I finanziamenti e i prestiti predisposti dal Decreto Liquidità ancora non sono operativi, nonostante la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale: è necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea. Vediamo perché.
Il Decreto Liquidità è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi 9 aprile ed è subito in vigore.
Il decreto legge numero 23/2020 si occupa delle misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
In ordine al tema dell’accesso al credito il Decreto Liquidità prevede che lo Stato si faccia garante di finanziamenti e prestiti alle imprese, per un volume complessivo pari a 400 miliardi di euro (200 sul mercato interno; 200 su quello internazionale).
Ci siamo già occupati in un precedente intervento qui su Money.it degli aspetti relativi a meccanismo di funzionamento e requisiti.
In questo caso, invece, vorremmo concentrare il focus su un aspetto forse troppo poco discusso: i prestiti di cui all’articolo 1 del DL 23/2020 non sono ancora operativi, nonostante il decreto sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e nonostante sia già in vigore, cerchiamo di comprendere perché.
Finanziamenti e garanzia Decreto Liquidità non ancora operativi: ecco perché
La garanzia statale su finanziamenti e prestiti alle imprese non è ancora operativa e non si può quindi andare in banca a richiedere nulla.
Ciò in quanto il comma 12 dell’articolo 1 del DL 23/2020 prevede testualmente che:
“L’efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato del funzionamento sull’Unione Europea.”
Ciò significa che le aziende per andare in banca a chiedere i finanziamenti coperti da garanzia dello Stato, al 90 o al 100 per cento a seconda delle dimensioni dell’impresa e della misura dei finanziamenti medesimi, dovranno attendere l’autorizzazione della Commissione Europea allo Stato italiano.
E ciò potrebbe evidentemente rallentare i tempi di erogazione del credito alle imprese, in un momento in cui la velocità di manovra è essenziale per la sopravvivenza di moltissime realtà imprenditoriali.
Finanziamenti e garanzia Decreto Liquidità non ancora operativi: cosa prevede l’articolo 108 del TFUE?
Il Decreto Liquidità sarà pienamente operativo per la parte relativa ai prestiti alle imprese solo quando l’Italia otterrà dalla Commissione Europea l’autorizzazione prevista dall’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Per comprendere il tema di cui si parla appare opportuno riportare il testo integrale della norma, a beneficio dei lettori che volessero ulteriormente approfondire il tema:
1. La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell’Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell’articolo 107 o ai regolamenti di cui all’articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all’articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
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