Definizione liti pendenti, domanda online per la pace fiscale

Giorgio Battisti

7 Marzo 2019 - 15:03

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Domanda online anche per la definizione agevolata delle liti pendenti. Le novità sulle modalità di accesso alla pace fiscale delle controversie tributarie, in scadenza il 31 maggio 2019, sono attive sul sito dell’Agenzia delle Entrate dal 6 marzo.

Definizione liti pendenti, domanda online per la pace fiscale

Definizione agevolata liti pendenti con domanda online: è questa l’ultima novità sulla pace fiscale predisposta dall’Agenzia delle Entrate e resa nota con il comunicato stampa datato 6 marzo 2019.

Per l’accesso alla pace fiscale delle controversie pendenti la scadenza per fare domanda è fissata al 31 maggio 2019 e da ora, accanto alle modalità tradizionali per l’invio dell’istanza, sarà possibile avvalersi della procedura telematica.

L’obiettivo è quello di rendere più semplice l’accesso alla pace fiscale, ampio progetto che include con particolari sconti ed agevolazioni proprio le controversie tributarie pendenti, in ogni grado e stato del giudizio ed aventi come controparte l’Agenzia delle Entrate.

Definizione liti pendenti, domanda online per la pace fiscale

Accedendo ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti in possesso delle credenziali Fisconline, Entratel o SPID potranno inviare domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie compilando il modulo in modalità telematica.

La scadenza per presentare domanda e per chiudere le liti fiscali pendenti è fissata al 31 maggio 2019, stessa scadenza stabilita anche per l’invio delle domande nelle modalità ordinarie, ovvero presso gli Uffici presenti sul territorio ovvero tramite intermediari.

Non cambia il perimetro delle controversie interessate dalla definizione agevolata che, si ricorda, rientra tra le misure previste dal pacchetto pace fiscale, accanto alla nuova rottamazione ed al più appetibile saldo e stralcio delle cartelle per i soggetti in situazione di difficoltà economica.

Pace fiscale, come presentare domanda online

A fornire le istruzioni su come presentare domanda online per la definizione agevolata delle liti pendenti è il comunicato stampa pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 6 marzo 2019, giorno di avvio della nuova procedura telematica.

Per usufruire della definizione agevolata il contribuente deve presentare telematicamente una domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria.

Per fare domanda sarà necessario accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all’interno della sezione “Servizi per > Richiedere”, utilizzare la funzione “Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti - art. 6 e art. 7, comma 2 lett. b) e comma 3, Dl n. 119/2018” per la compilazione e la trasmissione.

La presentazione della domanda può avvenire anche tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia.

Le indicazioni per la definizione sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Liti pendenti ammesse alla pace fiscale e scadenza per domanda e rate

Ad illustrare quali sono le liti tributarie ammesse alla pace fiscale, nonché i vantaggi previsti, è la stessa Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 6 marzo 2019, che si lega al provvedimento del 18 febbraio 2019

La definizione agevolata riguarda le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio - compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio - nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.

Restano escluse le liti aventi ad oggetto atti di mera liquidazione e riscossione, quelle di valore indeterminabile, nonché quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi.

In particolare, i contribuenti che aderiscono alla procedura agevolata possono definire le liti pendenti con il pagamento del:

  • 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla CTP,
  • 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018,
  • 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado,
  • 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in secondo grado.

Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl), per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

La scadenza da tenere a mente è il 31 maggio 2019. È questa la data ultima per l’invio della domanda e per il pagamento dell’intero importo agevolato, o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

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