Cosa significa essere rinviati a giudizio in Italia, quali sono le conseguenze e cosa accade dopo l’udienza preliminare: ecco cosa dice la legge.
Il rinvio a giudizio è un atto giudiziario piuttosto comune. Nonostante ciò, essendo un termine facente parte del gergo tecnico degli avvocati o di chiunque si occupi di diritto, non è certo un’espressione che si usa di frequente nella quotidianità.
Un caso «recente» che ha riguardato proprio questa prassi, è stato quello del deputato Emanuele Pozzolo, salito alla ribalta della cronaca per il colpo di pistola esploso - che ha ferito una persona - durante la festa di Capodanno 2024.
Lo scorso giugno, a seguito delle indagini preliminari, per Pozzolo è stato richiesto proprio il rinvio a giudizio. Come in tutti gli altri casi, viene approvato e diramato dal pm, il quale è tenuto ad indicare non solo luogo e orario dell’avvenimento, ma anche i reati contestati.
Ma cosa significa e quali azioni comporta? Qual è la procedura prevista dalla legge? Ecco cosa si intende con questa espressione.
Cosa si intende per richiesta di rinvio a giudizio: cosa dice la legge italiana
Il rinvio a giudizio indica lo strumento attraverso cui il pm (Pubblico Ministero, ndr) richiede al giudice incaricato che la persona imputata venga sottoposta a giudizio. Questo, poiché, il pm reputa l’imputato responsabile di quanto accaduto.
A disciplinare questo procedimento è il Codice di procedura penale nostrano, alla voce articolo 416. Si occupa sostanzialmente di anticipare e di predisporre l’avvenimento del procedimento penale.
Ci sono varie informazioni che il rinvio a giudizio deve contenere - come vedremo - al suo interno, tra cui la notizia di reato, la documentazione delle indagini svolte e il verbale degli atti compiuti.
Cosa vuol dire essere rinviato a giudizio?
Essere rinviato a giudizio significa doversi presentare dinanzi al gup (giudice dell’udienza preliminare), nell’ambito di un procedimento penale, per difendersi da un’accusa emersa in seguito allo svolgimento e alla conclusione delle indagini investigative. L’atto che viene notificato all’imputato deve contenere i capi d’accusa per consentire la preparazione della strategia difensiva.
A questo proposito, il Codice di procedura penale suggerisce ciò: la richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice ed è nulla se non è preceduta dall’avviso di conclusione delle indagini.
La richiesta di rinvio a giudizio deve contenere:
- le generalità dell’imputato
- l’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto
- l’indicazione delle fonti di prova acquisite
- la documentazione relativa alle indagini espletate
- i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari
- data e sottoscrizione
Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato (se presenti) saranno allegate al fascicolo, che conterrà a sua volta tutte le informazioni restanti.
Quanto tempo passa dal rinvio a giudizio al processo?
Il pm chiede il rinvio a giudizio dell’imputato entro 6 mesi dalla data in cui il nome della persona indagata è stato iscritto nel registro dei reati, questa è la durata delle indagini stabilita dalla legge. Tuttavia, per tipologie di delitti gravi o per quelli riguardanti la criminalità organizzata, i tempi si allungano fino ad un anno.
La richiesta di rinvio a giudizio deve essere depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice; entro 5 giorni dal deposito, il giudice deve fissare con decreto il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza in camera di consiglio.
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Cosa succede dopo l’udienza preliminare?
Il rinvio a giudizio è l’atto che precede l’udienza preliminare alla quale partecipano il gup, il pm, il difensore scelto e l’imputato (che può anche non comparire).
In questa sede, il giudice dell’udienza preliminare valuta le prove raccolte e sente le parti coinvolte con lo scopo di verificare se è opportuno proseguire nel processo oppure no. In altre parole questa udienza funge da “filtro” per selezionare i procedimenti penalmente rilevanti.
Al termine dell’udienza, il gup può archiviare la causa o, in caso contrario, disporre il rinvio a giudizio dinanzi a un tribunale o alla Corte d’assise.
L’imputato, a questo punto, può evitare di andare in giudizio chiedendo il rito abbreviato (i cui presupposti sono indicati all’articolo 438 del Codice di procedura penale) o il patteggiamento, concordando con il pm una pena ridotta.
Nel caso in cui il procedimento in questione venga dichiarato sotto forma di sentenza di non luogo, allora il processo si chiuderà seduta stante. Diversamente, verrà emesso il verdetto di rinvio a giudizio.
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