Sospensione della convenzione contro le doppie imposizione con Bielorussia e Russia. Cosa succede ora a chi ha interessi economici e redditi che provengono dai due Paesi?
Il ministero degli Affari esteri ha sospeso le convenzioni fiscali con Russia e Bielorussia. Due distinti comunicati sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo e con essi il ministero ha attuato l’articolo 10, comma 1 del Dlgs n. 192 del 18 dicembre 2025.
Cosa succede con la sospensione delle convenzioni contro le doppie imposizioni e quali sono gli effetti di questa decisione?
Sospensione della convenzione contro le doppie imposizioni
L’articolo 10, comma 1 del Dlgs sopra citato prevede che:
Se una giurisdizione estera sospende unilateralmente l’applicazione di una o più disposizioni di una convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito e, ove applicabile, sul patrimonio, vigente con l’Italia, l’applicazione delle medesime disposizioni nell’ordinamento italiano è sospesa, a titolo di contromisura, con pari decorrenza. La sospensione è comunicata alla controparte per le vie diplomatiche ed è pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Nei Comunicati pubblicati in Gazzetta Ufficiale è precisato che la sospensione della convenzione è stata notificata il 12 marzo alla Bielorussia e il 13 marzo alla Russia tramite i canali diplomatici.
Con la disapplicazione delle regole previste dalle convenzioni internazionali vengono meno i limiti alle doppie imposizioni fiscali e all’imposizione alla fonte. I redditi transfrontalieri, in questo modo, vengono assoggettati alle normative interne degli Stati coinvolti.
Cosa cambia con la sospensione della convenzione?
L’Italia, dopo la sospensione della convenzione, non applicherà più le norme convenzionali sulle imposte sui redditi e sul patrimonio e questo, molto probabilmente, comporterà una pressione fiscale maggiore sui flussi transfrontalieri.
Con la sospensione si ripristina la tassazione concorrente che comporta la tassazione dello stesso reddito sia nel Paese di origine che in quello di residenza. Appare chiaro che il carico fiscale di dividendi , interessi, royalties e redditi da lavoro e da pensione subiranno un incremento del carico fiscale essendo tassati sia dallo Stato estero (Russia e Bielorussia), sia dall’Italia.
Non saranno più applicate le aliquote ridotte e le esenzioni previste dalla convenzione, ma quelle previste dalla normativa fiscale dei due Paesi interessati.
Oltre al maggiore carico fiscale, la gestione delle dichiarazioni reddituali sarà più complessa, così come sarà più complicato chiedere rimborsi o fruire di crediti di imposta, se previsti. In assenza di convenzione, il recupero delle tasse pagate all’estero tramite il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero diventa molto più complesso e, in alcuni casi, limitato o nullo se non si rispettano i requisiti di definitività del pagamento estero.
Un particolare impatto della decisione si avrà sui redditi passivi come interessi, dividendi e royalties che subiranno una ritenuta alla fonte a misura piena. Per le imprese questo significa maggiore incertezza negli investimenti internazionali.
La ricaduta maggiore della sospensione delle convenzioni contro le doppie imposizioni con Russia e Bielorussia si ha sul piano fiscale sia per le imprese che per i cittadini residenti in Italia che hanno redditi prodotti in Russia o in Bielorussia. Lo stesso reddito, infatti, viene tassato integralmente da entrambi i Paesi (di origine e di residenza).
Facciamo un esempio per comprendere. I soggetti residenti in Italia che percepiscono redditi da una fonte russa (ad esempio la pensione) vedranno il reddito prima tassato alla fonte in Russia, e poi tassato in Italia. Con la sospensione, la Russia applicherà la sua ritenuta interna e l’Italia tasserà nuovamente il reddito già decurtato dall’altro Stato. Anche i canoni di locazione percepiti, le plusvalenze di vendita di immobili situati in Russia o Bielorussia saranno soggetti a tassazione piena in Russia o Bielorussia, oltre che in Italia.
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