Dalla rateazione ordinaria alla rottamazione-quinquies, come attivare la pace fiscale?

Andrea Amantea

27 Ottobre 2025 - 15:48

Chi sta già pagando a rate può passare alla rottamazione-quinquies ma le trappole sono diverse

Dalla rateazione ordinaria alla rottamazione-quinquies, come attivare la pace fiscale?

La rottamazione-quinquies concede a coloro i quali hanno presentato la dichiarazione dei redditi di mettersi a posto con gli omessi versamenti risultanti dal dichiarativo; allo stesso modo possono essere oggetto di pace fiscale anche i contributi INPS se non collegati ad attività di accertamento.

Considerato che la pace fiscale riguarda i debiti affidati per il recupero all’Agenzia delle entrate-riscossione, ADER, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, in molti casi, potrebbe accadere che il contribuente stia già pagando il debito indicato nella cartella esattoriale dopo aver richiesto una rateazione «ordinaria» ex art.19 del DPR 602/1973.

Da qui, è lecito chiedersi come si può passare dalla rateazione in corso alla rottamazione-quinquies; inoltre per chi pagherà a rate potrebbe essere utile sapere cosa succede se si decade dalla pace fiscale; il debito può essere nuovamente rateizzato?

Vediamo in che modo il contribuente deve gestire queste situazioni per far si che possa evitare eventuali procedure cautelari come il fermo amministrativo o esecutive come i pignoramenti.

La norma non è scritta benissimo rispetto a tali passaggi operativi tuttavia è possibile pervenire a delle risposte.

La rottamazione-quinquies

L’art23 del DdL di bilancio 2026 prevede un nuovo condono fiscale: la nuova rottamazione-quinquies.

L’assetto normativo nonché gli effetti premiali legati alla sanatoria sono gli stessi di quelli previsti per le precedenti rottamazioni che però avevamo meno paletti, potendo essere oggetto di pace fiscale anche gli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate nonché gli avvisi di addebito INPS.

Detto ciò, il vantaggio principale è lo stralcio delle sanzioni collegati agli omessi versamenti; nello specifico presentando istanza di rottamazione delle cartelle entro il prossimo 30 aprile 2026, il contribuente, rispetto al debito indicato nella cartella esattoriale, pagherà:

  • il capitale ossia l’imposta, i contributi previdenziali,
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  • gli interessi di dilazione al 4% in caso di richiesta di rateazione del quantum dovuto.

Saranno invece cancellati: sanzioni; interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.

La rottamazione consente anche di superare ilblocco alle compensazioni in F24.

Dalla rateazione ordinaria alla rottamazione-quinquies. Come attivare la pace fiscale?

Abbiamo già visto come la possibilità di aderire alla rottamazione-quinquies riguarda anche chi per lo stesso debito aveva già presentato istanza per le vecchie sanatorie; rottamazione-rottamazione-bis, ecc.

Possono essere oggetto di sanatoria anche i debiti per i quali il contribuente abbia già in corso una rateazione.

Anche per il singolo carico.

Dunque siamo nella situazione in cui il debitore sta pagando mensilmente la cartella dopo avere richiesto una rateazione ai sensi dell’art.19 del DPR 602/1973.

Il passaggio dalla rateazione ordinaria alla rottamazione-quinquies

Nel passaggio dalla rateazione ordinaria alla rottamazione, il contribuente una volta presentata l’istanza di pace fiscale dovrà tenere a mente che:

  • In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  • alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;.

Dunque il primo caso è riferito a tutti i contribuenti anche a chi non sta già pagando con una rateazione; la norma ci dice semplicemente che chi opta per la rateazione non dovrà tenere conto delle disposizioni di cui all’art.19; probabilmente, anche se qui serviva maggiore chiarezza da parte del legislatore, il richiamo a tale articolo inserito al c.13 lett a) serve per mettere in allerta il contribuente laddove dovesse decadere dalla rateazione: attenzione non si decade dalla pace fiscale se non paghi 8 rate (regole art.19) ma se non paghi due rate così come indicato nei commi successivi.

E’ questo è il primo passaggio.

La seconda previsione invece dispone per chi sta già pagando il debito a rate che:

  • presentata istanza di rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026,
  • al 31 luglio 2026 il vecchio piano di rateazione si estingue.

Ma cosa vuol dire che non possono essere accordate nuove dilazioni?

Significa che nel passaggio da una rateazione «ordinaria» alla rottamazione-quinquies, l’eventuale mancato pagamento di due rate anche non consecutive o dell’ultima rate della sanatoria (vedi c. 13), oltre a comportare la decadenza della pace fiscale, sbarrerà la strada al contribuente per la richiesta di una nuova dilazione «ordinaria» ex art.19.

Ciò esporrà il debitore a tutte le azioni cautelari ed esecutive dell’ADER. Nei fatti non rimarrà che pagare il debito residuo per intero.

Lo stesso sbarramento invece non dovrebbe valere per chi aderisce alla sanatoria ex novo ossia senza già aver rateizzato il debito. Tali soggettia seconda della data di attivazione della prima rateazione, una volta decaduti dalla pace fiscale, potranno anche richiederne una nuova.

Tuttavia serviranno indicazioni ufficiali dell’ADER per avere piena conferma.

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