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Bonus mobili e ristrutturazioni 2015: raddoppio e limiti di spesa nei recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

lunedì 27 aprile 2015, di Simone Casavecchia

Con la circolare n. 17/E dello scorso 24 Aprile l’Agenzia delle Entrate, emanata in risposta alle questioni interpretative prospettate dai Caf e dagli altri intermediari, ha fornito importanti chiarimenti riguardo a molti casi specifici in cui è possibile ottenere detrazioni e deduzioni fiscali per le spese sostenute nel periodo d’imposta precedente.

Un caso da tenere in particolare considerazione sono quelli del bonus mobili e del bonus ristrutturazioni per i quali sono stati illustrati alcuni casi in cui è possibile ottenere maggiori detrazioni e anche un raddoppio del bonus. Ecco quali sono.

Bonus Mobili: i casi di decesso
Il bonus mobili, fruibile in occasione di interventi di ristrutturazione edilizia di un immobile, prevede, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, dal 6 Giugno 2013 al 31 Dicembre 2015, da utilizzare per arredare immobili che sono stati soggetti a interventi di ristrutturazione edilizia (pagati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015), una detrazione del 50% sulle spese sostenute.
Dal momento che la detrazione è fruibile nella forma del credito d’imposta e viene distribuita, attraverso una reteizzazione, nei 10 anni successivi, nel caso in cui il contribuente, beneficiario dell’agevolazione, sia soggetto a decesso, la detrazione fiscale, e quindi la parte di bonus non utilizzata (o l’intero bonus nel caso in cui il decesso avvenga a ridosso della richiesta di detrazione), non può essere trasferita agli eredi, così come avviene, tra l’altro, anche per il bonus ristrutturazioni collegato.
Bonus Ristrutturazioni: raddoppio della spesa detraibile
Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia e il relativo bonus occorre, innanzitutto, premettere che:

  • per le spese sostenute fino al 25 Giugno 2012, si usufruisce di una detrazione fiscale del 36% sulle spese sostenute, fino a un massimo di 48000 euro;
  • per le spese sostenute dal 26 Giugno 2012 al 31 Dicembre 2015, si usufruisce di una detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute, fino a un massimo di 96000 euro;
  • per le spese sostenute dal 1 Gennaio 2016, si usufruisce di una detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute, fino a un massimo di 48000 euro;

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, dopo aver effettuato un primo intervento di ristrutturazione edilizia e aver usufruito della relativa detrazione, è possibile ottenere un’ulteriore detrazione, su un secondo intervento di ristrutturazione edilizia (sempre fino a 96000 euro, fino al 31 Dicembre 2015) se si tratta di un intervento autonomo rispetto ai precedenti. Per intervento autonomo si intende un intervento che non sia di semplice prosecuzione rispetto agli interventi precedenti, in base agli elementi che possono essere riscontrati in ogni singolo caso e ai relativi adempimenti amministrativi riguardanti la specifica attività edilizia, ossia operazioni quali la denuncia di inizio attività, il collaudo dell’opera o dichiarazione di fine lavori.
Per ottenere questa detrazione raddoppiata, inoltre, non è necessario che trascorra un tempo minimo tra i due differenti interventi di ristrutturazione.

Bonus ristrutturazioni: i casi di decesso
Per quanto riguarda il bonus ristrutturazioni edilizie, nel caso in cui il beneficiario della detrazione sia soggetto a decesso e un erede detenga direttamente l’immobile al momento del decesso del beneficiario, qualora quest’ultimo conceda, in seguito, l’immobile in comodato o in locazione (affitto), non potrà beneficiare delle rate della detrazione negli anni in cui l’immobile non è stato detenuto direttamente da lui mentre, se succissivamente, otterrà di nuovo la detenzione materiale e diretta del bene, potrà beneficiare delle rate rimanenti.

Bonifici e Pagamenti
Sia le spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, sia per quelle sostenute per interventi di efficientamento energetico degli edifici, devono essere sostenute e rimanere effettivamente a carico del contribuente che, poi, usufruisce delle relative detrazioni fiscali.
Chi effettua il pagamento delle spese può comunque decidere di indicare un soggetto terzo, quale beneficiario delle detrazioni, indicandone nella causale dei bonifici il Codice Fiscale e, quindi, nominandolo come beneficiario; in quest’ultimo caso la detrazione fiscale è però fruibile solo dal soggetto indicato come beneficiario (nella causale dell bonifico) e non anche dall’ordinante del pagamento.
Anche se l’Agenzia delle Entrate non ha fornito chiarimenti in merito, si ritiene comunque che questo caso possa concretizzarsi nella sola eventualità in cui i due soggetti, ossia l’ordinante del bonifico e il beneficiario della detrazione fiscale, siano cointestatari dello stesso conto.

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