Detrazioni IRPEF per lavoro occasionale con ritenuta d’acconto: beneficiari, soglie di reddito e casi di esclusione

Simone Casavecchia

20/04/2015

20/04/2015 - 13:43

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Tra le detrazioni IRPEF da documentare nella dichiarazione dei redditi vi sono anche quelle previste per il lavoro occasionale con ritenuta d’acconto ossia per i lavoratori autonomi senza Partita IVA.

Detrazioni IRPEF per lavoro occasionale con ritenuta d’acconto: beneficiari, soglie di reddito e casi di esclusione

In vista della presentazione della dichiarazione dei redditi prodotti nel periodo d’imposta 2014, è opportuno considerare quali sono le detrazioni spettanti per il lavoro occasionale ovvero le detrazioni IRPEF previste per quei lavoratori autonomi che lavorano con ritenuta d’acconto e che, quindi, non sono titolari di una partita IVA.

In linea generale anche le prestazioni occasionali con ritenuta d’acconto sono comunque considerate come una tipologia di lavoro autonomo e sono, quindi, soggette alla stessa disciplina fiscale, e alle stesse detrazioni del lavoro autonomo svolto con Partita IVA, prevista dal comma 5, dell’art. 13 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR).

Beneficiari
Il lavoro autonomo occasionale riguarda le prestazioni eseguite secondo l’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, relative al contratto d’opera. Si intende, quindi, per prestazione di lavoro occasionale un’attività occasionale di lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione, senza organizzazione di mezzi e senza esercizio abituale della professione. Tali prestazioni hanno, quindi, carattere episodico e, essendo di natura autonoma, sono del tutto svincolate dalle esigenze di coordinamento con l’attività del committente (datore di lavoro).
Proprio per questo, ai fini fiscali, il lavoro autonomo occasionale va distinto da altre tipologie di prestazioni, e di redditi, simili ma, comunque, differenti, quali:

  • il lavoro occasionale accessorio;
  • le collaborazioni occasionali (Cococo);

Per i redditi prodotti da tali attività, infatti, è previsto un trattamento normativo e fiscale differente.

Trattamento fiscale e contributivo
Come previsto dal TUIR anche sui redditi prodotti attraverso le prestazioni occasionali è dovuta l’IRPEF. Il Testo Unico sulle Imposte sui redditi prevede, però, che fino a 4800 euro non siano dovute le tasse.
Più precisamente, la normativa prevede che fino a 4800 euro sia possibile emettere una ricevuta con ritenuta d’acconto per le prestazioni da lavoro occasionale e che fino a 5000 euro non siano dovuti contributi previdenziali all’INPS.
Dal momento che, se i redditi ottenuti in un periodo d’imposta superano i 5000 euro, il lavoratore occasionale è tenuto all’apertura della Partita IVA e, quindi, diviene soggetto a un diverso regime fiscale, occorre anche ricordare che, nella maggior parte dei casi, il lavoratore occasionale che emette una ricevuta con ritenuta d’acconto, ha diritto a un rimborso IRPEF dal momento che la ritenuta viene versata (dal datore di lavoro) proprio a titolo di acconto per quelle tasse che, appunto, entro il limite dei 4800 euro non sono dovute.

Le detrazioni IRPEF per il lavoro occasionale
Il comma 5 dell’art. 13 del TUIR prevede, più nello specifico, che per le prestazioni occasionali, assimilate ai redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, siano previste le seguenti detrazioni:

  • se il reddito complessivo non supera i 4800 euro = detrazione di 1104 euro;
  • se il reddito complessivo supera i 4800 euro ma è comunque inferiore ai 55000 euro la detrazione è comunque di 1.104 euro ma spetta per la sola parte di reddito corrispondente:

(55.000 euro - reddito complessivo)/50.200 euro

Nel primo caso, che è quello che ci interessa qui, occorre tener presente che, in base agli scaglioni IRPEF, l’aliquota IRPEF applicata sarebbe quella del 23% quindi, anche nel caso in cui il reddito fosse pari a 4800 euro, si otterrebbe una detrazione pari all’IRPEF dovuta dal momento che

(4800/100) x 23 = 1104

E’ questo il motivo per cui chi effettua prestazioni di lavoro occasionale fino a 4800 euro non paga l’Irpef.
Come accennato sopra, dal momento che tutti i lavoratori che hanno svolto prestazioni di lavoro occasionale non sono tenuti al pagamento dell’IRPEF, questi stessi contribuenti hanno diritto al rimborso delle ritenute d’acconto trattenute, sulle ricevute emesse al cliente.
Il calcolo del rimborso spettante emerge in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia nell’ambito del Modello Unico PF dove, in sede di calcolo dell’IRPEF, il contribuente che ha svolto prestazioni occasionali fino a 4.800 euro può portare a credito IRPEF le ritenute d’acconto precedentemente trattenute dal datore di lavoro sul compenso della prestazione.
Il credito IRPEF e il relativo rimborso potrebbe essere ottenuto anche da quei contribuenti che hanno superato la soglia dei 4800 per i redditi prodotti, dal momento che anche per tali contribuenti è prevista una detrazione che non è più di 1104 euro ma spetta in misura minore in base al calcolo indicato sopra.
Se la prestazione occasionale viene svolta verso persone fisiche non titolari di Partita IVA e, quindi, non tenute a svolgere funzioni di sostituto d’imposta, non si si applica la ritenuta d’acconto ma il regime fiscale rimane comunque quello descritto sopra. Per prestazioni entro i 4800 euro non sono, quindi, dovute tasse anche se, in quest’ultimo caso, il contribuente, non dovendo recuperare alcuna ritenuta d’acconto, non totalizzerà nessun credito IRPEF e, quindi, non avrà diritto ad alcun rimborso fiscale.

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