I cittadini europei hanno la possibilità di programmare delle cure all’estero, sia in modalità diretta, sia indiretta, anche con il supporto dell’Asl.
In alcune specifiche circostanze, secondo la normativa europea, i cittadini facenti parte dell’Ue hanno la possibilità di programmare le proprie cure sanitarie in Stati esteri e ottenere un rimborso delle spese sostenute.
Prima di procedere e partire per ricevere le cure in questione, è fondamentale informarsi riguardo alle possibilità di ricevere il rimborso, rivolgendosi alla propria Asl di riferimento, che si occuperà anche di fornire l’autorizzazione necessaria. Se, infatti, si ha sempre il diritto di andare all’estero per ricevere cure mediche a proprie spese, non è detto che sia possibile ottenere il corrispettivo rimborso.
Tipologia di assistenza
Un cittadino europeo, assistito dal Servizio Sanitario di un Paese membro, ha la possibilità di ricevere cure mediche in tutti gli altri Stati facenti parte dell’Unione, tuttavia le cure in questione saranno a carico dello Stato di provenienza del paziente. Questo significa, per esempio, che nel momento in cui un cittadino italiano programma delle cure mediche in Francia a sostenere i costi sarà il cittadino stesso, oppure l’Italia.
Anche nel momento in cui le cure in questione vengono ritenute rimborsabili, può accadere che sia l’interessato a dover anticipare i costi. La copertura dei costi infatti può essere erogata in due diverse modalità, che dipendono principalmente dal momento in cui si invia l’autorizzazione all’Asl competente:
- assistenza diretta: il servizio sanitario italiano copre le spese mediche, pagando direttamente il Paese di cura.
- assistenza indiretta: il cittadino anticipa quanto richiesto alle strutture sanitarie o ai professionisti, pubblici o privati che siano, del Paese estero di cura. In seguito l’interessato potrà richiedere, entro i termini previsti, il rimborso all’Asl.
Autorizzazione cure estere per assistenza diretta
Secondo quanto disciplinato dai Regolamenti di sicurezza sociale Ce n. 883 del 29 aprile 2004 e n. 987 del 16 settembre 2009, si possono ricevere cure precedentemente programmate in un altro Paese dell’Ue, nei Paesi See e in Svizzera alle stesse condizioni degli assistiti dal Sistema sanitario del Paese di cura.
Per poter usufruire di questo sistema è necessario che le cure vengano fornite esclusivamente da strutture e professionisti, pubblici o privati, convenzionati con il Sistema sanitario del Paese di cura. Non si può applicare quindi quando le cure vengono ottenute rivolgendosi a strutture sanitarie o professionisti privati non convenzionati.
Normalmente, in caso di emergenza, si può utilizzare la Team (comunemente conosciuta come Tessera Sanitaria) per poter usufruire delle cure in Paesi facenti parte dell’Unione Europea in caso di emergenza. In caso di cure programmate, e quindi pianificate in precedenza, invece non è possibile, ma bisognerà chiedere l’autorizzazione alla propria Asl di competenza.
L’autorizzazione preventiva per le cure si può ottenere quando vengono rispettate due condizioni:
- si tratta di cure adeguate e finalizzate a garantire la salute del richiedente;
- rientrano tra le prestazioni erogabili dal Sistema sanitario italiano, ma non possono essere erogate in Italia con la tempestività richiesta dall’attuale stato di salute e della probabile evoluzione della malattia del soggetto interessato.
Documentazione per la richiesta per l’assistenza diretta
Per poter ottenere l’autorizzazione preventiva dalla propria Asl bisognerà consegnare, direttamente o tramite un proprio delegato, oltre alla domanda di autorizzazione anche:
- l’indicazione delle struttura estera prescelta per ricevere le cure necessarie;
- la proposta di un medico specialista, privato o pubblico.
L’Asl si occuperà di verificare la presenza dei requisiti richiesti. Nel caso in cui l’autorizzazione venga concessa, sarà rilasciato l’attestato S2 da presentare alla struttura estera prescelta entro 30 giorni. In situazioni di particolare urgenza, si può richiedere che i tempi di attesa vengano dimezzati a 15 giorni.
In caso di rifiuto, l’Asl dovrà comunque fornire una comunicazione scritta all’interno della quale venga indicata una struttura italiana in grado di fornire le stesse cure, con altrettanta o maggiore tempestività, e in una forma adeguata al quadro clinico del paziente.
In base alla legislazione regionale possono anche essere rimborsate le spese sostenute dal proprio accompagnatore e quelle di viaggio.
Cure estere con assistenza indiretta
Si possono ricevere cure sanitarie negli altri Paesi dell’Ue, in Islanda, Norvegia e Liechtenstein anticipando le spese e richiedendo in seguito il rimborso all’Asl. In questo caso è necessario tenere conto dei seguenti fatti:
- gli Stati dell’Unione Europea possono limitare l’accesso alle cure sul proprio territorio, per motivi imperativi di interesse generale;
- per alcune tipologie di cure è obbligatorio richiedere l’autorizzazione preventiva, senza la quale non si potrà essere rimborsati;
- la misura massima del rimborso sarà pari al costo che il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe dovuto sostenere in Italia;
- le cure rimborsabili sono sempre e comunque solo quelle previste anche dal Servizio Sanitario Nazionale italiano;
- sono escluse dal rimborso le cure relative a: assistenza sanitaria di lunga durata, assegnazione e accesso agli organi ai fini dei trapianti, e i programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose;
- le cure rimborsabili possono essere fornite sia da strutture pubbliche, sia private, sia private convenzionate.
Per verificare se sia necessario ricevere l’autorizzazione preventiva, ci si può rivolgere all’Asl che, entro 10 giorni, fornirà le informazioni necessarie. Per ottenere il rimborso, invece, bisognerà presentare sempre all’Asl la domanda, corredata dalla documentazione sanitaria e dalle fatture/ricevute, entrambi in originale.
Può essere fatto personalmente, o tramite un delegato, e deve avvenire massimo entro 60 giorni dall’erogazione della prestazione. Nel caso in cui il rimborso venisse rifiutato, questo dovrà essere corredato comunque da una motivazione.
Motivi di rifiuto
L’Asl può negare l’autorizzazione. In questo caso l’interessato dovrà pagare di tasca propria le prestazioni mediche all’estero, senza poter ricevere il rimborso. Le ragioni possono essere le seguenti:
- in seguito a una valutazione clinica, si ritiene che il paziente verrebbe esposto con ragionevole certezza a un rischio eccessivo rispetto ai possibili benefici;
- l’assistenza medica richiesta potrebbe esporre la popolazione a pericoli per la sicurezza;
- l’assistenza sanitaria richiesta verrebbe prestata da strutture o persone che suscitano gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard relativi alla qualità dell’assistenza e la sicurezza del paziente;
- si è ritenuto che l’assistenza richiesta possa venire fornita con pari qualità e celerità anche sul territorio nazionale. In questo caso l’Asl sarà anche obbligata a fornire tutte le informazioni necessarie per poterne usufruire.
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