L’Agenzia delle Entrate, con dei recenti chiarimenti, ha incluso molteplici nuove spese, da quelle mediche a quelle odontoiatriche, da quelle per i disabili a quelle per l’istruzione dei figli, tra quelle detraibili.
Al fine di rispondere ai quesiti posti dai CAF, dai consulenti del lavoro e dai dottori commercialisti, in vista della prossima presentazione della dichiarazione dei redditi 2015, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 17/E dello scorso 24 Aprile, ha fornito importanti chiarimenti riguardo a molte spese per cui sarà possibile ottenere detrazioni e deduzioni fiscali sulle tasse dovute.
Il Fisco ha chiarito che le spese detraibili e deducibili nel Modello 730 Precompilato o Ordinario e nel Modello Unico, sono di varie tipologie: oltre alle specifiche sul bonus mobili e ristrutturazioni, si va dalle spese mediche e odontoiatriche, a quelle sostenute per i contribuenti disabili, fino alle spese per l’istruzione dei figli, al credito d’imposta sulla casa riacquistata e alle donazioni.
Spese mediche e odontoiatriche
Sono considerate come spese mediche, soggette alla specifica detrazione fiscale prevista per esse, anche quelle sostenute per la massofisioterapiaTali prestazioni possono essere portate in detrazione anche senza la prescrizione medica anche sebbene debbano essere effettuate da un professionista in possesso di una laurea triennale (massofisioterapista) che deve certificare il proprio titolo nella fattura da inserire nella documentazione utile per ottenere la detrazione.
Per quanto riguarda le spese odontoiatriche è stato chiarito che occorre distinguere le spese sostenute a fini medici da quelle sostenute per interventi puramente estetici; per questo le fatture dell’odontoiatra devono necessariamente contenere la dicitura
“ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche”
se le fatture precedentemente ottenute dall’odontoiatra non contengono questa dicitura, che attesta la natura medico sanitaria della prestazione, il contribuente dovrà rivolgersi allo specialista per ottenere un’integrazione della fattura, da presentare nella documentazione della dichiarazione dei redditi.
Anche le spese sostenute per la crioconservazione degli ovociti, effettuata nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, possono rientrare tra le spese sanitarie detraibili, dal momento che si tratta di un intervento che ha finalità di cura e di prevenzione per la tutela della salute della donna. Il trattamento di crioconservazione degli ovociti deve essere effettuato solo nelle strutture autorizzate per la procreazione medicalmente assistita, iscritte nell’apposito registro nazionale istituito presso l’Istituto superiore di sanità; la fattura deve documentare adeguatamente l’intervento eseguito.
Spese per disabili
Anche riguardo alle agevolazioni fiscali per i disabili, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti, spiegando che, nel caso in cui si eroghino dei contributi a una onlus che effettua il trasporto di disabili che necessitano di cure mediche periodiche, occorre distinguere tra:
- le somme erogate a titolo di compenso per la prestazione, quale corrispettivo per il servizio di trasporto del disabile che, se versate mediante regolare bonifico per il quale la Onlus ha rilasciato fattura, possono essere portate in detrazione, tra le spese per i disabili;
- le somme erogate a titolo gratuito alla ONLUS, da considerarsi come erogazioni liberali, per le quali è possibile ottenere:
- o una detrazione del 26% per un importo massimo non superiore ai 2.065 euro annui per il periodo d’imposta 2014;
- o una deduzione entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui. In quest’ultimo caso la deduzione non è cumulabile con altre deduzioni o detrazioni fiscali;
Spese per l’istruzione e l’università
Sono da considerare come spese detraibili, tra quelle per l’istruzione dei figli, anche le rette di frequenza versate per l’iscrizione ai nuovi Istituti Tecnici Superiori biennali (ITS) che uno studente in possesso di diploma di scuola superiore può frequentare, come percorso professionalizzante alternativo alla laurea.
Non è, invece, possibile portare in detrazione le spese sostenute per i canoni d’affitto degli studenti che frequentano gli Istituti Tecnici Superiori Biennali (ITS) che, in questo secondo caso, non vengono assimilati ai normali corsi di laurea.
Riacquisto della prima casa
Nel caso in cui si riacquisti una prima casa, entro un anno dalla vendita dell’abitazione che era stata precedentemente acquistata come prima casa, si ottiene un credito d’imposta che può essere utilizzato anche parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per il secondo acquisto. Nel caso in cui, dopo questo utilizzo rimanga comunque del credito d’imposta a disposizione, tale credito può essere utilizzato in compensazione sia con l’IRPEF sia con altre somme dovute a fini tributari o contributivi, sempre utilizzando il modello F24 per la compensazione stessa. Le uniche imposte escluse dalla compensazione sono le imposte di registro, ipotecaria, catastale, e l’imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati dopo l’acquisizione del credito.
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