Danni da pioggia nel condominio, chi paga?

Ilena D’Errico

7 Dicembre 2022 - 19:14

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Chi paga i danni da pioggia nel condominio? Dipende dalla ragione per cui si sono presentati; proprietari, condomini e comune sono i soggetti chiamati in causa.

Danni da pioggia nel condominio, chi paga?

Per capire chi paga i danni da pioggia nel condominio bisogna innanzitutto stabilire la provenienza delle infiltrazioni d’acqua. Per le parti comuni dell’edificio risponde tutto il condominio, per le strutture murarie e gli impianti all’interno degli appartamenti rispondono i proprietari, mentre gli affittuari sono responsabili della custodia degli accessori e delle altre parti, a meno che il danno sia provocato da un evento fortuito.

Se ad esempio, le infiltrazioni della pioggia passano a causa della mancata manutenzione dell’impianto, i danni dovranno essere pagati interamente dal proprietario dello stabile. Per contro, quando l’impianto è funzionante ma l’affittuario non ha provveduto a sostituire un elemento danneggiato, allora dovrà pagarli.

La colpa di negligenza tuttavia viene meno se l’evento è stato fortuito, cioè impossibile da prevedere e arginare. Normalmente in questa fattispecie rientrano forti eventi atmosferici come terremoti e nubifragi, mentre la condizione atmosferica della pioggia deve poter essere prevenuta, perlomeno in mancanza di situazioni particolari.

Chi paga i danni della pioggia nel condominio

Quando a essere danneggiate sono le parti comuni, come:

  • Tetto
  • Solaio
  • Scale

La spesa per le riparazioni ricade su tutti i condomini, fra i quali dovrà essere ripartita. Il proprietario dello stabile, invece risponde dei danni soltanto quando non ha agito correttamente e non ha preservato il buono stato dei muri e degli impianti. Ad esempio, se la pioggia causa dei danni al muro perché quest’ultimo aveva già dei difetti non riparati, sarà il proprietario a dover ripagare il danno agli inquilini.

Agli affittuari, comunque, resta il dovere di provvedere alla manutenzione ordinaria, in particolare con riferimento agli accessori indispensabili al funzionamento degli impianti e a quelli connessi al mantenimento delle strutture murarie. Se, ad esempio, l’impianto idrico funziona perfettamente ma a causa di un flessibile rotto l’acqua fuoriesce, i danni dovranno essere pagati dall’affittuario, anche per quanto riguarda le abitazioni vicine.

Non si può dunque stabilire in modo univoco chi debba pagare i danni provocati dalla pioggia, perché tutto cambia a seconda del modo in cui le precipitazioni sono riuscite a danneggiare l’edificio condominiale. In genere la pioggia si limita a erodere la parte esterna della struttura, come il tetto che dovrebbe essere riparato da tutti i condomini.

La responsabilità dei danni degli agenti atmosferici

È tuttavia molto frequente che la pioggia riesca a provocare danni, diretti o meno, anche all’interno delle abitazioni. In tutti questi casi, comunque, è importante rintracciare il mezzo con cui la pioggia è riuscita a introdursi e ledere gli oggetti. Soltanto stabilendo questo è possibile individuare a chi spetta il pagamento dei danni, perché evidentemente vi è stata una negligenza.

Anche una semplice finestra lasciata aperta può provocare l’ingresso della pioggia in casa e dalla superficie del pavimento questa potrebbe poi passare all’appartamento sottostante, se vi è un malfunzionamento o una rottura. In questo caso si combinano la responsabilità dell’inquilino, che non avrebbe dovuto lasciare entrare l’acqua in casa, e quella del soggetto che avrebbe dovuto provvedere alla manutenzione.

Il condominio è anche responsabile, per intero, del sistema idraulico di smaltimento delle acque meteoriche, necessario per l’appunto a smaltire l’acqua piovana dalle aree condominiali. In alcuni casi, poi, vi può essere anche una co-responsabilità del comune, il quale è tenuto alla realizzazione di opere idrauliche o raccordi di protezione in prossimità delle aree abitate.

Per quanto riguarda poi il caso fortuito, questo è difficilmente applicabile alle precipitazioni atmosferiche, che per loro stessa natura sono frequenti, solite e in buona misura anche prevedibili. Quando, però, la pioggia provoca forti danni e allo stesso tempo non vi è nessuna negligenza, si potrebbe invocare il caso fortuito, che però deve essere debitamente provato. I precedenti della giurisprudenza mostrano comunque che nella quasi totalità dei casi, i danni provocati dalla pioggia sono seguiti a malfunzionamenti nelle opere di regimentazione delle acque, di responsabilità del comune o del complesso condominiale.

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