Qual è il modello corretto da utilizzare per la dichiarazione IMU e TASI 2016? Ecco quale modello utilizzare per la dichiarazione IMU e TASI e perché.
Entro il prossimo 30 giugno 2016 i contribuenti obbligati dovranno presentare la dichiarazione IMU e TASI 2016, con riferimento alle situazioni in cui la proprietà del patrimonio immobiliare ha subito variazioni nel corso del periodo d’imposta 2015.
Nei mesi scorsi si è a lungo dibattuto sulla questione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione IMU e TASI 2016. In realtà, si tratta di una discussione “datata”, nel senso che è stata già ampiamente dibattuta lo scorso anno nel confronto tra MEF ed ANCI.
Ecco qual è il modello da utilizzare per la dichiarazione IMU e TASI 2016 e perché.
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Dichiarazione IMU e TASI 2016: la posizione del Dipartimento delle Finanze
In seguito a un quesito posto lo scorso anno dall’Anutel (Associazione Nazionale Uffici Tributi enti locali) il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione 3/DF/2015 ha chiarito che le singole amministrazioni comunali non hanno la facoltà di istituire uno specifico modello TASI, valido per il singolo comune, al fine di dichiarare gli immobili posseduti per definire la relativa tassazione (ossia l’importo dovuto per la TASI su ogni singolo immobile) ma deve essere utilizzato, per tale dichiarazione lo stesso modello che si utilizza per la dichiarazione IMU con la quale si specificano gli immobili posseduti e le eventuali variazioni avvenute nel periodo precedente.
Secondo il Dipartimento delle Finanze, se ogni comune adottasse un modello distinto per la dichiarazione TASI, il contribuente che possiede più immobili in Comuni differenti andrebbe incontro a una gran confusione perché dovrebbe reperire, compilare e consegnare, differenti modelli presso differenti amministrazioni comunali.
La risoluzione del Dipartimento delle Finanze si appella alla normativa che ha introdotto la IUC (Imposta Unica Comunale composta da Imu, Tasi e Tari), facendo leva sul fatto che tale norma prevede un’unica dichiarazione per i tre prelievi (anche se, al tempo stesso, sono previste anche eccezioni a questa regola) e al dettato della Legge di Stabilità 2015 che afferma che alla dichiarazione relativa alla Tasi si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’Imu.
Proprio per queste ragioni, ed allo scopo di garantire la maggiore semplificazione delle procedure amministrative, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che il modello Imu vale anche ai fini Tasi e che i modelli di dichiarazione non possono essere predisposti dai Comuni ma che verranno predisposti, in via unificata dallo stesso Dipartimento delle Finanze (che appronterà un modello valido per tutti i comuni e per tutti i contribuenti del territorio nazionale).
Dichiarazione IMU e TASI 2016: i rilievi ANCI dello scorso anno
Lo scorso anno, la Fondazione Anci si è dimostrata del tutto contraria alla disposizione del Dipartimento delle Finanze: mentre quest’ultimo ha inteso colmare un vuoto normativo, la Fondazione Anci si è appellata ad una nota pubblicata sul sito dell’IFEL dove si afferma che la normativa non prevede l’adozione di un modello unico e che ogni Comune abbia, quindi, la facoltà di approvare il proprio modello di dichiarazione, come è già effettivamente avvenuto in grandi centri come Rimini, Verona e Mantova.
La nota della Fondazione IFEL concorda sull’intento della semplificazione ma rileva anche che la disposizione del Dipartimento delle Finanze non ha alcun fondamento normativo e pone diversi problemi operativi.
Se si dovessero applicare le medesime procedure per IMU e Tasi - rileva la nota dell’IFEL - nel caso dell’abitazione principale (per la quale non si presenta la dichiarazione IMU, dal momento che l’abitazione principale è IMU esente) non occorrerebbe presentare neanche la dichiarazione Tasi.
La normativa, inoltre, mentre prevede espressamente che l’emanazione di provvedimenti di attuazione (ministeriali) specifici per l’IMU, non fa altrettanto con la TASI mentre, a bene vedere, si parla di “modello messo a disposizione del Comune” per un eventuale dichiarazione IUC (art. 1, comma 685, L. 147/2014).
In definitiva per l’IFEL, l’intervento ministeriale pur essendo legittimo per la definizione di un modello Unico per la Dichiarazione IMU, non è affatto legittimo per la dichiarazione TASI e, quindi, le modalità applicative previste dai singoli comuni per le entrate comunali, ivi compresa la tassa sui servizi indivisibili, rimangono del tutto legittime.
Dichiarazione IMU e TASI 2016: cosa devono fare i contribuenti?
Anche se secondo l’IFEL le amministrazioni comunali possono continuare a utilizzare i modelli per la dichiarazione Tasi già approntati o devono predisporne di specifici unicamente per i loro contribuenti, tanto per la Tasi, quanto per la Tari, è opportuno che il contribuente verifichi gli eventuali orientamenti del proprio Comune di residenza.
Tuttavia, come lo scorso anno, anche per il 2016 la dichiarazione IMU vale anche ai fini della dichiarazione TASI.
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