Incendio doloso o colposo, cosa rischia chi lo provoca?

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16 Luglio 2025 - 15:16

Chi provoca un incendio, doloso o colposo, è punibile dalla legge? E con quale pena? La guida.

Incendio doloso o colposo, cosa rischia chi lo provoca?

Provocare un incendio è reato, sia che quest’ultimo rientri nella categoria doloso o in quella colposo. Anche se differenti, infatti, le conseguenze spesso si rivelano identiche: la distruzione di aree boschive, automobili, abitazioni o altro.

Le norme che regolano l’incendio doloso e colposo si trovano principalmente nel Codice Penale italiano ed elencano le pene previste al responsabile di questo atto distruttivo. Naturalmente, le conseguenze di un simile comportamento contrario alla legge dipendono da come è stato provocato l’incendio (doloso o colposo), dal tipo di bene incendiato, dai danni causati e se ci sono aggravanti.

Per conoscere nel dettaglio cosa rischia chi provoca un incendio doloso o colposo, la guida di seguito è molto utile e aggiornata.

Cos’è un incendio doloso? Definizione

Un incendio si definisce doloso quando è provocato da un preciso disegno criminale dell’autore del fatto.

Le ragioni di un incendio possono essere molte: intimidire, provocare un danno alle Forze dell’Ordine, eliminare porzioni boschive per procedere a nuove costruzioni, senza dimenticare i piromani, persone che provano piacere ad appiccare gli incendi.

Per “dolo” la legge penale intende la coscienza e volontà del fatto. Questa condotta ha sempre rilievo penale (la reclusione da 3 a 7 anni secondo l’articolo 423 del Codice penale) indipendentemente da quante persone vengano concretamente danneggiate.

In sintesi, un incendio doloso:

  • è volontario: chi appicca l’incendio lo fa con intenzione, con la volontà di provocare un danno;
  • per esempio: una persona brucia un campo per vendetta o per trarne profitto;
  • rientra nei reati dolosi (art. 423 c.p. per incendio, art. 424 per incendio boschivo, ecc.)

L’incendio boschivo doloso è disciplinato dall’articolo 423 bis che prevede la reclusione da 4 a 10 anni.

Incendio colposo: cos’è, definizione

Dietro a un incendio può anche non esserci l’intenzionalità dell’autore, insomma può trattarsi di un incidente dovuto alla negligenza.

Si tratta di ipotesi molto comuni: si pensi a chi lancia i mozziconi di sigarette accese tra le foglie o lascia i carboni accessi dopo una grigliata nel bosco. Insomma, questi soggetti non voglio appiccare l’incendio ma non adottano le misure necessarie per evitarlo.

Anche in questo caso, l’incendio ha rilievo penale. Chiunque per colpa cagiona un incendio, un’esplosione o un altro disastro è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Unica differenza è che dal punto di visto sanzionatorio il giudice applicherà una diminuzione di pena rispetto a quanto previsto nel caso di incendio doloso, diminuzione che dipende dalla sua valutazione discrezionale sul caso.

In sintesi l’incendio colposo:

  • è non intenzionale, ma deriva da negligenza, imprudenza o imperizia;
  • chi lo causa non voleva provocare l’incendio, ma ha violato regole di cautela;
  • è un reato colposo (art. 449 c.p. “Delitti colposi di danno”)

L’incendio boschivo colposo è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Normativa su incendio doloso e colposo

A livello normativo, gli incendi dolosi e colposi sono disciplinati principalmente dal Codice penale, con i primi menzionati negli art. 423-bis c.p. e i secondo nell’art. 449 c.p.

Da considerare anche la Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) che definisce la prevenzione, il coordinamento dei piani regionali, le sanzioni amministrative.

Essa prevede il catasto delle aree percorse dal fuoco e stabilisce divieti di cambio di destinazione d’uso del suolo per almeno 15 anni.

Cosa rischia chi provoca un incendio doloso o colposo? Le pene

Chi appicca volontariamente un incendio (doloso) rischia la reclusione da 3 a 7 anni e se sono coinvolti edifici abitati, boschi, navi, aeromobili, depositi, ecc., la pena sale fino a 12 anni.

Attenzione, perché se si provoca dolosamente un incendio a boschi, macchie, foreste, pascoli la reclusione è da 4 a 10 anni.

Se l’incendio è causato per negligenza, imprudenza o imperizia (colposo) la reclusione va da 1 a 5 anni, anche nel caso si tratta di boschi.

Le pene possono aumentare se:

  • dall’incendio derivano lesioni o morte di persone (omicidio colposo o omicidio volontario se c’è dolo);
  • l’incendio causa un disastro di rilevante gravità;
  • ci sono motivi di profitto o interesse criminale (es. frodi assicurative)

Chi provoca un incendio deve risarcire i danni civili a privati, enti pubblici o allo Stato.

In caso di incendi boschivi possono esserci sanzioni amministrative, espropri o divieti di utilizzo del terreno per anni (Legge 353/2000).

Differenza tra reato incendio e danneggiamento a seguito di incendio

Non bisogna confondere il reato di incendio doloso o colposo da un’altra fattispecie prevista dal Codice penale, quella di “danneggiamento seguito da incendio”. All’articolo 424 C.p. è previsto che:

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423 bis al solo scopo di danneggiare [635] la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.”

Se dal fatto segue un incendio, si applicano le sanzioni previste all’articolo 423 (ridotte di un terzo).

Chi paga i danni?

Il proprietario del bene che prende fuoco e che dà inizio al divampare delle fiamme è responsabile per i danni cagionati a cose o a persone. Ciò in virtù dell’articolo 2051 del Codice civile che disciplina la responsabilità per le cose in custodia:

“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”

Dunque, chi ha subito dei danni dall’incendio non deve fornire le prove della colpevolezza altrui, questo perché chi appicca o causa per sua negligenza l’incendio la responsabilità oggettiva.

Il risarcimento danni è escluso solamente nel caso in cui il proprietario dei beni che hanno dato origine all’incendio provi il che si è trovato nell’impossibilità di impedire l’inizio dell’incendio ed il suo propagarsi e che, quindi, non avrebbe potuto fare altrimenti.

In tutti gli altri casi egli è tenuto a risarcire sia i danni materiali (il valore economico delle cose che hanno preso fuoco), sia i danni morali e alla salute che scaturiscono dall’incendio.

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