importanti agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche determinate dall’esenzione dagli adempimenti Iva e dall’imposta sostitutiva anche delle addizionali. Si può utilizzare questo regime fiscale al verificarsi di determinate condizioni e fino a quando le stesse perdurano nel tempo.

Ecco come cambiano le cause di esclusione dalla flat tax del regime forfettario nel 2026.

Esclusione dal regime forfettario: limite per ricavi e compensi

La prima esclusione importante dalla flat tax riguarda il superamento dei limiti previsti per ottenere i benefici del regime forfettario.

Possono accedere, e permanere, al regime agevolato con flat tax le imprese e i professionisti con un fatturato (ricavi e compensi) inferiore a 85.000 euro. Inoltre, le spese per il personale non devono essere superiori a 20.000 euro.

Tali dati per chi ha già un’attività sono desunti dalle dichiarazioni precedenti, mentre sono presunti per l’anno in corso per chi inizia una nuova attività. Fino a quando persistono queste due condizioni base, è possibile continuare ad avere la tassazione agevolata del forfettario.

L’esclusione dal forfettario prende il via dall’anno di imposta successivo rispetto a quello in cui è stato superato il limite di 85.000 euro, ma occorre prestare attenzione perché se viene superato il limite di 100.000 euro, l’esclusione è immediata in corso d’anno.

Utilizzo di regimi speciali IVA

Secondo quanto chiarito con la circolare n. 9/E/2019, par. 2.3.1 dell’Agenzia delle Entrate, si ha incompatibilità con il regime forfettario quando il regime Iva speciale è obbligatorio per legge.

In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia, sono incompatibili:

  • agricoltura e attività connesse e pesca;
  • sali e tabacchi;
  • editoria;
  • commercio di fiammiferi;
  • vendita di biglietti per il trasporto pubblico e di sosta;
  • vendita a domicilio;
  • gestione dei servizi di telefonia pubblica;
  • agenzie di viaggi e turismo;
  • agriturismi;
  • intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972;
  • vendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
  • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.

In questa categoria può essere inserita anche l’incompatibilità del regime Patent Box (redditi derivanti dallo sfruttamento di opere dell’ingegno), tale precisazione è contenuta nella circolare n. 10/E/2016 dell’Agenzia dell’Entrate.

La stessa circolare sottolinea che l’esercizio di un’attività esclusa in quanto trova applicazione un regime speciale Iva, preclude la possibilità di accedere al regime forfettario anche per attività diverse.
Questa regola trova eccezione in caso di attività produttiva di reddito fondiario, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 32 Tuir, in tale caso non viene preclusa la possibilità di accedere al regime forfettario per altre attività di impresa.

Sono esclusi da tale limite i soggetti che sono residenti in uno dei Paesi dell’Unione Europea, oppure in uno dei Paesi parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo. Nel secondo caso tale eccezione è applicabile solo se il Paese in cui si ha la residenza fiscale aderisce ad accordi sullo scambio di informazioni.

Affinché coloro che hanno residenza in tali località possano accedere al regime forfettario, deve verificarsi un’ulteriore condizione: occorre che almeno il 75% del reddito sia prodotto in Italia.

Regime forfettario e cessione di fabbricati

Un’altra causa d’esclusione dal regime forfettario è l’esercizio in via esclusiva, o prevalente, di attività di cessione di fabbricati, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi secondo lo schema che segue:

Attività Riferimenti normativi
Cessione di fabbricati e relative porzioni Art. 10, comma 1, n. 8), del DPR n. 633/72
Cessione di terreni edificabili Art. 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. n. 633/1972
Cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi Art. 53, comma 1, del D.L. n. 331/1993

Controllo diretto o indiretto di SRL o associazione in partecipazione

Il regime di esclusione dalla flat tax opera in caso di controllo diretto o indiretto di società. Deve trattarsi di imprese attraverso cui sono svolte attività direttamente o indirettamente collegate a quelle che si vogliono svolgere tramite costituzione di nuova attività/impresa con il regime forfettario. Per controllo deve intendersi una partecipazione qualificata.

Le percentuali per determinare la partecipazione qualificata sono:

  • per le società quotate in mercati regolamentati, il possesso del 2% dei voti o 5% del capitale;
  • per le società non quotate, possesso del 20% di voti in assemblea ordinaria o del 25% del capitale sociale o patrimonio.

Devono essere tenuti in considerazione anche i voti detenuti per interposta persona (articolo 2359 comma 2 del codice civile).
L’obiettivo è evitare il frazionamento delle attività riconducibili a uno stesso soggetto con l’unico obiettivo di ridurre il carico fiscale.

Reddito da lavoro dipendente o assimilato oltre il limite dei 35.000 euro

Non si può optare per il regime forfettario nel caso in cui sia maturato un reddito da lavoro dipendente, o assimilato, superiore a 35.000 euro. Ricordiamo che non vi è incompatibilità tra partita Iva e lavoro dipendente, vi possono però essere delle limitazioni, ad esempio per i dipendenti pubblici.

Si deve precisare che il limite dei 35.000 euro non vale nel caso in cui l’attività di lavoro dipendente, o assimilato, sia cessata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, cioè anno precedente rispetto a quello in cui si vuole accedere al regime forfettario (circolare 10/E/2016).

Su questa causa di esclusione deve essere fatta una precisazione, infatti il limite previsto fino al 31 dicembre 2024 era di 30.000 euro, lo stesso è stato innalzato dalla Legge di Bilancio per il 2025 a 35.000 euro. La stessa soglia è stata confermata dalla Legge di Bilancio 2026 fino al 31 dicembre 2026.

Regime forfettario e fattura all’ex datore di lavoro: si può fare?

Non è possibile iniziare l’attività d’impresa in regime forfettario e fatturare nei confronti del proprio ex datore di lavoro. Questa tipologia di costume potrebbe denotare un tentativo di aggirare le norme dei contratti di lavoro con tutele previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti.

La verifica della prevalenza di rapporto con l’ex datore di lavoro viene effettuata al termine del periodo di imposta. Ad esempio, il contratto di lavoro cessa nel 2024, nel 2025 si esercita attività di impresa o professione con regime forfettario, al termine del 2025 c’è la verifica della prevalenza e in caso positivo si viene esclusi dal 2026 dalla flat tax.

Sono esclusi da questo limite coloro che hanno in realtà svolto presso tali soggetti il periodo di pratica obbligatoria al fine di ottenere l’abilitazione alla professione.

Come funziona l’esclusione dal regime forfettario?

Deve essere sottolineato che, al venir meno della causa di esclusione, è possibile accedere nuovamente al regime forfettario. Ad esempio, se nell’anno 2025 un contribuente ha cessato la sua partecipazione alla società XY, potrà entrare nel regime forfettario dal 2026, sia per un’attività di nuova costituzione, sia per un’attività di impresa già costituita.

Una volta usciti dal forfettario è comunque possibile rientrarvi, ma sempre dall’anno successivo rispetto a quello in cui si è verificata la condizione per essere riammessi. Ad esempio, il professionista che nel corso del 2024 ha superato il limite degli 85.000 euro di compensi, nel 2025 non ha potuto avere i vantaggi della flat tax. Se nel corso del 2025 però scende nuovamente sotto la soglia, nel 2026 può rientrare.

Questo principio generale non vale sempre, ad esempio nel caso in cui il motivo di esclusione dal forfettario sia l’adesione a un regime speciale Iva, l’esclusione opera fin dall’anno in corso al momento in cui si verifica tale fatto.

Tassazione del regime forfettario 2026

Abbiamo visto le cause di esclusione della flat tax, adesso brevemente vediamo le caratteristiche principali del regime agevolato.

  • imposta sostitutiva unica al 15% o al 5% per le start up (Irpef e Irap);
  • esclusione del pagamento dell’Iva (e di conseguenza da tutti gli oneri burocratici relativi);
  • spese considerate con metodo forfettario e non analitico. É possibile portare in deduzione le spese previdenziali, mentre le altre spese sono calcolate attraverso il coefficiente di redditività che varia in base alla tipologia di impresa.
  • a partire dall’anno 2025 le partite IVA in regime forfettario non devono più versare le tasse sui rimborsi spese, come quelle per viaggi, vitto e alloggio sostenuti per lo svolgimento degli incarichi e analiticamente addebitati ai clienti. La novità è prevista dal decreto legislativo 192 del 2024 che modifica la disciplina Irpef-Ires. Il decreto modifica l’articolo 54 del Tuir e introduce anche per i forfettari la deducibilità di tali spese.

Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2024 vi è l’obbligo per tutti i forfettari di utilizzare la fatturazione elettronica.

Per l’emissione della fattura elettronica valgono le stesse regole che si applicano ai contribuenti «ordinari», quindi si può optare per:

  • fattura elettronica immediata, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione;
  • fattura elettronica differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

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