Danni da incendio, come chiedere risarcimento (e a chi rivolgersi)

Emanuele Di Baldo

31 Luglio 2026 - 11:29

In caso di incendio, come si procede con il risarcimento dei danni? Ecco cosa dice la legge e come funziona la procedura nei casi più diffusi

Danni da incendio, come chiedere risarcimento (e a chi rivolgersi)

I danni da incendio e il risarcimento sono questioni che meritano particolare attenzione, considerando che l’incendio rientra tra gli eventi che accadono, purtroppo, più frequentemente nei fatti di cronaca quotidiana. Definito come «combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi», l’incendio può causare conseguenze devastanti, indipendentemente dall’ambito - privato o lavorativo - in cui si presenta.

I numeri lo confermano. Secondo l’Annuario statistico 2025 del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (dati riferiti al 2024), nel corso dell’anno i Vigili del Fuoco hanno gestito 789.398 eventi di soccorso, corrispondenti a 977.720 rapporti di intervento. Di questi, 226.147 hanno riguardato incendi ed esplosioni: la tipologia di gran lunga più frequente, pari a circa un quarto di tutte le operazioni di soccorso tecnico urgente, per una media di oltre 600 al giorno tra abitazioni, autorimesse, aree boschive e strade.

Insomma, quando si verifica un incendio, è fondamentale conoscere i propri diritti. Ad esempio, una polizza antincendio copre i danni materiali e diretti causati da fiamme (e da eventi correlati come fulmini o esplosioni), e per i privati può includere coperture per spese di alloggio temporaneo e ristrutturazione. Le aziende possono ottenere indennizzi anche per perdita di profitti, mancata produzione o interruzione dell’attività, se la polizza prevede tali estensioni. Ma il risarcimento danni non è legato necessariamente a una polizza specifica, anzi.

Ecco, allora, come funziona il risarcimento in caso di incendio, cosa fare e come (e a chi richiederlo) in base alle normative vigenti oggi in Italia.

Danni da incendio e risarcimento: cosa dice la legge?

La responsabilità per i danni a terzi causati da incendio è disciplinata dall’articolo 2051 del Codice civile, secondo cui «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17980 del 2 luglio 2025, ha chiarito che non è necessario provare che la cosa custodita abbia innescato l’incendio: è sufficiente che abbia contribuito, anche solo come concausa, alla propagazione delle fiamme, a prescindere dal punto di innesco originario. Il caso deciso riguardava l’incendio di un’autovettura in un box condominiale: secondo i giudici, quando la causa d’innesco resta ignota, il rischio del fatto ignoto ricade sul custode, che può liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando il caso fortuito, cioè un evento esterno, imprevedibile e inevitabile. Un orientamento poi ribadito dalla stessa Sezione III con la successiva sentenza n. 23012 dell’11 agosto 2025.

La legge prevede che questa forma di responsabilità si prescriva in cinque anni, pertanto è essenziale non lasciar passare troppo tempo per richiedere il risarcimento. Chiarire rapidamente le cause dell’incendio è altrettanto importante, poiché questo determinerà a chi rivolgere la richiesta di risarcimento.

Anche in assenza di polizza assicurativa è possibile ottenere un risarcimento, purché vi sia un soggetto identificabile come responsabile dell’incendio (persona fisica o giuridica). In questi casi si procede con un’azione legale per il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. o per responsabilità contrattuale, a seconda dei rapporti in essere.

Cosa fare subito dopo un incendio

Dopo aver subito un incendio, agire tempestivamente è essenziale per tutelare i propri diritti e ottenere un risarcimento adeguato. Ecco le prime mosse da compiere.

Documentare i danni con foto e video

La documentazione visiva rappresenta una prova essenziale per il processo di risarcimento. Immediatamente dopo che l’incendio è stato domato, è necessario:

  • fotografare e filmare dettagliatamente tutti i danni materiali e strutturali;
  • documentare sia i beni da riparare sia quelli irrecuperabili;
  • includere nelle foto elementi di riferimento per le dimensioni (come righelli millimetrati);
  • catturare i danni da tutte le angolazioni possibili.

Per garantire la validità legale delle immagini, esistono applicazioni come TrueScreen che certificano l’autenticità e la veridicità del contenuto multimediale, rendendo più difficile contestare tali informazioni in sede di risarcimento.

Questa documentazione serve sia per la compagnia assicurativa sia, in caso non si abbia una polizza, per agire in giudizio o in via stragiudiziale contro il responsabile dell’incendio.

Richiedere la relazione dei Vigili del Fuoco

Il rapporto d’intervento (o relazione tecnica) attesta dinamiche, cause e conseguenze dell’incendio. Si compila al rientro in sede - dai pompieri intervenuti - e viene rilasciato generalmente nei giorni successivi (non può essere rilasciato sul posto).

Si può richiedere tramite modulo cartaceo o attraverso il portale dei servizi digitali dai soggetti che dimostrano un interesse diretto, concreto e attuale collegato all’intervento.

Può essere necessario attendere fino a 90 giorni se nell’incendio vi sono stati feriti. In ogni caso, nella richiesta occorre indicare con precisione luogo, data e ora dell’intervento, allegando copia del documento d’identità.

Anche senza polizza, la relazione dei Vigili del Fuoco costituisce una prova fondamentale per dimostrare l’origine dell’incendio e supportare una richiesta danni verso un soggetto responsabile.

Denuncia all’assicurazione o alle autorità competenti

Se si è assicurati, la denuncia del sinistro all’assicurazione deve essere presentata entro termini precisi. L’articolo 1913 del Codice civile fissa l’obbligo di avviso entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza, salvo che il contratto preveda un termine più ampio (spesso 3-5 giorni). In questa fase:

  • è necessario allegare tutta la documentazione comprovante l’accaduto;
  • bisogna evitare di effettuare riparazioni in autonomia fino all’arrivo del perito;
  • in caso di incendio doloso, è necessario procurarsi anche il «certificato di chiusa istruttoria» dall’Ufficio Giudiziario competente.

Va detto che l’eventuale inosservanza dell’obbligo di avviso nei tempi previsti può comportare la riduzione dell’indennizzo. Nondimeno, secondo l’articolo 1915 del Codice civile, solo l’inadempimento doloso fa perdere il diritto all’indennità; se l’omissione ha carattere colposo, l’indennità non viene meno ma si riduce in proporzione al pregiudizio subito dall’assicuratore.

Se non sei assicurato, non puoi ovviamente attivare una procedura con una compagnia, ma puoi comunque:

  • sporgere denuncia alle autorità competenti;
  • fare richiesta danni a chi ha causato l’incendio, se individuabile;
  • usare tutta la documentazione raccolta per sostenere un’eventuale causa civile.

Quali danni possono essere risarciti

Nel contesto di un sinistro da incendio, comprendere quali tipologie di danni possano essere oggetto di risarcimento risulta fondamentale per tutelare i propri diritti. La legislazione e la prassi assicurativa riconoscono diverse categorie di pregiudizi che possono essere indennizzati.

Danni materiali a immobili e beni

I danni materiali rappresentano la componente più evidente del pregiudizio da incendio. L’assicurazione incendio copre specificamente i danni materiali e diretti causati da fiamme, fulmini, esplosioni e scoppi a beni mobili e immobili. Nella definizione di fabbricato rientra qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano dalle fondamenta al tetto.

Per quanto riguarda i contenuti danneggiati, questi vengono suddivisi in base alla destinazione del fabbricato:

  • arredamento, oggetti particolari e pregiati, gioielli e valori;
  • macchine ed attrezzi;
  • merci.
    Per la stima del danneggiamento è necessario procedere al rilievo delle caratteristiche dei beni e del relativo stato d’uso precedente al sinistro, individuandone il valore di mercato sul quale calcolare l’importo del danno.

Come detto, anche in assenza di polizza si ha diritto al risarcimento per danni materiali, purché si dimostri che l’incendio è stato causato (anche indirettamente) da una condotta illecita o negligente di terzi.

Danni indiretti come alloggi temporanei o mancati guadagni

Oltre ai danni materiali diretti, l’incendio può generare conseguenze economiche indirette altrettanto significative. Questi danni indiretti comprendono:

Per i privati

  • Spese per alloggi temporanei durante il periodo di inagibilità dell’abitazione
  • Costi di ristrutturazione

Per le aziende

  • Perdita di profitti
  • Mancata produzione
  • Interruzione dell’attività

È importante sottolineare che la polizza incendio standard copre solamente i danni materiali diretti, mentre quelli indiretti necessitano di apposite estensioni di garanzia. E il tema è tutt’altro che marginale: secondo le stime del settore assicurativo, se il danno diretto da incendio è pari a 1, il danno indiretto è mediamente pari a 2,7 volte il danno diretto. Eppure la protezione resta poco diffusa: nel mercato europeo circa il 90% delle aziende dispone di una copertura per i danni indiretti, mentre in Italia la quota scende sensibilmente al di sotto del 10%.

Anche questi danni possono essere richiesti senza assicurazione, in sede civile, come danni patrimoniali conseguenti a un fatto illecito.

Danni morali e psicologici

L’incendio può causare anche un significativo impatto psicologico sulle vittime. I danni morali vengono definiti dalla giurisprudenza come «l’ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato, o anche nel patema d’animo, o stato d’angoscia transeunte generato dall’illecito».

Nel caso di incendio doloso, l’autore del reato è responsabile non solo dei danni materiali, ma anche dei danni morali e psicologici arrecati alle vittime. Tuttavia, per ottenere il risarcimento dei danni morali è necessario:

  • provare la sofferenza subita;
  • dimostrare che la lesione riguarda un diritto costituzionalmente garantito, come la salute, la riservatezza o la reputazione.

In casi di particolare gravità, come quando l’incendio determina l’impossibilità di godere della propria abitazione, è possibile ricorrere alle presunzioni legali per attestare l’esistenza dei danni morali. La liquidazione avviene generalmente in misura percentuale sul danno biologico, senza alcun automatismo, ma considerando le particolarità del caso concreto.

Come ottenere il risarcimento danni da incendio?

Ottenere un risarcimento per danni da incendio richiede un approccio metodico e la conoscenza di specifici passaggi procedurali. L’iter per il riconoscimento dell’indennizzo segue regole precise che è necessario rispettare con attenzione.

Verifica della copertura assicurativa

Innanzitutto, è fondamentale analizzare attentamente la propria polizza per comprendere l’estensione della copertura. Le polizze incendio possono presentare notevoli differenze. Quindi:

  • verificare se la polizza copre il valore di ricostruzione a nuovo o il valore commerciale;
  • controllare eventuali franchigie e scoperti che potrebbero ridurre l’indennizzo;
  • esaminare le esclusioni, poiché alcune polizze non coprono incendi dolosi o danni indiretti;
  • accertarsi che i massimali siano adeguati al valore effettivo dei beni.

Inoltre, è importante considerare che la copertura assicurativa potrebbe non essere valida in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti al momento della stipula del contratto, specialmente riguardo all’adozione di misure di sicurezza dichiarate ma non realmente implementate.

Se non possiedi una polizza, non puoi fare richiesta alla tua compagnia, ma potresti agire contro chi ha causato l’incendio: un vicino, un fornitore, l’inquilino, l’amministratore, l’azienda confinante. Come detto, occorre accertarne la responsabilità.

Ruolo del perito e della perizia tecnica

Dopo la denuncia del sinistro, l’assicurazione nomina un perito che ha il compito di:

  • accertare le cause dell’incendio;
  • verificare le circostanze di tempo e luogo;
  • stimare l’entità dei danni materiali;
  • valutare la conformità della situazione rispetto a quanto dichiarato nel contratto.

Il contraente ha il diritto di nominare un proprio perito di parte per tutelare i propri interessi durante la valutazione. Qualora i due periti non raggiungano un accordo, interviene un terzo perito nominato di comune accordo o dal Presidente del Tribunale.

Anche chi non è assicurato può incaricare un perito privato, per avere una stima ufficiale dei danni, da utilizzare in una trattativa con il responsabile o in un’azione legale.

Tempistiche e modalità di pagamento dell’indennizzo

I tempi di liquidazione variano in base alla complessità del sinistro. Le condizioni contrattuali delle polizze incendio prevedono in genere che:

  • l’assicurazione comunichi la propria decisione entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa;
  • il pagamento dell’indennizzo avvenga entro 30 giorni dall’accettazione dell’offerta.

Le modalità di pagamento includono generalmente bonifico bancario o assegno. Nel caso di beni ipotecati, il pagamento potrebbe richiedere l’autorizzazione dell’istituto di credito. Per sinistri di notevole entità, molte polizze consentono di richiedere un anticipo (di norma fino al 50% dell’importo presumibile) quando siano trascorsi almeno 60 giorni dalla denuncia e l’indennizzo complessivo sia prevedibilmente superiore a una determinata soglia indicata in contratto. È bene verificare sempre le condizioni specifiche della propria polizza, poiché tali termini sono definiti dal contratto e possono variare da compagnia a compagnia.

Se non si possiede una polizza specifica, l’eventuale risarcimento sarà pagato direttamente dal responsabile del danno o dalla sua assicurazione RC, ma solo dopo una trattativa o un processo civile. I tempi possono essere più lunghi, ma l’importo può essere integrale.

Chi è responsabile in base alla causa dell’incendio

Capire da dove è partito l’incendio e chi potrebbe essere responsabile è cruciale, soprattutto per chi non ha una polizza e deve rivolgersi a terzi per ottenere il risarcimento.

Incendio in abitazione: le responsabilità del proprietario

Il proprietario dell’immobile risponde per i danni da incendio secondo il principio della responsabilità del custode. L’articolo 2051 del Codice civile stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo prova del caso fortuito.

Pertanto, il proprietario deve:

  • dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire l’incendio;
  • provare che l’evento si è verificato per cause imprevedibili e inevitabili;
  • mantenere in efficienza gli impianti elettrici e di riscaldamento.

Ad esempio, se un impianto elettrico vecchio o non a norma provoca un incendio, il proprietario può essere responsabile per danni a terzi (vicini, inquilini). Inoltre, se l’incendio è causato da difetti di manutenzione dell’immobile, il proprietario non può invocare il caso fortuito per escludere la propria responsabilità.

Danni a terzi da incendio in casa

Per quanto riguarda i danni provocati a terzi, la normativa è particolarmente rigorosa. Secondo la giurisprudenza consolidata, chi ha in custodia la cosa da cui l’incendio si è propagato risponde dei danni arrecati ai vicini anche quando la causa d’innesco resta ignota, salvo la prova del caso fortuito. Quando poi l’incendio deriva dallo svolgimento di un’attività pericolosa, entra in gioco anche l’articolo 2050 del Codice civile, che impone una responsabilità aggravata a chi esercita attività che, per loro natura o per i mezzi impiegati, comportano un elevato rischio di danno.

Come anticipato, il termine per richiedere il risarcimento è di cinque anni, periodo entro cui si prescrive la responsabilità per i danni da cose in custodia.

Incendio doloso

Nel caso di incendio doloso, le conseguenze giuridiche sono particolarmente severe.

  • L’autore del reato è penalmente responsabile secondo l’articolo 423 del Codice penale.
  • È tenuto al risarcimento integrale dei danni, compresi quelli morali e indiretti.
  • L’assicurazione normalmente non copre i danni se l’incendio è stato appiccato dall’assicurato.
    Tuttavia, se l’incendio doloso è stato causato da terzi, l’assicurazione può coprire i danni materiali, salvo specifiche esclusioni contrattuali.

Chi non ha assicurazione può comunque ottenere risarcimento dal responsabile, anche in sede penale, costituendosi parte civile. In alcuni casi, se l’autore è ignoto, si può valutare l’accesso a fondi di garanzia per le vittime di reato.