Credito d’imposta affitti 2021 già utilizzabile, compensazione con codice tributo 6920

Anna Maria D’Andrea

11/06/2021

25/10/2022 - 11:55

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Credito d’imposta affitti 2021, compensazione con codice tributo 6920: è l’Agenzia delle Entrate a chiarire che il bonus per le partite IVA previsto dal decreto Sostegni bis è già operativo e utilizzabile, nel rispetto dei limiti previsti dal Temporary Framework.

Credito d’imposta affitti 2021 già utilizzabile, compensazione con codice tributo 6920

Credito d’imposta affitti 2021 già utilizzabile: per la compensazione nel modello F24 bisognerà indicare il codice tributo 6920.

È l’Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti in merito all’estensione del bonus affitti per le partite IVA previsto dal decreto Sostegni bis, con una FAQ pubblicata oggi. Non bisognerà attendere nuove istruzioni operative per l’utilizzo del credito d’imposta sugli affitti previsto dal decreto legge n. 73/2021.

Il bonus sugli affitti è fruibile per i mesi da gennaio a maggio 2021. Potranno utilizzare il credito d’imposta in compensazione i titolari di partita IVA che hanno registrato perdite pari almeno al 30% tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto ai dodici mesi precedenti.

Credito d’imposta affitti 2021 già utilizzabile, compensazione con codice tributo 6920

Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli affitti relativi ai mesi da gennaio a maggio 2021 non serve attendere la pubblicazione di una nuova risoluzione da parte dell’Agenzia delle Entrate, così come non è necessario attendere il via libera dell’Unione Europea.

La FAQ pubblicata in data 11 giugno 2021 dall’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi, evidenziando che si può già usare in compensazione il bonus sui canoni di locazione del 60% e del 30% in caso di affitto d’azienda riconosciuto alle partite IVA, indicando nel modello F24 il codice tributo 6920.

Si tratta del codice tributo istituito per la compensazione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio, utilizzabile anche per l’estensione dell’agevolazione prevista dal decreto Sostegni bis.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia inoltre che ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, il credito d’imposta sugli affitti si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary Framework, la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

Credito d’imposta affitti, le istruzioni per la compensazione in F24

Codice tributo ed istruzioni per utilizzare il bonus affitto previsto dal decreto Sostegni bis sono quindi contenuti nella risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020.

Il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’uso in compensazione del credito d’imposta è:

  • 6920”, denominato: “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda - articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.

Nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, il codice tributo si trova nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito, nel formato “AAAA”.

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